
Secondo un principio consolidato, nelle procedure ad evidenza pubblica è preclusa la modifica, l’integrazione o la specificazione dei criteri di valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice, la quale, prima dell’apertura delle buste può unicamente precisare in sub-criteri o sub-pesi (c.d. criteri motivazionali) i parametri di valutazione indicati nel bando di gara; tale operazione, tuttavia, non può avvenire dopo l’apertura e, men che meno, oltre tale momento del procedimento di gara, è possibile introdurre nuovi e diversi parametri di valutazione (TAR Latina, 19.09.2019 n. 548; Consiglio di Stato, sez. V, 18.06.2018 n. 3737; id., sez. V, 02.08.2016 n. 3481; id., sez. VI, 17.05.2010 n. 3052; id., sez. V, 15.02.2010 n. 810; TAR L’Aquila, 11.02.2017 n. 75; TAR Torino, 13.05.2016 n. 639).
RISORSE CORRELATE
- Criteri di valutazione - Modifica dopo apertura delle offerte - Inammissibilità (art. 77 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Chiarimenti sulle offerte - Possono essere richiesti soltanto prima della valutazione - Giudizio finale - Autotutela - Presupposti - Richiesta ampia motivazione (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Veridicità delle offerte - Controllo in fase di gara - Possibilità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Idoneità dell'offerta - Valutazione complessiva - Discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Criteri e sub criteri di valutazione - Specifica indicazione - Motivazione - Punteggio - Sufficienza (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Sub criteri di valutazione delle offerte: quando sono necessari?
- Criteri di valutazione dell'offerta: individuazione e motivazione da parte della Stazione Appaltante
- Commissione di gara - Introduzione di criteri integrativi o elementi di specificazione - Differenza - Ammissibilità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)