Consiglio di Stato, sez. III, 01.03.2024 n. 2016
Da ultimo, mette conto di esaminare il profilo censorio dedicato alla voce dei costi rivenienti da “Mezzi d’opera, impianti ed attrezzature, materiali di consumo, forniture e servizi” soffermandosi su due profili, a giudizio del Collegio, dirimenti ai fini del superamento di tale doglianza:
a) innanzitutto, si coglie ictu oculi che la difesa dell’appellante è incorsa in un abbaglio allorquando ha ipotizzato che il parco mezzi si componesse di veicoli il cui costo non era stato correttamente ammortizzato: circostanza smentita per tabulas da quanto cristallinamente illustrato nella relazione giustificativa alla pagina 3 che alla voce dedicata ai mezzi d’opera soggiunge che in grande parte il relativo costo di acquisto è stato già ammortizzato;
b) mutatis mutandis, non possono incontrare il favorevole scrutinio tantomeno le argomentazioni fondate su prospetti privi di ufficialità recanti la stima presuntiva del costo di carburante in ragione della loro irriducibile natura congetturale e ipotetica se rapportati al modello organizzativo della controinteressata. Al riguardo merita piena condivisione la statuizione di primo grado quando osserva che il giudizio di congruità dell’offerta deve essere infatti condotto con esclusivo riferimento agli elementi costitutivi dell’offerta sottoposta a verifica e tenendo conto della capacità organizzativa dell’impresa che l’ha proposta, per cui non sono idonei ad inficiare l’attendibilità dell’offerta i riferimenti ad altre offerte, siano esse proposte nell’ambito della stessa procedura di gara che afferenti ad una gara diversa, ancorché avente ad oggetto il medesimo servizio (Consiglio di Stato, sezione V, 25 maggio 2022, n. 4191). Inoltre, a tutto voler concedere, la voce spese generali, quantificata proprio sulla scorta di una lordizzazione forfettaria dei costi vivi di manodopera e attrezzature, risulta capiente e idonea ad ammortizzare eventuali escursioni inaspettate o esuberi del costo del carburante in guisa da elidere le allegazioni di parte appellante.