
Consiglio di Stato, sez. V, 24.06.2020 n. 4031
Approfondimento su: PIATTAFORMA PROCEDURE DI GARA TELEMATICHE – NEGOZIAZIONE – ALBO FORNITORIDeve poi osservarsi che la giurisprudenza (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n. 5388), con affermazioni rese in un diverso contesto censorio ma che, attenendo alle caratteristiche generali delle gare telematiche, si rendono applicabili anche alla fattispecie in esame, ha osservato che le modalità telematiche, per loro natura, “consentono di poter tracciare attraverso i ‘log di sistema’, ovvero ogni singolo e specifico momento procedimentale, così da escludere ogni ipotesi di manomissione, sul presupposto che, ove pure si verificasse, risulterebbe tracciato e riscontrabile nel predetto sistema di crittografia a codici elettronici, senza possibilità che esistano operazioni non registrate a sistema”. Ne ha dedotto che “la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella ‘conservazione’ dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990)”, in quanto “le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte e i sistemi provvedono alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura; l’affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa”.
E’ stato anche chiarito, in riferimento alla marcatura temporale, che “nel caso delle gare telematiche, la conservazione dell’offerta è affidata allo stesso concorrente, che la custodisce all’interno della memoria del proprio personal computer nella fase che intercorre tra il termine di presentazione e la procedura di upload. La identità del numero seriale della marcatura temporale inserita all’atto della presentazione dell’offerta e quella apposta sull’offerta nella fase di upload costituisce un adempimento essenziale al fine di garantire che l’offerta non sia stata modificata o sostituita in data successiva al termine ultimo perentorio di presentazione delle offerte” (Cons. Stato, III, 3 ottobre 2016, n. 4050).
[…]
Né può fondatamente sostenere che un simile modo di ricostruzione del sistema e di interpretazione della legge di gara, come operato dall’amministrazione appaltante e ritenuto legittimo dal primo giudice, sia improntato ad un vuoto e inaccettabile formalismo, contrario al principio della massima partecipazione alle gare pubbliche per la scelta del miglior contraente possibile, dovendo invero trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui “nelle gare pubbliche la radicalità del vizio dell’offerta non consente l’esercizio del soccorso istruttorio che va contemperato con il principio della parità tra i concorrenti, anche alla luce dell’altrettanto generale principio dell’autoresponsabilità dei concorrenti, per il quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione in coerenza con esigenze di certezza e celerità dell’azione amministrativa, soprattutto in settori come quello delle gare pubbliche, ove non si riconosce significatività alcuna a comportamenti del concorrente che possano essere incolpevoli o altrimenti imputabili alla stazione appaltante – magari rilevanti ad altri fini – restando l’accertamento della legittima partecipazione alla gara di un concorrente circoscritto all’oggettiva verifica della sussistenza dei necessari requisiti formali e sostanziali richiesti dalla normativa e dalla lex specialis, nonché della loro corretta allegazione e rappresentazione” (Consiglio di Stato, V, 7 novembre 2016, n. 4645).
RISORSE CORRELATE
- Offerta economica e soccorso istruttorio: ammissibile per puntualizzazione in caso di unità di misura alternative (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta economica - Percentuale formulata in modo errato ma immediatamente riconoscibile - Rettifica
- Offerta economica - Inversione del punto con la virgola - Soccorso e correzione
- Gara telematica - Mancata allegazione del modello di offerta economica “firmato digitalmente” - Esclusione - Registrazione e creazione di un account sulla Piattaforma - Irrilevanza (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
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- Offerta economica : errori materiali sanabili icto oculi dalla Commissione giudicatrice (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
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- Offerta economica - Ribasso percentuale - Errore materiale - Rettifica - Presupposti (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Offerta trasmessa a mezzo PEC - Violazione della segretezza - Esclusione (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Manuale d'uso della Piattaforma - Mancata osservanza - Esclusione (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta economica – Errore – Correzione d’ufficio – Esclusione – Soccorso istruttorio – Inapplicabilità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Marcatura temporale - Adempimento essenziale - Mancanza - Esclusione (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Firma on line o in locale - Pades o Cades - Necessarie indicazioni nel manuale operativo (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Il concorrente deve fare attenzione ai tempi di upload e variabili del sistema - Malfunzionamento piattaforma - Onere della prova (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Offerta priva di firma digitale antecedente al termine di scadenza - Non valutabile (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Piattaforma telematica di gara - Avvisi , comunicazioni , pubblicità (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Offerta - Compilazione - Errore "materiale" scusabile ed errore di "concetto" - Differenza ai fini del soccorso istruttorio - Principi di responsabilità e diligenza professionale - Comportano che l'operatore economico deve dotarsi di personale munito di adeguate conoscenze informatiche (art. 58 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta economica - Errore materiale - Rettifica e soccorso istruttorio - Differenza - Possibilità - Limiti (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Offerta economica priva di firma digitale - Marcatura temporale elettronica ed accreditamento sul portale - Sufficienza ai fini della riconducibilità all'Operatore Economico (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Marcatura temporale - Natura e funzione - Omessa o erronea indicazione - Esclusione - Legittimità - Principio di autoresponsabilità dei concorrenti (art. 58 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Offerta economica - Apposizione della sola marcatura temporale - Mancanza della firma digitale - Esclusione - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (art. 58 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 58, (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)