
Consiglio di Stato, sez. III, 07.05.2020 n. 2881
6.5. Quanto alle due rimanenti questioni è sufficiente richiamare il disposto d. lgs. n. 50 del 2016, che all’art. 51 contempla due disposizioni, una prescrittiva e l’altra facoltativa. La prima, relativa ai lotti, prescrive che “1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. ….. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese” (comma 1); la seconda facultizza le stazioni appaltanti a “limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare”.
6.6. Ebbene, quanto alla prima, il Collegio osserva, con il conforto della giurisprudenza prevalente, che sebbene sia indubbio che la suddivisione in lotti rappresenti uno strumento posto a tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare, è altrettanto indubbio che tale principio non costituisca un precetto inviolabile né possa comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui godono le Stazioni Appaltanti nella predisposizione degli atti di gara in funzione degli interessi sottesi alla domanda pubblica, assumendo, piuttosto, la natura di principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie (Cons. Stato, sez. V, 11/01/2018, n. 123; Sez. III, 12/02/2020, n. 1076) e derogabile, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669, Sez III, n. 1076/2020 cit.). Nel caso di specie la gara è stata suddivisa in quattro lotti e il quomodo della suddivisione non ha certamente impedito all’appellante di partecipare, indi l’amministrazione ha pedissequamente applicato il disposto di legge, senza derogarvi, pur potendo, in astratto, motivatamente farlo. Nessuna violazione di legge v’è stata.
6.7. Quando al secondo aspetto, la legge configura il cd vincolo di aggiudicazione quale mera facoltà (le stazione appaltanti “possono”, recita il comma 3 cit.), sicchè non si comprende per quali motivi e in che misura l’averne omessa la previsione possa ridondare in illegittimità stigmatizzabile dinanzi al giudice amministrativo. La stessa sentenza della Sezione, citata dall’appellante (n. 1491/2019 cit.), ribadisce il principio per il quale “la possibilità di stabilire un limite alla aggiudicazione di tutti i lotti di cui all’articolo 51 del codice dei contratti è una facoltà discrezionale il cui mancato esercizio non è – da solo e di per sé — sintomo di illegittimità”. E’ pur vero che nella medesima sentenza si sottolinea, subito dopo, che in alcuni peculiari casi il difetto del vincolo di aggiudicazione può essere il sintomo di una gara sbilanciata a favore di determinate imprese, e tuttavia in quell’occasione la Sezione aveva acclarato che la “- omissis – aveva dato luogo alla formazione di un vero e proprio “mercato chiuso” di tutte le – omissis -, per un importo rilevantissimo e per un periodo prolungato..”. Circostanza che nel caso di specie, il collegio ritiene possa escludersi, giusto quanto sopra detto.
RISORSE CORRELATE
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- Suddivisione in lotti: principi consolidati (art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Unicità ed unitarietà della gara nonostante la suddivisione in lotti - Elementi unificanti - Individuazione - Conseguenze (art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Limite al numero massimo di lotti aggiudicabili - Vincolo di partecipazione a più lotti, nella stessa forma (individuale o associata) e nella medesima composizione (Raggruppamento o Consorzio) - Legittimità (art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratti misti (servizi e lavori) - Accorpamento di prestazioni anche se oggettivamente separabili - Appalto unico - Legittimità - Suddivisione in lotti - Derogabilità (art. 28 , art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Macro lotti - Legittimità - Esteso ambito territoriale - Discrezionalità della Stazione Appaltante - Sindacabilità - Limiti (art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Lotti - Limite di aggiudicazione (n. 2) - Modifiche successive ad esclusione di un concorrente - Legittimità (art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) - Duplicità del criterio di classificazione - Fatturato e personale - Occorre sussistenza di entrambi; 2) Suddivisione in lotti - Obbligo - Rafforzamento nel nuovo Codice (art. 3 , art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Lotti - Suddivisione - Obbligo - Deroga - Presupposti (art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Suddivisione in lotti - Mancanza - Onere di motivazione per la Stazione appaltante - Migliore utilizzo delle risorse finanziarie - Valutazione - Disciplina del nuovo Codice (art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Suddivisione in lotti - Limite al numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente - Va indicato nel bando - Mancanza - Integrazione mediante errata corrige - Possibilità (art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Suddivisione in lotti - Ratio - Misure a favore della concorrenza e della massima partecipazione - Aggregazione di servizi complessi - Individuazione di ambiti territoriali ottimali estesi - Assenza di previa istruttoria e di motivazione - Illegittimità (art. 2 , art. 30 , art. 51 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Lotti – Suddivisione – Obbligo – Disciplina nuovo Codice dei contratti - Valutazione dei contapposti interessi - Motivazione – Limiti (art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Atti di gara, legittimazione al ricorso - 2) Suddivisione in lotti, nuova disciplina del codice dei contratti, discrezionalità della Stazione appaltante, differenze con la disciplina previgente - 3) Requisiti di partecipazione, devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, ragioni (art. 51 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Suddivisione in lotti e requisiti di capacità tecnica - Discrezionalità della Stazione appaltante - Limiti (art. 2 d.lgs. n. 163/2006 - art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Suddivisione in lotti di dimensioni tali da consentire solo la partecipazione degli operatori più rilevanti - Necessità di tutela delle piccole medie imprese (pmi) - Violazione dei principi di favor partecipationis e concorrenza - Illegittimità (art. 2 d.lgs. n. 163/2006 - art. 51 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
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- Art. 51, (Suddivisione in lotti)