Consiglio di Stato, sez. III, 03.07.2020 n. 4289
– sebbene sia indubbio che la suddivisione in lotti rappresenti uno strumento posto a tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare, è altrettanto indubbio che tale principio non costituisca un precetto inviolabile né possa comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui godono le Stazioni Appaltanti nella predisposizione degli atti di gara in funzione degli interessi sottesi alla domanda pubblica, assumendo, piuttosto, la natura di principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie (Cons. Stato, sez. V, 11/01/2018, n.123; Sez. III, 12/02/2020, n. 1076) e derogabile, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669, Sez III, n. 1076/2020 cit.)”; (…)
– in materia di appalti pubblici è principio di carattere generale la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese; tale principio, come recepito all’art. 51 d.lgs. n. 50 del 2016, non costituisce peraltro una regola inderogabile: la norma consente alla stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, essendo il precetto della ripartizione in lotti funzionale alla tutela della concorrenza (es. Cons. Stato, V, 7 febbraio 2020, n. 973; 26 giugno 2017, n. 3110; Sez. III, 21 marzo 2019, n. 1857);
– secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (da ultimo, Cons. Stato sez. VI, 02/01/2020, n.25; Cons. Stato, III, 13 novembre 2017, n. 5224) la scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall’ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico-economico; in tali ambiti, il concreto esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto; il potere medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche norme del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza;
– la scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico, deve dunque costituire una decisione che deve essere funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto, da valutarsi nel quadro complessivo dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza (così da ultimo, Cons. Stato, III, 4 marzo 2019, n. 1491); sicchè non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di suddividere l’appalto in lotti di importo elevato (Cons. Stato, Sez. III, 26/9/2018 n. 5534) ove tale scelta risponda all’esigenza di tutelare l’interesse pubblico;
– secondo il costante orientamento della giurisprudenza la suddivisione in lotti è espressione di una valutazione discrezionale dell’amministrazione sindacabile in sede giurisdizionale sotto l’aspetto della ragionevolezza e proporzionalità e dell’adeguatezza dell’istruttoria (ex multis, cfr. Cons. Stato, Sez. III n. 1857/2019; Sez. V n. 2044/2018; Cons. Stato, VI, n. 25/2020); in ogni caso l’ampiezza del margine di valutazione attribuito all’amministrazione in questo ambito non è suscettibile di essere censurato in base a meri criteri di opportunità (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1138/2018).
RISORSE CORRELATE
- Suddivisione in lotti : indicazioni " operative " per la Stazione Appaltante (art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Unicità ed unitarietà della gara nonostante la suddivisione in lotti - Elementi unificanti - Individuazione - Conseguenze (art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Suddivisione in lotti - Derogabile con adeguata motivazione - Vincolo di aggiudicazione - Facoltà (art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Limite al numero massimo di lotti aggiudicabili - Vincolo di partecipazione a più lotti, nella stessa forma (individuale o associata) e nella medesima composizione (Raggruppamento o Consorzio) - Legittimità (art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratti misti (servizi e lavori) - Accorpamento di prestazioni anche se oggettivamente separabili - Appalto unico - Legittimità - Suddivisione in lotti - Derogabilità (art. 28 , art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Macro lotti - Legittimità - Esteso ambito territoriale - Discrezionalità della Stazione Appaltante - Sindacabilità - Limiti (art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Lotti - Limite di aggiudicazione (n. 2) - Modifiche successive ad esclusione di un concorrente - Legittimità (art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Lotti - Suddivisione - Obbligo - Deroga - Presupposti (art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Suddivisione in lotti - Mancanza - Onere di motivazione per la Stazione appaltante - Migliore utilizzo delle risorse finanziarie - Valutazione - Disciplina del nuovo Codice (art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Suddivisione in lotti - Limite al numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente - Va indicato nel bando - Mancanza - Integrazione mediante errata corrige - Possibilità (art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Suddivisione in lotti - Ratio - Misure a favore della concorrenza e della massima partecipazione - Aggregazione di servizi complessi - Individuazione di ambiti territoriali ottimali estesi - Assenza di previa istruttoria e di motivazione - Illegittimità (art. 2 , art. 30 , art. 51 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Atti di gara, legittimazione al ricorso - 2) Suddivisione in lotti, nuova disciplina del codice dei contratti, discrezionalità della Stazione appaltante, differenze con la disciplina previgente - 3) Requisiti di partecipazione, devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, ragioni (art. 51 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 51, (Suddivisione in lotti)