Affidamento in estrema urgenza e temporaneo – Presupposti e condizioni – Interpretazione restrittiva (art. 63 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 24.01.2020 n. 608

Importa premettere che l’art. 63 del d. lgs. n. 50/2016 autorizza, in presenza di “ragioni di estrema urgenza”, il ricorso a “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, a condizione che:
a) l’urgenza derivi da “eventi imprevedibili” e “in alcun caso imputabili” alla amministrazione aggiudicatrice, che rendano impossibile il rispetto del termini “per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione”;
b) della relativa giustificazione sia dato conto “con adeguata motivazione”;
c) l’affidamento sia disposto “nella misura strettamente necessaria”.
L’opzione riveste, all’evidenza, carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicché, per condiviso intendimento, la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 2019, n. 5628).

(Nel caso di specie, nondimeno, la scelta operata dal Comune appellato, secondo è dato evincere dalla complessiva disamina della documentazione versata agli atti del giudizio:
a) risulta motivata in forza dell’”obbligo di ovviare senz’altro indugio ad un sistema gestionale che, non perseguendo gli obiettivi minimi prescritti, comporta[va] un evidente disservizio traducibile in maggior onere finanziario, minore tutela dell’ambiente e della salute pubblica, con generale danno a carico della comunità”;
b) trae concreto fondamento dalla necessità di assicurare, nelle more dell’affidamento al Gestore unico, la continuità del servizio di gestione dei rifiuti a condizioni conformi, sotto il profilo tecnico ed economico (avuto, in particolare, riguardo alle esigenze di massimizzazione della percentuale di raccolta differenziata), a quelle delineate con il nuovo piano industriale, rispetto alle quali condizioni il confronto con l’odierno appellante non aveva condotto (a dispetto delle osservazioni criticamente avanzate sul punto) ad esiti soddisfacenti;
c) si innesta su una situazione di obiettiva urgenza non imputabile, se non altro perché al gestore uscente era stato concesso ampio termine per predisporre un piano tecnico economico, per l’anno in corso, in linea con le previsioni del piano finanziario;
d) risulta rispettosa, in virtù del prefigurato automatismo risolutorio temporalmente ancorato a data certa, del breve termine necessario per procedere al definitivo affidamento (una volta portate a termine le attivate modifiche statutarie necessarie ad implementare le condizioni per il controllo analogo sulla costituita società in house a totale partecipazione pubblica);
e) è stata preceduta da consultazione preliminare di mercato che aveva fatto prima facie emergere la concreta assenza di concorrenti potenzialmente (e prontamente) interessati all’affidamento, in presenza dello stringente vincolo temporale).

Deve, perciò, ritenersi – anche indipendentemente dalla sussistenza delle (concorrenti ed alternative) condizioni di cui all’art. 63, comma 2, lettera b numero 2 – la ricorrenza, nella specie, delle condizioni per un affidamento urgente e temporaneo ad operatore disponibile sul piano delle postulate condizioni tecniche e dotato delle necessarie qualificazioni tecniche.

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