Avvalimento infragruppo – Possesso dei requisiti in capo ad uno o tutti i componenti del Raggruppamento – Irrilevanza – Quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti – Discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 48 , art. 89 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 13.11.2019 n. 7805

Con il secondo motivo di appello viene rinnovata la censura secondo cui il RTI [controinteressato] avrebbe comunque dovuto essere escluso dalla gara in quanto la mandante …, deputata a svolgere in via esclusiva il servizio di manutenzione degli impianti elevatori, sarebbe stata priva del requisito curriculare del fatturato dei servizi analoghi.  (…)

Deve confermarsi il principio (ex multis, Cons. Stato, III, 21 settembre 2017, n. 4403) secondo cui – con l’eccezione del caso di una esplicita e diversa richiesta del bando – è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto, mentre a fini dell’esecuzione nella gara, tramite l’istituto dell’avvalimento, la singola azienda partecipante non deve obbligatoriamente possedere quel requisito (e quindi quelle competenze) per poter erogare il servizio, ma può avvalersi delle altre partecipanti al RTI.

A ciò aggiungasi che non può dubitarsi che negli appalti di servizi e forniture “non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara”; rientra pertanto nella discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia la fissazione delle quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti (ex multis, Cons. Stato Ad. plen. 28 aprile 2014, n. 27).

Per l’effetto, laddove l’amministrazione ritenga di non dover inserire una clausola di tale tenore, valutando sufficiente limitarsi a prevedere una quota minima di fatturato a prescindere dalla quota di esecuzione della prestazione, non può disporsi l’esclusione di una concorrente per la mancanza di un requisito non previsto dalla lex specialis di gara, e neppure stabilito dalla legge mediante eterointegrazione (da ultimo, Cons. Stato, III, 13 settembre 2017, n. 4336).

[rif. art. 48 e art. 89 d.lgs. n. 50/2016] 

RISORSE CORRELATE