Avvalimento : quando non è necessario il contratto infra gruppo

Consiglio di Stato, sez. VII, 09.07.2025 n. 5990

Le banche operanti nell’ambito di un Gruppo di Credito Cooperativo non hanno necessità di stipulare un contratto di avvalimento, specifico per la gara, con una propria società strumentale, posto che le relative prestazioni sono già svolte da quest’ultima in via istituzionale e automatica in virtù del ruolo ricoperto all’interno del Gruppo.
Di conseguenza, siccome la -OMISSIS- appellata già si avvale appieno di tali servizi, non ha bisogno di un nuovo e specifico contratto per usufruirne, né tantomeno per provare di avvalersene.
Né è contestata, in fatto, la circostanza che le banche del Gruppo operino secondo la suddetta modalità.
In questo contesto, l’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, ratione temporis vigente, va interpretato nel senso che la locuzione finale “a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi” va intesa nel senso che la natura giuridica non è di ostacolo all’avvalimento nelle organizzazioni complesse, come ad esempio nei raggruppamenti di imprese, ma non già nel senso, su cui pure insiste l’Università appellante, che sia sempre necessario stipulare lo specifico contratto di avvalimento, anche quando ciò, come nel caso che qui ricorre, sarebbe inutile e antieconomico atteso il peculiare regime legale dei Gruppi di credito cooperativo, caratterizzato dallo svolgimento dell’attività bancaria in cooperazione.
La prefata norma, infatti, riguarda specificatamente il raggruppamento ed è riferita all’ipotesi di un raggruppamento sorto per una specifica gara tra ditte ordinariamente autonome, e non ha nulla a che vedere con il caso in questione, in cui la Banca ha partecipato per suo conto e il requisito contestato è istituzionalmente legato al suo essere Banca di un Gruppo di credito cooperativo.

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