Con riferimento al motivo di esclusione sub a), esso contrasta con la previsione (pur richiamata, ma male interpretata dall’Amministrazione) di cui all’art. 89 comma 7 codice appalti pubblici (CAP), secondo cui: “In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti”. Dunque, tale previsione normativa esclude che della stessa ausiliaria si avvalga più di un “concorrente”, ma non impedisce che, nell’ambito del medesimo raggruppamento di imprese, queste ultime si avvalgano della medesima impresa ausiliaria, sempreché non vi siano intenti elusivi, non allegati dall’Amministrazione (cfr, sul punto, C.d.S, IV, 10.4.2018, n. 2183). Pertanto, sotto tale profilo, la S.A. ha introdotto una nuova causa di esclusione dei concorrenti dalla gara, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
RISORSE CORRELATE
- Avvalimento - Contenuto necessario del contratto - Impegno dell’ausiliaria determinato o determinabile - Distinzione tra requisiti generali e risorse (art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Avvalimento operativo e tecnico - Risorse umane: numero e tipo di operai - Attrezzature e mezzi: quantità, tipo, modello e marca - Specificità e determinatezza del contratto - Possibilità di beni equivalenti (art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Avvalimento infragruppo – Possesso dei requisiti in capo ad uno o tutti i componenti del Raggruppamento – Irrilevanza – Quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti - Discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 48 , art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Avvalimento nel caso di RTI: può essere utilizzato soltanto dal raggruppamento nel suo complesso o da ciascuna singola impresa raggruppata?
- Art. 89, (Avvalimento)