Il consorzio di società cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge 25.06.1909 n. 422, in base all’art. 4 della citata legge, deve considerarsi soggetto giuridico a se stante e distinto, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte.
Il consorzio, pertanto, partecipa alla procedura di gara utilizzando requisiti suoi propri e, nell’ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo, e cioè interna corporis.
Ciò significa che il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell’esecuzione dei lavori, è tale che l’attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio (in termini Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20.05.2013 n. 14; sez. V, 17.07.2017 n. 3505).
Concorrente è quindi solo il consorzio, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest’ultima all’occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante (Consiglio di Stato, 02.01.2012 n. 12; id. sez. VI, 29.04.2003 n. 2183).
La circostanza che anche la consorziata indicata quale esecutrice debba dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016) oltre che speciale (art. 83 d.lgs. n. 50/2016), non è idonea a giustificare una diversa conclusione, atteso che il detto possesso è richiesto al solo fine di evitare che soggetti non titolati possono eseguire la prestazione.
La perdita dei requisiti in questione da parte della consorziata esecutrice comporta semplicemente l’onere di estrometterla o sostituirla con altra consorziata, ma non incide sul possesso dei requisiti di partecipazione del consorzio concorrente (in tal senso, da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, 23.11.2018 n. 6632).
RISORSE CORRELATE
- Consorzio stabile – Sostituzione in gara della Consorziata designata per l’esecuzione - Ammissibilità (art. 45 d.lgs. n. 50/2016)
- Consorzio – Sostituzione, in riduzione, di una (o più) consorziate – Non può comportare elusione della lex specialis – Requisiti di partecipazione – Continuità nel possesso (art. 45 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Consorzio - Gravi illeciti professionali posti in essere da consorziate diverse da quelle indicate per l’esecuzione - Obbligo dichiarazione - Non sussiste (art. 45 , art. 48 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Consorzio - Modifica in corso di gara - Impresa consorziata designata per l’esecuzione - Recesso - Non comporta esclusione (art. 45 , art. 47 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Consorzio stabile - Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro - Requisiti di partecipazione - Verifica - Va perimetrata alle consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto (art. 47 , art. 48 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- I consorzi ordinari sono sottoposti all'obbligo di specificare le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate?
- Art. 80, (Motivi di esclusione)
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)