Tariffa per iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi

Nella GURI del 16.06.2018 n. 88 è stato pubblicato il Decreto 12 febbraio 2018 con il quale il MIT ha disciplinato la “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”. 

In particolare è previsto quanto segue:

Art. 1
Tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni  giudicatrici
1. La tariffa di iscrizione all’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del codice e’ stabilita in euro 168,00. Tale tariffa ha cadenza annuale
con eventuale possibilita’ di rideterminazione del relativo importo a partire dal terzo anno, sulla base dell’effettivo numero di iscritti, dei sorteggi effettuati e dei costi indiretti effettivamente sostenuti.
2. La tariffa di cui al comma 1 non e’ dovuta dai dipendenti pubblici qualora gli stessi richiedono di svolgere la funzione di componente la commissione giudicatrice in favore della stazione appaltante di appartenenza, fermo restando l’obbligo di corrispondere la stessa nei casi in cui gli stessi richiedono di svolgere tale funzione in favore di stazioni appaltanti diverse da quelle di appartenenza.
3. L’Autorita’ nazionale anticorruzione definisce, con proprio atto, le modalita’ di versamento della tariffa di cui al presente articolo.

Art. 2
Compenso per i commissari delle commissioni giudicatrici
1. I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento all’oggetto del contratto ed all’importo posto a base di gara, entro i limiti di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso.
3. Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di presidente, ai sensi dell’art. 77, comma 8, del codice, e’ superiore del cinque per cento rispetto a quello fissato per gli altri commissari; di conseguenza il limite minimo e massimo di cui all’Allegato A per i commissari che svolgono le funzioni di presidente e’ aumentato del cinque per cento.
4. Dal calcolo dei compensi di cui all’Allegato A restano esclusi i rimborsi di spese, che sono determinati secondo i regolamenti propri di ogni stazione appaltante.

Art. 3
Graduazione dei compensi all’interno dei limiti previsti
1. Le stazioni appaltanti procedono, nell’ambito dei limiti minimi e massimi di cui all’Allegato A, a stabilire la misura del compenso sulla base dell’importo e della complessita’ della procedura di aggiudicazione del contratto nonche’ con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull’attivita’ dei commissari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) il grado di complessita’ dell’affidamento;
b) il numero dei lotti;
c) il numero atteso dei partecipanti;
d) il criterio di attribuzione di punteggi;
e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.