TAR Catania, 02.03.2017 n. 416
Il ricorso è infondato poiché come adeguatamente documentato dalle parti resistenti la dichiarazione sopra citata, sottoscritta congiuntamente dai rispettivi legali rappresentati, reca tutti gli impegni richiesti ai soggetti partecipanti in raggruppamenti non ancora costituiti. Per quanto riguarda, poi, l’impegno al mantenimento della composizione soggettiva risultante dall’offerta presentata in sede di gara non può ragionevolmente dubitarsi che nell’impegno di “uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee di imprese”, sia contenuto l’impegno al mantenimento della composizione soggettiva che discende, in modo automatico da una espressa previsione di legge (art. 48 D.lgs. 50/2016), che vieta qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei.
RISORSE CORRELATE
- Modifica del Raggruppamento dopo la stipulazione del contratto - Limiti (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Modifica in riduzione del Raggruppamento Temporaneo Imprese (RTI) - Deroga all'esclusione per sopravvenuta carenza dei requisiti - Recesso di una o più imprese raggruppate - Differenza (art. 48 d.lgs. n. 50/2'16)
- RTI - Modifica del Raggruppamento in corso di gara ed in fase di esecuzione - Ammissibilità (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamento temporaneo di imprese - Impresa mandataria capogruppo che possiede i requisiti in misura minoritaria - Inammissibilità - RTI sovrabbondante - Irrilevanza (art. 45 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) - Composizione - Modifica tra fase di pre qualificazione e fase di offerta - Inammissibilità (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Immodificabilità soggettiva dell’affidatario - Finalità, limiti e derogabilità - Interpretazione sistematica (art. 37 d.lgs. n. 163/2006 - art. 48 , art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
- Modifica "riduttiva" dell'ATI in corso di gara (Art. 37)
- Art. 48, (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)