
Tar Salerno, 09.12.2016 n. 2631
Rilevato preliminarmente che l’impugnato provvedimento di esclusione scaturisce dal fatto che la capogruppo MPS s.p.a. ha dichiarato di partecipare alla gara quale capogruppo di un costituendo R.T.I. di tipo orizzontale, indicando le attività che sarebbero state svolte da ciascuna delle imprese raggruppate, in asserito contrasto con l’art. 48, comma 2, d.lvo n. 50/2016, ai sensi del quale nel caso di servizi “per raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione”, evidenziando altresì la stazione appaltante che “nel caso di RTI orizzontale le aziende raggruppate avrebbero dovuto fornire dimostrazione di possedere i medesimi requisiti, nel caso di specie mancanti”;
Richiamato il disposto dell’art. 48, comma 2, d.lvo n. 50/2016, ai sensi del quale “nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”;
Rilevato quindi che la distinzione tra – e la stessa configurazione di – raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale, con riferimento allo specifico procedimento di gara, presuppone che la lex specialis abbia indicato la prestazione principale e quella/e secondaria/e;
Rilevato che la disciplina di gara, nella fattispecie in esame, non reca la suddetta distinzione, indicando quale oggetto dell’affidamento un unitario servizio “Bollettino”, pur articolato in diversi segmenti attuativi;
Considerato quindi che, in siffatto contesto, la qualificazione – come orizzontale – del raggruppamento ricorrente discende ed è coerente con la disciplina di gara, in assenza dei presupposti (correlati alla menzionata necessaria distinzione ad opera del bando delle prestazioni oggetto di affidamento) per la configurazione di un raggruppamento di tipo verticale;
Rilevato altresì che l’indicazione nell’offerta delle imprese ricorrenti delle singole parti dell’unitario servizio “Bollettino”, la cui esecuzione è demandata alle imprese raggruppate, lungi dal contraddire la suddetta auto-qualificazione del raggruppamento ricorrente come orizzontale, risponde alla prescrizione di cui all’art. 48, comma 4, d.lvo n. 50/2016, ai sensi del quale “nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”;
RISORSE CORRELATE
- Sulla distinzione tra raggruppamenti temporanei di tipo verticale ed orizzontale
- Raggruppamento verticale - Individuazione - Occorre una differente spendita dei requisiti di partecipazione - Prestazioni autonome e specifiche, differenziabili e scorporabili (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara - "Ammesso solamente il raggruppamento verticale" - Nullità della clausola - Anche negli affidamenti sotto soglia (art. 45 , art. 48 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamento verticale - Divieto di scomposizione e ripartizione delle prestazioni (principali e secondarie) da parte del concorrente (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) - Tipo orizzontale o verticale - Condizioni (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamento verticale (RTI) - Mancata suddivisione tra prestazione principale e secondaria nella lex specialis - Divieto - Irrilevanza dei modelli allegati al bando (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamento verticale (RTI) - Suddivisione tra prestazioni “principali” e “secondarie” - Necessità (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamenti temporanei misti (verticale ed orizzontale) per categoria prevalente e per categoria scorporabile - Mandataria - Qualificazione - Soglia minima del 40 per cento - Verifica sulla capogruppo di ogni sub raggruppamento (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamenti temporanei imprese (RTI) sovrabbondanti e principio di concorrenza (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamento temporaneo imprese (RTI) – Corrispondenza tra quote di partecipazione, di esecuzione e qualificazione (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- RTI verticale - Ammissione alla gara - Soltanto se la lex specialis distingue tra prestazioni principali e secondarie (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- RTI - Soccorso istruttorio sulla divisione delle quote - Ammissibilità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamento orizzontale - Requisiti tecnici - Possesso in capo ai singoli componenti - Necessità - Almeno pro quota la prestazione oggetto dell’appalto (Art. 37)
- Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) - Obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione, requisiti di qualificazione e quote di esecuzione - Non sussiste (Art. 37)
- Raggruppamenti “sovrabbondanti”: legittimità della partecipazione alla gara (Art. 37)
- Art. 48, (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)