Consiglio di Stato, sez. VI, 15.10.2018 n. 5919
Premesso che la partecipazione in forma congiunta di più imprese associate alla realizzazione di opere di una categoria scorporabile implica necessariamente la formazione di un raggruppamento misto, nel quale, accanto al modello associativo di tipo verticale, che inerisce necessariamente alla previsione di scorporabilità, si affianca un’associazione di tipo orizzontale ai soli fini della realizzazione congiunta delle opere della categoria scorporabile si osserva che (…) – in difetto di una disposizione speciale derogatoria, e non distinguendo l’art. 48, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 tra raggruppamenti orizzontali relativi alla categoria prevalente e raggruppamenti orizzontali relativi alle categorie scorporabili – nei raggruppamenti misti ogni sub-raggruppamento debba essere esaminato autonomamente, con la conseguenza che la verifica del possesso della qualificazione della mandataria nella misura minima del 40% (stabilita dall’art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 per i raggruppamenti orizzontali negli appalti di lavori), con riferimento alla singola categoria scorporabile della cui realizzazione la stessa è partecipe unitamente a una o più mandanti, deve essere effettuata in capo all’impresa capogruppo del sub-raggruppamento.
La previsione, negli appalti di lavori, di una percentuale minima dei requisiti di qualificazione (da dimostrare attraverso le attestazioni coinvolgenti i livelli prestazionali delle singole imprese) in capo alla mandataria (40%) nei raggruppamenti orizzontali – ivi compresi, per le ragioni sopra esposte, i singoli sub-raggruppamenti –, assolve alla funzione di preservare, in forma specifica, l’interesse pubblico all’esatta e tempestiva esecuzione dell’appalto a regola d’arte, garantendo la capacità e l’affidabilità delle imprese che assumono il ruolo di capogruppo mandataria non solo sotto profilo economico-finanziario (costituente solo uno degli aspetti cui si ricollega il regime di responsabilità solidale della mandataria correlate ai rischi connessi all’esecuzione dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto; v. art. 48, comma 15, d.lgs. n. 50/2016), ma anche sotto il profilo tecnico-organizzativo, in funzione dell’eventuale esecuzione diretta delle opere in caso di inadempimento di una delle imprese mandanti (per quanto qui interessa, in seno al sub-raggruppamento costituito per le opere scorporabili), mentre il requisito minimo di qualificazione in capo alle mandanti (10%) assolve alla funzione di evitare un’eccessiva polverizzazione delle imprese riunite in raggruppamento onde prevenire il connesso rischio di un’elusione delle garanzie di qualità nell’esecuzione delle opere, e di garantire l’esatto adempimento, ‘in prima battuta’, delle opere appaltate.
RISORSE CORRELATE
- Sulla distinzione tra raggruppamenti temporanei di tipo verticale ed orizzontale
- Individuazione implicita della mandataria e delle mandanti del RTI e del sub raggruppamento
- Raggruppamento verticale - Individuazione - Occorre una differente spendita dei requisiti di partecipazione - Prestazioni autonome e specifiche, differenziabili e scorporabili (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Categoria prevalente e subappalto delle categorie scorporabili
- RTI - Raggruppamento misto - Corretta costituzione - Verifica (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamento verticale - Divieto di scomposizione e ripartizione delle prestazioni (principali e secondarie) da parte del concorrente (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamento temporaneo di imprese - Impresa mandataria capogruppo che possiede i requisiti in misura minoritaria - Inammissibilità - RTI sovrabbondante - Irrilevanza (art. 45 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) - Tipo orizzontale o verticale - Condizioni (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- RTI verticale - Ammissione alla gara - Soltanto se la lex specialis distingue tra prestazioni principali e secondarie (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamenti di tipo verticale ed orizzontale nel nuovo Codice dei contratti – Indicazione della prestazione principale e secondaria – Mancata individuazione nel bando – Conseguenze (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 48, (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)