
Consiglio di Stato, sez. III, 30.01.2019 n. 751
Non è rinvenibile nella lex specialis di gara (anche complessivamente considerata) alcuna espressa suddivisione tra prestazioni “principali” e prestazioni “secondarie”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, sicché non può che farsi luogo, nella suddetta gara d’appalto, che a raggruppamenti di imprese di tipo “orizzontale”. Vale, infatti, il principio enunciato dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio con sentenza 13 giugno 2012, n. 22, a mente del quale “La distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i. verticali […] poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: in linea generale, l’a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, mentre l’a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell’a.t.i. di tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili”.
Ai sensi dell’art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016 la tipologia del raggruppamento orizzontale come è definito “quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione”. (…)
Da quanto sin qui evidenziato discende, ulteriormente, che se tutte le imprese del raggruppamento dovevano effettivamente descrivere il proprio apporto, venendo meno il presupposto della tesi dell’appellante, può trovare applicazione il principio fissato dall’Adunanza Plenaria, già sotto la vigenza del precedente codice dei contratti (Cons. Ad. Plen. 13.06.2012, n. 22), secondo cui: “ai fini del vaglio dell’ottemperanza all’obbligo di specificare le “parti” del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, (….) dovrà adottarsi un approccio ermeneutico di natura sostanzialistica, nel senso che l’obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazione che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell’offerta ed a consentire l’individuazione dell’oggetto e dell’entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate”.
RISORSE CORRELATE
- Sulla distinzione tra raggruppamenti temporanei di tipo verticale ed orizzontale
- Raggruppamento verticale - Individuazione - Occorre una differente spendita dei requisiti di partecipazione - Prestazioni autonome e specifiche, differenziabili e scorporabili (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara - "Ammesso solamente il raggruppamento verticale" - Nullità della clausola - Anche negli affidamenti sotto soglia (art. 45 , art. 48 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamento verticale - Divieto di scomposizione e ripartizione delle prestazioni (principali e secondarie) da parte del concorrente (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamenti temporanei di imprese - Ratio e finalità - Limitazioni da parte della Stazione Appaltante - Nullità del bando (art. 36 , art. 45 , art. 48 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) - Tipo orizzontale o verticale - Condizioni (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamento verticale (RTI) - Mancata suddivisione tra prestazione principale e secondaria nella lex specialis - Divieto - Irrilevanza dei modelli allegati al bando (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- RTI verticale - Ammissione alla gara - Soltanto se la lex specialis distingue tra prestazioni principali e secondarie (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Requisiti di partecipazione - Richiesta di possesso di molteplici e specifiche certificazioni di qualità - Divieto di partecipazione in RTI verticale - Illegittimità (art. 30 , art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamenti di tipo verticale ed orizzontale nel nuovo Codice dei contratti – Indicazione della prestazione principale e secondaria – Mancata individuazione nel bando – Conseguenze (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- ATI verticale: la mancata indicazione della quota di assunzione dei lavori non comporta l'esclusione automatica (Art. 37)
- Art. 48, (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)