Subappalto – Indicazione del subappaltatore – Obbligo – Insussistenza – Principio applicabile anche alle gare svoltesi prima dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2015 (Art. 118)

Consiglio di Stato, sez. V, 16.03.2016 n. 1049

L’Adunanza plenaria ha affermato il principio opposto, superando la costruzione teorica del c.d. subappalto necessario su cui si fondava l’obbligo di indicazione del nominativo del subappaltatore in sede di gara, ed affermando che la concorrente qualificata nella categoria di lavori prevalente per l’intero importo del contratto può effettuare tale indicazione in sede di esecuzione dell’appalto (sentenza 2 novembre 2015, n. 9). Pertanto – evidenziato che a questo principio si sono conformate le successive pronunce di questo Consiglio di Stato in materia (Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 76; Sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 520; Sez. V, 27 gennaio 2016, n. 264, 11 dicembre 2015, n. 5655; Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 367) – questo collegio non può che collocarsi nella medesima linea, essendo sufficiente rinviare integralmente ai sensi degli artt. 120, comma 10, e 74 cod. proc. amm. alle considerazioni in diritto contenute pronuncia dell’Adunanza plenaria.
3. Sul punto occorre solo aggiungere che non hanno motivo di porsi i dubbi della C. circa l’applicabilità del principio di diritto ora richiamato anche a procedure di affidamento svoltesi in epoca precedente all’intervento di nomofilachia, come la gara in contestazione nel presente giudizio. Infatti, come precisato dall’Adunanza plenaria nella medesima sentenza 2 novembre 2015, n. 9, a proposito degli oneri interni per la sicurezza (§ 4 della parte “in diritto”), la pronuncia di nomofilachia ha un contenuto dichiarativo consistente nell’accertamento di una regola di diritto già esistente nell’ordinamento. Da ciò si ricava la piena applicabilità della stessa alle situazioni giuridiche non ancora definite, tra cui quella oggetto del presente giudizio, in cui è ritualmente appellata una statuizione contraria al principio di diritto affermato in sede nomofilattica.