Costo del lavoro – Utilizzo del c.d. “doppio turno”, dei giorni festvi e di riposo settimanale – Ammissibilità – Ragioni (Artt. 86, 87)

TAR Salerno, 16.02.2016 n. 356

Evidenziato, quanto al punto 1), che la lex specialis non richiede, ma nemmeno vieta il ricorso al cd. doppio turno di lavoro da parte dell’appaltatore, mentre deve ritenersi in proposito applicabile (in virtù del rinvio generale operato dal bando di gara) il capitolato generale di appalto di cui al d.m. n. 145/2000, a mente del quale (art. 27) “l’appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte (…) dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori”, il quale “può vietare l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo”;
Rilevato che dalla disposizione citata è ricavabile il principio in base al quale spetta al direttore dei lavori, e non alla stazione appaltante, vietare eventualmente il ricorso al cd. doppio turno di lavoro, rientrante altrimenti nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’appaltatore, mentre il divieto deve comunque essere ancorato alla sussistenza di “motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo”;
Evidenziato che nella specie non vengono addotti impedimenti siffatti, tale non potendo ritenersi quello, di carattere economico, connesso agli affermati maggiori costi inerenti all’esercizio del potere di controllo sull’andamento dei lavori, i quali comunque non possono integrare veri e propri “impedimenti”, costituendo semplicemente oneri gravanti sulla stazione appaltante, di cui peraltro non viene precisato il presumibile ammontare (si veda comunque, sulla ininfluenza del cd. fattore tempo sulla determinazione del quantum delle prestazioni professionali, quanto puntualmente osservato dal c.t.u. a pag. 54 della relazione);
Rilevato altresì, quanto all’affermazione secondo cui l’A.T.I. ricorrente prevede di utilizzare il personale anche nei giorni festivi e di riposo settimanale, che la stessa è genericamente formulata, non specificando l’eventuale rilevanza ostativa della circostanza adotta, quale potrebbe essere, ad esempio, il contrasto in parte qua del programma di esecuzione con le previsioni del contratto collettivo.