Consiglio di Stato, sez. IV, 13.10.2015 n. 4715
(sentenza integrale)“La sentenza del TAR così motiva le ragioni della applicabilità della prescrizione contenuta nell’articolo 275 del Regolamento e non osservata dal costituendo raggruppamento di progettisti.
“ …Il Collegio ritiene che avendo indicato S. un “raggruppamento di progettisti” la suddetta norma regolamentare doveva trovare applicazione. Non assume rilievo che S. (mandataria per i lavori) avesse assunto il ruolo maggioritario rispetto alla mandante B. (mandante lavori), essendo tali posizioni riferite al diverso raggruppamento costituito (solo) per l’”esecuzione dei lavori”. La scelta di creare un raggruppamento anche per l’espletamento del “servizio di progettazione” imponeva il rispetto della norma anche in questo diverso ambito. Il mancato accordo in ordine alla circostanza che la mandataria (E.) dovesse esplicare “in quota maggioritaria” il servizio di progettazione si pone quindi in contrasto con la specifica norma che impone che l’individuazione del soggetto capogruppo per la progettazione debba avere un ruolo differenziato e prevalente (rispetto alla mandante). Come il Consiglio di Stato ha recentemente affermato (cfr. sez. V, n. 775 del 16-2-2015….): “nell’appalto integrato non vi è motivo di non qualificare “offerenti” i professionisti “indicati” al pari di quelli associati e di quelli incaricati dalla stazione appaltante, anche perché i progettisti redigono l’offerta tecnica che è valutata dalla stazione appaltante”; “….il progettista o i progettisti indicati, quali autori e sottoscrittori del progetto presentato in gara (offerta tecnica) hanno in definitiva la veste di “offerenti” ed apportano i requisiti di capacità tecnico-professionale relativi alla progettazione. Invero, i progettisti indicati risultano affidatari della progettazione di un’opera pubblica ai sensi e per gli effetti degli artt. 90 e 91 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e il bando di gara può prevedere anche il pagamento diretto dei progettisti da parte della stazione appaltante. D’altra parte, l’appalto integrato non è altro che una procedura attraverso la quale le amministrazioni aggiudicatrici affidano contestualmente un servizio di progettazione pubblica e la realizzazione di un’opera pubblica. L’affidamento può essere effettuato solo a favore degli operatori economici individuati dall’art. 90, comma 6 del Codice, che devono essere qualificati e come tali in possesso sia dei requisiti di ordine generale che di quelli di capacità tecnica. Tale regola non ha ragione di essere disattesa per i progettisti indicati, dal momento che questi, al pari di quelli associati, sono operatori economici esecutori di una pubblica commessa anche se per effetto di un incarico da parte delle imprese esecutrici dei lavori”. Assegnato il ruolo di “offerenti” anche ai progettisti indicati, non vi sono impedimenti per ritenere non applicabile la norma in esame ( art. 275 2° comma del Reg. 207/2010)”.
La Sezione condivide la determinazione e le argomentazioni assunte dal giudice di prime cure nel ritenere fondato il terzo motivo del ricorso incidentale, svolgendo le ulteriori considerazioni che di seguito si espongono.
L’articolo 53 del codice dispone, al comma 3, che “Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati , da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione…”.
Il successivo comma 3 bis prevede ancora che “…nel caso in cui , ai sensi del comma 3, l’appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota di compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista”.
Da quanto sopra emerge che, in caso di appalto integrato, l’operatore economico può effettuare direttamente la progettazione, avvalersi di progettisti o costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
E’ evidente che nel caso in cui l’operatore economico scelga (come nel caso di specie) la seconda opzione, i progettisti indicati non costituiscono soggetto direttamente e formalmente partecipante alla gara.
E’, peraltro, innegabile che agli stessi è affidato il compito di redigere la progettazione dell’opera (dal bando di gara emerge che, nella specie, l’appalto ha ad oggetto “la progettazione esecutiva ed esecuzione, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lett. b) del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sulla base del progetto definitivo”). Essi, dunque, costituiscono soggetti che realizzano una parte dell’appalto, in particolare il servizio di progettazione.
Orbene, in relazione a tale circostanza – la quale giustifica evidentemente la prescrizione contenuta nel richiamato articolo 53, comma 3 , a mente della quale deve trattarsi di soggetti “qualificati” – non vi è motivo per non ritenere agli stessi applicabili le regole ordinarie di partecipazione alla procedura in relazione alla composizione soggettiva dagli stessi prescelta, soprattutto quando si tratti di disposizioni dettate a garanzia della affidabilità, serietà e corretta realizzazione della prestazione (che, ripetesi, è dagli stessi eseguita)”.www.giustizia-amministrativa.it
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