
Cons. Stato, sez. VI, 21.05.2014 n. 2622
La fattispecie deve essere esaminata alla luce della previsione di cui al comma 3 dell’articolo 53 del d.lgs. 163 del 2006, secondo cui, in caso di appalti integrati di progettazione ed esecuzione di lavori, il concorrente può limitarsi ad indicare in sede di offerta il soggetto qualificato per la progettazione.
In tale ipotesi (e pur nella consapevolezza dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale di segno diverso) deve ritenersi che il professionista – o il raggruppamento di professionisti a tal fine costituito – non assuma la veste formale di “concorrente” nell’ambito della gara di appalto, con la conseguenza che nei suoi confronti non risultino direttamente applicabili le previsioni in tema di requisiti di ordine soggettivo di cui all’articolo 38 del “codice dei contratti”.
Né a conclusioni diverse da quelle appena esposte può giungersi in relazione alla previsione di cui all’articolo 10 del disciplinare di gara il quale (lettera B1) impone(va) la prestazione della dichiarazione sostitutiva ex articolo 38, cit. “[a] tutti i soggetti che assumeranno l’esecuzione delle prestazioni ingegneristiche”.
Tuttavia, dall’analisi compiuta della lex specialis di gara emerge che il richiamato obbligo non sussistesse nei confronti dei soggetti a qualunque titolo incaricati della progettazione, bensì unicamente nei confronti dei soggetti i quali operassero, altresì, nell’ambito delle imprese concorrenti (in tal senso la lettera B2) del richiamato disciplinare, secondo cui la dichiarazione ex articolo 38 avrebbe dovuto essere resa “da parte di tutti i soggetti che, nell’ambito delle imprese concorrenti, ricoprono le cariche di cui all’art. 38, comma 1, lettera b) del d.lgs. 163/2006”.
Pertanto, dall’esame della lex specialis di gara emerge che il richiamato obbligo di dichiarazione non sussistesse nei confronti di soggetti i quali non operassero nell’ambito di imprese concorrenti alla gara.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
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