
Consiglio di Stato, sez. VI, 01.04.2016 n. 1296
Da quanto sopra emerge, dunque, che i progettisti “indicati”, per loro libera scelta, sono intervenuti nella procedura con la connotazione soggettiva del Raggruppamento Temporaneo costituendo.
Gli stessi progettisti, nel rendere le dichiarazioni di loro competenza, sono ricorsi all’istituto del raggruppamento temporaneo di concorrenti previsto dal Codice.
In tal senso è inequivoca la richiamata “dichiarazione integrativa dei professionisti” del 22-3-2013, laddove gli stessi hanno assunto impegno di costituirsi in raggruppamento temporaneo.
Tale dichiarazione di impegno, in uno al richiamo alle norme vigenti in materia (“ai sensi delle norme vigenti”) ed, in particolare all’articolo 90, lett. g) del Codice, evidenziano non solo la volontà di ricorrere allo specifico modulo organizzatorio ma anche di sottoporsi alla disciplina normativa per lo stesso dettata.
Risultando, dunque, utilizzata per i progettisti indicati la forma soggettiva del raggruppamento temporaneo, peculiare e propria della disciplina degli appalti pubblici, ed avendo gli stessi soggetti interessati reso in tal senso espressa dichiarazione di impegno, non vi è alcun ragionevole motivo per escludere ad essi l’applicazione dell’articolo 37, comma 8 del Codice, secondo cui “E’ consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti…e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandatari”.
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