Lavori – Variazioni migliorative al progetto – Ammissibilità – Limiti (Art. 53)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. V, 06.10.2015 n. 4653
(sentenza integrale)

“Al riguardo, va richiamato il principio per il quale le imprese – salvo che il bando disponga altrimenti – possono proporre variazioni migliorative, indispensabili o semplicemente utili sotto l’aspetto tecnico, con il limite intrinseco consistente nel divieto di alterare i caratteri essenziali della prestazione oggetto del contratto, in maniera da non modificare i profili strutturali, qualitativi o funzionali dell’opera, come definiti nel progetto posto a base di gara. In altre parole, sono sempre ammissibili variazioni migliorative non essenziali del progetto posto a base di gara, ossia tutte quelle variazioni migliorative che non si traducano in uno stravolgimento dell’oggetto del contratto, attraverso una sua diversa ideazione che si ponga come del tutto alternativa rispetto al disegno progettuale originario (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497; Consiglio di Stato, Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1923), come accadrebbe nel caso di specie con riguardo alla diversa ideazione del tracciato della rete fognante, che caratterizzava come detto il progetto preliminare, e ciò a prescindere dal presunto contrasto con l’art. 98 del R.D. n. 523-1904″.

www.giustizia-amministrativa.it