
Cons. Stato, sez. V, 27.03.2015 n. 1601
(sentenza integrale)“In diritto il Collegio osserva, in base a consolidati orientamenti giurisprudenziali (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1923; Sez. V, 29 marzo 2011, n. 1925, cui rinvia ai sensi del combinato disposto degli artt. 74, 88, co.2, lett. d), e 120, co. 10, c.p.a.), che:
a) la previsione esplicita della possibilità di presentare varianti progettuali in sede di offerta (a fortiori per il tipo di gara in contestazione, un appalto di lavori basato sulla progettazione preliminare), è stata oggi generalizzata dall’art. 76 del codice dei contratti pubblici (per qualsivoglia appalto); l’amministrazione deve indicare, in sede di redazione della lex specialis, se le varianti sono ammesse e, in caso affermativo, identificare i loro requisiti minimi;
b) la ratio della scelta normativa – nazionale e comunitaria – si basa sulla circostanza che, allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante ha maggiore discrezionalità e soprattutto sceglie il contraente valutando non solo criteri matematici ma la complessità dell’offerta proposta, sicché nel corso del procedimento di gara potrebbero rendersi necessari degli aggiustamenti rispetto al progetto base elaborato dall’amministrazione; nel caso invece di offerta selezionata col criterio del prezzo più basso, poiché tutte le condizioni tecniche sono predeterminate al momento dell’offerta e non vi è alcuna ragione per modificare l’assetto contrattuale, non è mai ammessa la possibilità di presentare varianti;
c) in ogni caso, a prescindere dalla espressa previsione di varianti progettuali in sede di bando, deve ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo (mentre nel caso di specie era addirittura preliminare), sia consentito alle imprese di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio;
d) la giurisprudenza nazionale ha elaborato alcuni criteri guida relativi alle varianti in sede di offerta: I) si ammettono varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell’opera o del servizio, purché non si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla p.a.; II) risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base, che l’offerente dia contezza delle ragioni che giustificano l’adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali, che si dia la prova che la variante garantisca l’efficienza del progetto e le esigenze della p.a. sottese alla prescrizione variata; III) viene lasciato un ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice, trattandosi dell’ambito di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Varianti - Soluzioni migliorative - Differenza ed ammissibilità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Riparametrazione dei punteggi – Possibilità e limiti - 2) Varianti e soluzioni tecniche migliorative - Distinzione - Conseguenze sulla formulazione dell'offerta economica - 3) Commissione giudicatrice - Nomina nelle more dell’adozione della nuova disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei commissari tenuto dall’ANAC (art. 77 , art. 83 , art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Subappalto - Istituto attinente alla fase di esecuzione - Mancato funzionamento - Costituisce inadempimento contrattuale; 2) Varianti progettuali migliorative - Ammissibilità - Limiti (Artt. 76, 118)
- 1. Incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta tecnica: conseguenze. - 2. Varianti progettuali: criteri guida, presupposti, differenza tra criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso. - 3. Chiarimenti della Stazione appaltante: funzione e limiti. (Artt. 46, 76)
- Lavori - Variazioni migliorative al progetto - Ammissibilità - Limiti (Art. 53)
- Ammissibilità delle varianti progettuali e validità delle dichiarazioni "omnibus" (Artt. 38, 76)
- Art. 76. Varianti progettuali in sede di offerta
