Dimostrazione della capacità tecnica mediante elenco dei principali servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni – Non rileva la data di stipulazione dei relativi contratti – Rileva l’esecuzione effettiva nell’arco del triennio (Art. 42)

lui232Consiglio di Stato, sez. VI, 16.07.2015 n. 3568
(sentenza integrale)

“- la censurata previsione della lex specialis – che, tra i requisiti di ordine tecnico prevede di «aver stipulato, nel triennio 2010-2011-2012, almeno 2 contratti di fornitura di servizi di gestione di archivi, ciascuno dell’importo di euro 200.000,00 oltre IVA, di cui almeno 1 sottoscritto con amministrazioni, enti od organismi pubblici in esito a procedura ad evidenza pubblica ex d.lgs. 163/2006» [v. così, testualmente, il punto 3, lettera d), delle Condizioni per la partecipazione alla gara e modulistica, facenti parte integrante della lex specialis] – deve essere interpretata in conformità agli artt. 42, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita attraverso la presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni, e 48, paragrafo 2, lett. a), punto ii), della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE, secondo cui le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate attraverso la presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni;
– la citata normativa, comunitaria e nazionale, nel richiedere la prestazione o effettuazione/esecuzione dei servizi nell’ultimo triennio, dà chiara ed univoca prevalenza al dato sostanziale relativo alla concreta esecuzione del rapporto, su quello meramente formale relativo al momento genetico della stipulazione del contratto, in coerenza alla ratio immanente al requisito in esame, di dimostrare il possesso dell’idoneità tecnico-organizzativa dell’impresa concorrente, presupponente l’esecuzione effettiva di servizio analoghi nel triennio, mentre a tal fine la mera circostanza temporale della data di conclusione dell’accordo contrattuale (secondo la terminologia tecnica di cui all’art. 1326 Cod. civ.) è elemento neutro e non significativo, unicamente rilevando l’esecuzione effettiva dei servizi nell’arco del triennio (v. nello stesso senso, in fattispecie analoga, Cons. Stato, III, 23 dicembre 2014, n. 6367);
– in tale contesto regolatorio, il concetto di ‘stipulazione del contratto’, adottato nella lex specialis, va inteso come ‘perfezionamento di contratto valido ed efficace’, dovendosi, pertanto, assumere come elemento temporale di riferimento la data di efficacia e d’inizio di esecuzione del contratto, che deve cadere nel triennio rilevante stabilito dalla lex specialis;”

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