Consiglio di Stato, sez. V, 26.06.2015 n. 3245
(sentenza integrale)“La pronuncia dell’Adunanza Plenaria, n. 27/2014 ha enunciato il seguente principio: “per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37, che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo d’indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara”. Al riguardo, la stessa Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 7/2014 in precedenza aveva già puntualizzato che il vincolo di “triplice corrispondenza” per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture sarebbe venuto meno al 14 agosto 2012. Pertanto, in ragione del tempo di pubblicazione del bando di gara il suddetto principio di corrispondenza non risultava ratione temporis applicabile. Da ciò deriva che, stante la vigenza della previsione contenuta nell’art. 46 comma 1 bis, d.lgs. 163/2006, la previsione del bando di gara di cui al punto 7.1. secondo la quale: “…ai fini dell’ammissione del soggetto raggruppato /associato…dalla documentazione di gara deve risultare perfetta corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione delle prestazioni e/o lavori, pena l’esclusione dalla gara”, non può che ritenersi nulla.”
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RISORSE CORRELATE
- 1) Capacità economica, referenze bancarie, contenuto richiesto, limiti - 2) RTI, appalto di servizi: sussiste solo l'obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura eseguiti da ciascuna impresa - 3) Requisiti di ordine generale, dichiarazione unica e omnicomprensiva (Artt. 37, 38, 41)
- Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) - Obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione, requisiti di qualificazione e quote di esecuzione - Non sussiste (Art. 37)
- Principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione negli appalti di servizi (Art. 37)
- Mancata indicazione delle quote di assunzione dei lavori all'interno dell'ATI: quando comporta esclusione
- Indicazione delle quote di partecipazione e quote di esecuzione in un appalto di servizi ante modifica del Codice (Art. 37)
- Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti