
Cons. Stato, sez. V, 12.05.2015 n. 2352
(sentenza integrale)“Questa Sezione, con sentenza 22 gennaio 2015, n. 257, ha affermato che “opera per gli appalti di forniture e servizi il principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione, dovendo rilevarsi al riguardo per un verso che l’art. 37 d.lg. n. 163 del 2006, relativo ai raggruppamenti temporanei di imprese, prevede un obbligo di corrispondenza fra le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione delle prestazioni, ma non impone anche l’ulteriore parallelismo in modo congiunto fra le quote di partecipazione, i requisiti di qualificazione e le quote di esecuzione.
Atteso che il principio riprende quanto affermato da C. di S., A.P., 30 gennaio 2014, n. 7, ed è condiviso dal Collegio, nel rispetto dell’art. 74, ultima parte del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è consentito fare ad esso riferimento.
Giova considerare solo come sia irrilevante l’osservazione relativa alla disparità delle diverse prestazioni oggetto del contratto, che secondo l’appellante imporrebbe di chiarire partitamente la divisione dei compiti fra le imprese raggruppate.
L’appellante non contesta, infatti, la legittimazione delle imprese associate se non sotto il profilo in discussione per cui implicitamente ammette la loro legittimazione ad eseguire tutti i servizi, oggetto del contratto.
Di conseguenza, non era affatto necessario indicare nell’offerta la ripartizione di prestazioni che entrambe le associate erano legittimate a svolgere, e costituisce mera deduzione di parte l’affermazione secondo la quale soprattutto la Società di più recente costituzione non sarebbe in grado di eseguire le attività più complesse.”www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- 1) Capacità economica, referenze bancarie, contenuto richiesto, limiti - 2) RTI, appalto di servizi: sussiste solo l'obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura eseguiti da ciascuna impresa - 3) Requisiti di ordine generale, dichiarazione unica e omnicomprensiva (Artt. 37, 38, 41)
- Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) - Obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione, requisiti di qualificazione e quote di esecuzione - Non sussiste (Art. 37)
- Vincolo di "triplice corrispondenza" per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture (Art. 37)
- Mancata indicazione delle quote di assunzione dei lavori all'interno dell'ATI: quando comporta esclusione
- Indicazione delle quote di partecipazione e quote di esecuzione in un appalto di servizi ante modifica del Codice (Art. 37)
- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30.01.2014 n. 7
- Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
