Esclusione per violazione relativa al pagamento delle imposte e tasse: prescinde dal rilievo penale della condotta (Art. 38)

lui232TAR Pescara, 11.06.2015 n. 247
(sentenza integrale)

“Secondo la società ricorrente, in tal caso, trattandosi della comminazione di una mera ammenda quindi di un reato contravvenzionale, non potrebbe ritenersi una violazione grave, presentando invece un lieve grado di offensività.
Ad avviso del Collegio, viceversa, nel caso di specie la stazione appaltante ha ben operato.
Quanto alla decisione in merito alla fattispecie di cui all’articolo 38 lettera c), il provvedimento di esclusione appare correttamente motivato e giustificato, soprattutto con riferimento agli importi il cui versamento è stato omesso, che rivelano una obiettiva gravità ed intenzionalità della violazione di riversare allo Stato quanto trattenuto come sostituto d’imposta e ciò non può che incidere in modo considerevole sulla moralità ed affidabilità dell’impresa che aspira ad una commessa pubblica.
Del resto la particolare incidenza sulla qualificazione della correttezza nel rapporto fiscale con lo Stato si evince anche dalla previsione di cui all’articolo 38 lett. g), secondo cui le violazioni gravi definitivamente accertate in materia di pagamento di imposte costituisce un’autonoma causa del venir meno dei requisiti generali di qualificazione, anche a prescindere dal rilievo penale della violazione stessa (cfr. Tar Lecce, sentenza n. 1724 del 2011)”.

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