C.G.A. Reg. Sic. , Sez. Giur., 08.09.2014 n. 525
(sentenza integrale)Correttamente la XXX ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, secondo cui, allorquando un consorzio di cooperative, partecipi, per conto di una sua consorziata, a una procedura per l’affidamento di un appalto pubblico, allora il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 sunnominato deve essere dichiarato anche per gli amministratori, in carica o cessati, della suddetta consorziata (in tal senso si richiamano i seguenti precedenti: Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2013, n. 6203; id., sez. V, 19 settembre 2012, n. 4969; id., ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8, secondo i quali, concordemente, il possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1, diversamente da quelli di idoneità tecnica e finanziaria – questi cumulabili in capo al solo consorzio – deve esser verificato, congiuntamente, in capo al consorzio e alle consorziate, posto che una diversa opzione ermeneutica condurrebbe a conseguenze paradossali, giacché le stringenti garanzie di moralità professionale potrebbe essere agevolmente eluse dalle cooperative mediante la costituzione di un consorzio, con autonoma identità, che partecipi alle gare). Essendo mancata (o, quantomeno, non essendo stata rinvenuta) tale dichiarazione nel caso di specie, il motivo merita accoglimento.
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