
TAR Lecce, 26.05.2014 n. 1287
(sentenza integrale)
(estratto)
Il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria in favore della ricorrente si fonda sul fatto che la società XXX, della cui capacità la ricorrente si è avvalsa per la partecipazione alla gara ai sensi degli artt. 49 e 51 D.Lgs. n. 163/2006, in quanto affittuaria della relativa azienda, al momento della partecipazione alla gara risultava assoggettata a fallimento.
Orbene, l’art. 49 comma 2 lett. C) del D.Lgs n. 163/2006 impone che la società ausiliaria possegga tutti i requisiti richiesti dall’art. 38 del medesimo d.lgs 163/2006 per la partecipazione alla gara, tra cui è ricompreso anche il fatto di non essere assoggettati procedure concorsuali.
La circostanza che la XXX non fosse soggetta a fallimento all’atto della stipula del contratto di fitto di azienda con la XXX non è di per se sufficiente a soddisfare quanto richiesto dalla legge per l’utile partecipazione alla gara, perché il dettato dell’art. 38 citato non consente di dubitare che il requisito del non assoggettamento a procedura concorsuale debba essere posseduto, anche dalla ausiliaria, al momento della partecipazione alla gara.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
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