
Quesito: In più parti del Codice, compare il “principio della prossimità territoriale a favore delle MPMI”: esso è indicato agli artt. 58, c. 1 e 108, c. 7, ma lo si può desumere e rilevare anche all’art. 62, c. 5, let. f) e c. 6, let. d), quando viene indicata la “preferenza per il territorio regionale di riferimento”. Successivamente all’entrata in vigore del Codice, è inoltre entrata in vigore la L. n. 206 del 27/12/2023 nella quale, all’art. 16, c. 1, vengono dettate disposizioni volte a promuovere l’effettiva partecipazione delle MPMI di prossimità, alle procedure d’affidamento negli appalti pubblici. Tutto ciò premesso si chiede se, nella diretta selezione degli operatori economici da elenchi percostituiti, per l’invito alle procedure negoziate, nell’ambito della discrezionalità in capo alla Stazione Appaltante si possa, “cum grano salis”, utilizzare anche il principio in parola per individuare le ditte. Quanto precede anche in applicazione del principio della fiducia di cui all’art. 2 ed in ragione del fatto che, ai sensi dell’art. 50, c. 2 del Codice, è vietato l’utilizzo del sorteggio, novità che ha creato non poche difficoltà operative agli addetti di settore.
Risposta aggiornata: Come evidenziato nella relazione di accompagnamento al codice sui contratti pubblici, si ricorda che i primi tre principi, ovvero art. 1 (principio del risultato), art. 2 (principio della fiducia) e art. 3 (principio dell’accesso al mercato) devono essere utilizzati per sciogliere le questioni interpretative che le singole disposizioni del codice possono sollevare. Come indicato da ANAC nella delibera n. 1/2024, nel dubbio, quindi, la soluzione ermeneutica da privilegiare è quella che sia funzionale a realizzare il risultato amministrativo che sia coerente con la fiducia sull’amministrazione e sugli operatori economici e che permetta di favorire il più ampio accesso al mercato degli operatori economici. Riguardo al principio di prossimità, introdotto dal nuovo Codice dei contratti pubblici agli articoli 58 co 1 e 108 co 7, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il criterio della territorialità è illegittimo ove posto come requisito di partecipazione, impattando frontalmente con i principi del favor partecipationis e della par condicio tra i concorrenti, in ogni possibile loro declinazione; viceversa, ove detto criterio venga posto quale requisito di esecuzione del contratto o rilevi come parametro per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, la valutazione della compatibilità della clausola con i principi che informano la materia della contrattualistica pubblica dev’essere condotta caso per caso (TAR Calabria, 901/2021). In sintesi, allo stato e sulla base dei più recenti approdi giurisprudenziali, il principio concorrenziale sembra prevalere, sicché la clausola territoriale appare declinabile quale mero criterio premiale da valorizzare nell’ambito dell’offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione. In tal senso Anac con delibera 1/2024, secondo cui “nel rinnovato quadro normativo e sulla base della più recente giurisprudenza la clausola territoriale pare, dunque, poter assumere rilievo esclusivamente quale elemento premiale ai sensi dell’art. 108, co. 7, d.lgs. 36/2023. Conseguentemente, laddove la stazione appaltante volesse introdurre la clausola di territorialità quale requisito di partecipazione, la stessa sarebbe illegittima in considerazione della sua lesività in concreto per la concorrenza. Nel bilanciamento di diritti, emerge quindi chiaramente la volontà di far prevalere il principio concorrenziale su quello di prossimità ambientale, di cui le clausole territoriali sono la declinazione più evidente e diffusa.” Per le considerazioni sopra scolte, la risposta è negativa. Infine si fa presente che nelle disposizioni da voi richiamate di cui all’art. 62, c. 5, let. f) e c. 6, let. d) la locuzione “con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento” deve essere riferita all’individuazione delle centrali di committenza qualificate e dei soggetti aggregatori. (Parere MIT n. 3052/2025)