Consiglio di Stato, sez. V, 15.11.2021 n. 7597
Ciononostante, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di rilevare il carattere anticoncorrenziale di tutte quelle clausole delle lex specialis di gara che richiedono alle imprese partecipanti, quali requisiti di partecipazione alla gara o criteri tecnici per il riconoscimento di un maggior punteggio, l’ubicazione della sede operativa entro una certa distanza rispetto al servizio da espletare, venendo in rilievo, comunque, in tali casi, la violazione dei principi europei di libera concorrenza – e cioè di effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati – di non discriminazione e di parità di trattamento degli operatori economici, nonchè del favor partecipationis.
Proprio al fine dell’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione, non possono ritenersi legittime tutte quelle clausole della lex specialis di gara che limitino in modo ingiustificato tanto la libertà di stabilimento, quanto la libertà di prestazione di servizi da parte di operatori che hanno sede al di fuori dei luoghi indicati nelle regole di gara.
Anche la Corte Costituzionale, in più occasioni, ha chiarito che discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio di eguaglianza (cfr. Corte costituzionale, sentenza 26 giugno 2001, n. 207 e 22 dicembre 2006, n. 440).
Nel caso di specie è evidente che, pur non essendo previsto il requisito a pena di esclusione: “L’organizzazione della sede operativa e l’impiego del personale costituiranno oggetto di valutazione del progetto presentato in sede di gara” (cfr. art. 8 del capitolato).
E, in ogni caso, attribuire un punteggio al solo concorrente che possiede già al momento dell’offerta uffici a disposizione dei contribuenti e la presenza sul territorio, significa di fatto discriminare sotto il profilo territoriale quegli operatori economici che, come l’appellante, abitualmente opera al di fuori del territorio indicato nelle regole di gara, avvantaggiando in modo eccessivo e, a ben vedere, ingiustificato, quegli operatori che già si trovano ad operare in detto territorio.
E ciò, anche in considerazione dell’evoluzione tecnologica che oggi consente di gestire a distanza il servizio di riscossione delle imposte, mediante strumenti informatici e telematici.
Riferimenti normativi:
RISORSE CORRELATE
- Clausola di territorialità: quando può ritenersi legittima ?
- Clausola di territorialità - Legittimità - Va verificata rispetto alla singola gara - Condizioni (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Clausola di territorialità - Requisito di partecipazione - Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento - Illegittimità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)