
TAR Catania, 13.02.2026 n. 455
Occorre anche aggiungere quanto segue.
Il Comune intimato ha rappresentato e documentato l’intervenuto espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei lavori, giusta determina del responsabile del procedimento – n. 512 in data 18 dicembre 2025 – di presa d’atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 407 in data 17 dicembre 2025.
La giurisprudenza, tuttavia, ha elaborato la teoria dell’effetto caducante, secondo cui l’annullamento dell’atto presupposto determina l’automatica invalidità degli atti conseguenziali, senza necessità di una specifica impugnazione (cfr., ad esempio, T.A.R. Campania, Napoli, n. 132/2024), allorquando tra i due provvedimenti esista un rapporto di consequenzialità necessaria, ovvero quando l’atto successivo si ponga come “inevitabile conseguenza di quello precedente”, in quanto non vi siano nuove e ulteriori valutazioni di interesse da compiere (nel caso di specie in ordine alla necessità di effettuazione dell’intervento).
L’approvazione del progetto in conferenza di servizi costituisce, invero, un presupposto necessario per l’indizione e lo svolgimento della gara per l’affidamento dei lavori e l’annullamento del primo atto priva di fondamento giuridico il secondo. Pertanto, gli atti della procedura di gara devono considerarsi automaticamente caducati, in quanto la loro esistenza dipende interamente dalla validità dell’atto di approvazione del progetto.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.