Per costante giurisprudenza, la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee, non implica alcun obbligo dichiarativo, ex art. 38 del d.lg. n. 163/2006, a carico degli stessi (C.d.S. n. 988/2015).
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Ingegnere giovane o “junior” – Attività di progettazione – Limiti – Mero concorso e collaborazione rispetto all’attività del progettista “senior”
Consiglio di Stato, sez. v, 25.02.2016 n. 776
L’art. 46, del d.P.R. n. 328 del 2001 stabilisce che:” 1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all’articolo 45, comma 1:
a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio; ……2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2: a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”: 1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura; …”..9.2.- Tanto premesso ritiene il collegio fondate le censure in esame, in quanto nel caso che occupa, posto che non si verteva in materia di costruzioni civili semplici, non può ritenersi che le progettazioni effettuate dall’ingegnere “junior” fossero ascrivibili a mero concorso e collaborazione alle attività di progettazione di un professionista abilitato per la realizzazione di opere edilizie; ciò in quanto tale attività deve intendersi quale collaborazione concreta alla redazione di un progetto in fieri e non quale attività di apporto di migliorie ad un progetto già redatto, rispetto al quale assumono carattere di autonomia.
La ratio della norma deve infatti individuarsi nell’intento di attribuire all’ingegnere “junior” la possibilità di partecipare a progettazioni complesse sotto la direzione ed il controllo di un ingegnere iscritto nella sezione “A” al precipuo scopo di evitare che nella concreta fase di realizzazione delle stesse possano essere commessi, per inesperienza legata alla mancata conclusione del ciclo di studi completo, errori potenzialmente forieri di conseguenze negative nella progettazione di opere più rilevanti.
Nel caso che occupa le opere alle quali era previsto che le concorrenti potessero apportare migliorie mediante presentazione di elaborati redatti e sottoscritti da un progettista abilitato alla professione, consistevano nel completamento ed adeguamento della rete fognaria e di un impianto di depurazione. In particolare, al punto VI.2.1) del bando di gara, era previsto che il progetto esecutivo era insuscettibile di modificazioni, ma erano ammesse solo proposte migliorie qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, tali da non stravolgerne l’identità, tali intendendosi “esclusivamente le integrazioni esecutive, oltre agli accorgimenti tecnici incidenti sulla funzionalità e sulla durata, proposte migliorative ed apporti di tecnologie innovative sul risparmio energetico”.
Non vi è dubbio quindi che le migliorie in questione consistessero in autonoma attività professionale da svolgere da parte dell’ingegnere abilitato, senza alcuna collaborazione diretta e contestuale alla attività posta in essere dal redattore del progetto esecutivo posto a base di gara.
Peraltro dal tenore della norma sopra citata si evince con sufficiente chiarezza che per il settore ingegneria civile ed ambientale l’ingegnere “junior” può svolgere la prevista attività di collaborazione esclusivamente con riguardo ad opere edilizie (cioè le opere, lavorazioni e interventi che mirano a realizzare, modificare, riparare o demolire, di norma, un edificio, e che, comunque individuate, devono essere finalizzate alla realizzazione dello stesso comprese le opere pubbliche) ed attività autonoma per le costruzioni civili semplici, tra le quali non sono computabili le opere previste dal bando di cui trattasi. (…)Ciò posto, non possono condividersi nella fattispecie i rilievi formulati dai controinteressati costituiti in giudizio che (posto che disposizioni di cui agli art. 16 e 46, del d.P.R. n. 328 del 2001 individuano le competenze degli iscritti alle Sezioni “A” e “B”, rispettivamente degli architetti e degli ingegneri, facendo esclusivo riferimento al concetto di “costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate”) hanno affermato che l’unico discrimine qualitativo tra le competenze dell’ingegnere iscritto nella sezione “A” e quelle dell’ingegnere “junior” sarebbe l’utilizzo di metodologie standardizzate da parte di quest’ultimo e di metodologie avanzate, innovative o sperimentali da parte del primo, mentre null’altro avrebbe a valere il concorso e collaborazione o i riferimenti a costruzioni civili semplici, che individuerebbero solo le caratteristiche maggiormente caratterizzanti la professione.
La tesi è basata sul rilievo che le rispettive competenze dei suddetti ingegneri derivino dagli artt. 51 e 52 del r.d. n. 2537 del 1925, in base ai quali la distinzione qualitativa conseguente ai percorsi formativi di accesso (relativi, rispettivamente, alle lauree e alle lauree specialistiche) si estrinsecherebbe solo nel riservare agli iscritti nella sezione “A” le attività che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative, o sperimentali.
Osserva al riguardo la Sezione che dette norme non prevedono la differenziazione in questione, che è individuata dall’art. 46 del d.P.R. n. 328 del 2001, in precedenza riportato, le cui disposizioni non pongono come unico discrimine tra le attività consentite per gli ingegneri iscritti alla sezione “A” e gli ingegneri iscritti alla sezione “B” solo l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, ovvero standardizzate, ma anche la possibilità per i secondi di operare solo in concorso e in collaborazione alle attività proprie degli ingegneri per opere edilizie e di progettare autonomamente solo costruzioni civili semplici.
A nulla vale, inoltre, che, come affermato nella memoria depositata dalle parti contro interessate il 30 ottobre 2015, il progettista dell’opera oggetto della gara di cui trattasi fosse un geometra, non essendo stato tempestivamente impugnato il bando laddove ha previsto, al punto IX.3, che gli elaborati dell’offerta tecnica avrebbero dovuto essere redatti e sottoscritti da un progettista abilitato all’esercizio della professione.