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Rito superspeciale o superaccelerato – Giudizio cautelare proposto congiuntamente avverso l’ammissione di un concorrente e l’aggiudicazione definitiva della gara – Inammissibilità – Separazione, riassunzione e trattazione disgiunta – Possibilità – Ragioni (art. 29 , art. 204 d.lgs. n. 50/2016 – art. 120 c.p.a.)

Consiglio di Stato, sez. V, 14.03.2017 n. 1059 ord.

Considerato, in primo luogo, che, come già ritenuto da questa Sezione con ordinanza del 6 marzo 2017, n. 948, è ammissibile la proposizione e trattazione di istanze cautelari avverso gli atti di esclusione da procedure di affidamento o avverso gli atti di ammissione alla stessa, non essendo l’applicazione delle norme in materia di tutela cautelare incompatibile con la disciplina dettata dall’art. 120, commi 2-bis e 6-bis, Cod. proc. amm., sicché nulla osta a che un’istanza di sospensiva avverso un atto di ammissione possa esaminarsi in primo grado e, per quanto interessa, in sede di appello avverso la relativa ordinanza cautelare di rigetto;
Considerato che, ad avviso della Sezione, non può invece ritenersi ammissibile la proposizione di domande, cautelari e di merito, avverso l’aggiudicazione definitiva nell’ambito di un ricorso a tutela anticipata, preliminare e autonomo, che segue uno schema speciale nel contesto del già speciale “rito appalti”,proposto avverso un atto di ammissione e assoggettato come tale alla disciplina processuale dei commi 2-bis e 6-bis del citato articolo 120 Cod. proc. amm. – rito chiamato in dottrina“specialissimo” o “super speciale”, distinto per le speciali condizioni dell’azione e per la struttura del giudizioe finalizzato alla rapida costituzione di certezze giuridiche poi incontestabili sui protagonisti della gara-, dovendo, invece, anche agli strumentali fini cautelari trattarsi il ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva secondo l’usuale rito, pur “speciale”, disciplinato dai restanti commi del citato articolo 120;
Considerato che la relativa questione di rito – indicata da questogiudice dell’appello cautelare alle parti alla camera di consiglio del 9 marzo 2017 con gli effetti dell’art. 73, comma 3, Cod. proc. amm. – è rilevabile d’ufficio anche in sede di gravame ed è apprezzabile, ai relativi fini, anche nella presente sede dell’appello cautelare, in quanto “i riti speciali e il loro ambito applicativo sono stabiliti dalla legge, per ragioni che rientrano nelle scelte discrezionali del legislatore […] e pertanto l’applicazione del rito è doverosa ed oggettiva, e non vi è spazio per una scelta del rito, o sua disapplicazione, ad opera delle parti o del giudice”, e ritenuto, altresì, che “nel processo amministrativo non possono trovare applicazione pedissequa i principi enunciati dalla Cassazione in tema di erronea scelta del rito da parte del giudice” perché in tale processo “i riti non rientrano nella disponibilità delle parti o del giudice, essendo imposti dalla legge per ragioni di interesse pubblico” (Cons. Stato, Ad. plen., 9 agosto 2012, n. 32);
Ritenuto, in particolare, che non sussistano nel caso di specie i presupposti per la possibile trattazione nello stesso giudizio di domande, pur cautelari, connesse soggette a questi riti, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, Cod. proc. amm., anzitutto per ragioni testuali in quanto tale disposizione non può trovare applicazione nel caso di riti entrambi previsti dal Titolo V del Libro IV, Cod. proc. amm.;
Ritenuto, altresì, che un’interpretazione della vigente disciplina processuale nel senso di ammettere il cumulo e la trattazione congiunta delle domande con applicazione ad entrambe del rito “speciale” in luogo del rito “specialissimo” o “super speciale” apparirebbe in contrasto non solo con la ratio della disciplina dettata dai citati commi 2-bis e 6-bis, in quanto – introducendo surrettiziamente un terzo rito,misto tra i due – ostacolerebbe il conseguimento sistematico delle finalità che con il rito dell’art. 120, comma 2-bisla nuova norma intenderealizzare; ma anche con le ricordate e distinte condizioni dell’azione e struttura del rito anticipato,che – a differenza di quanto avviene per altre azioni del processo amministrativo – non possono né essere confuse con le usuali, né esservi assorbite o assorbirle; del resto la novella all’art. 120 disegna per le gare pubbliche un nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza, disgiunto per fasi successive del procedimento di gara, dove la raggiunta certezza preventiva circa la res controversa della prima è immaginata come presupposto di sicurezza della seconda;
Ritenuto, pertanto, che – anche nel quadro del procedimento cautelare – nel caso di proposizione con unico ricorso di domanda di annullamento avverso l’atto di ammissione di un concorrente e di domanda avverso l’atto di aggiudicazione definitiva in favore del medesimo debba ritenersi ritualmente proposta, ed esaminarsi, la sola domanda avverso l’atto di ammissione, secondo l’ordine di priorità logica e processuale dei due riti disciplinati dall’art. 120 Cod. proc. amm., mentre la domanda (qui cautelare) proposta avverso l’aggiudicazione definitiva deve ritenersi non ritualmente introdotta e come tale inammissibile;
Considerato, inoltre, che la ritenuta inammissibilità del ricorso (cautelare, come poi di merito) nella parte in cui è diretto anche all’annullamento dell’atto di aggiudicazione non rende inammissibile e non preclude, nel presente processo, l’esame del ricorso avverso l’atto di ammissione e della relativa domanda cautelare;
Considerato, infatti, che il ricorrente ha proposto il ricorso cumulativo osservando anche i termini per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, rendendo possibile la riassunzione dell’inerente azione davanti al primo giudice;
Considerato che si ravvisano, comunque, i presupposti per l’applicazione della disciplina in materia di errore scusabile, essendosi in presenza di obiettive ragioni di incertezza sull’interpretazione della disciplina processuale applicabile nonché di una diversa giurisprudenza del giudice qui adito in primo grado e tenuto conto anche del fatto che la questione non è stata eccepita o rilevata nel primo grado del presente giudizio (v. ancora Cons. Stato, Ad. plen., n. 32 del 2012);
Ritenuto, pertanto, che nel caso di specie l’aggiudicazione definitiva non è divenuta inoppugnabile, in quanto nulla osta a che il Tribunale amministrativo adito, all’udienza già fissata per il 7 giugno 2017, su apposita istanza del ricorrente originario diretta a far riassumere e trattare il giudizio contro l’aggiudicazione (e gli atti digara diversi da quelli dell’art. 120, comma 2-bis) con il rito previsto, proceda a disporre la separazione dei giudizi e fissi a udienza pubblica la trattazione delle domande avverso l’atto di aggiudicazione (e gli atti di gara diversi da quelli dell’art. 120, comma 2-bis), nel distinto rispetto del relativo rito “speciale” e secondo una numerazione autonoma nel ruolo; e che – per ciò che segnatamente concerne lo strumentale giudizio cautelare qui impropriamente dedotto, sempre su istanza di riassunzione provveda alla trattazione – in camera di consiglio da fissare – della già proposta domanda cautelare avverso l’aggiudicazione e gli atti di gara diversi da quelli dell’art. 120, comma 2-bis (essendo per le dette ragioni nulla e priva di effetti la trattazione cautelare già avvenuta in occasione della qui impugnata ordinanza);
Ritenuto, per quanto in premessa e per ciò che concerne il giudizio cautelare, di poter qui procedere all’esame dell’appello con riguardo all’istanza di sospensiva del predetto atto di ammissione, mentre, salvi comunque gli effetti della decisione su tale istanza, non possono direttamente esaminarsi in questa sede domande cautelari avverso successivi atti del procedimento, ivi incluso l’atto di aggiudicazione;

1) Rito superaccelerato o superspeciale – Profilo di incostituzionalità – Non sussiste; 2) Concorrente risultato aggiudicatario – Omessa tempestiva impugnazione dell’ammissione – Successiva impugnazione – Irricevibilità; 3) Onere del concorrente interessato di attivarsi per l’accesso agli atti – Sussiste; 4) Provvedimento di ammissione – Pubblicazione sul profilo della Stazione appaltante – Termine di due giorni – Natura ordinatoria; 5) Comunicazione del provvedimento di ammissione – Mancata indicazione dell’ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato – Costitusce mera irregolarità (art. 29 , art. 76 , art. 204 d.lgs. n. 50/2016 – art. 120 c.p.a.)

TAR Napoli, 02.02.2017 n. 696

1) L’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. prevede l’impugnativa immediata dei provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa. Per queste ipotesi il comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a. delinea un rito “superspeciale”, che va celebrato in camera di consiglio entro 60 giorni dalla notifica del ricorso, rendendolo applicabile esclusivamente ai casi di censura dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara in ragione del possesso (o mancato) dei requisiti di ordine generale e di qualificazione per essa previsti e non per l’impugnazione del successivo provvedimento di aggiudicazione della gara (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 19 gennaio 2017, n. 434). La previsione di un rito “superaccelerato” per l’impugnativa dei provvedimenti di esclusione ed ammissione è evidentemente volta, nella sua ratio legis, a consentire la pronta definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione; ovverosia, in sostanza, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione (parere Consiglio di Stato 1 aprile 2016, n. 855/2016).
Al tempo stesso tale norma pone evidentemente un onere di immediata impugnativa dei provvedimenti in esame, a pena di decadenza, non consentendo di far valere successivamente i vizi inerenti agli atti non impugnati.
In sostanza, una volta che la parte interessata non ha impugnato l’ammissione o l’esclusione non potrà più far valere i profili inerenti all’illegittimità di tali determinazioni con l’impugnativa dei successivi atti della procedura di gara, quale, come nel caso di specie, il provvedimento di aggiudicazione.
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha impugnato, né con il ricorso introduttivo, né con quello per motivi aggiunti, l’ammissione della ditta risultata aggiudicataria, limitandosi a gravare l’atto di aggiudicazione della gara.

2-3) La parte ricorrente, con una argomentazione di più ampio respiro, ha altresì indicato come il decorso del termine decadenziale non possa decorrere se non dall’effettiva integrale conoscenza degli atti della procedura, resa possibile dall’acceso agli stessi, e ha messo in dubbio la compatibilità del “meccanismo” di immediata impugnazione previsto nel comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. con la disciplina comunitaria e con il dettato della Costituzione, in particolare con gli artt. 24, 103, 111, 113 Cost., sotto il profilo dei principi del diritto di difesa, giusto processo ed effettività del rimedio giurisdizionale.
In sostanza, la parte ricorrente evidenzia una discrasia tra l’onere di immediata impugnativa e la disciplina dell’accesso agli atti, che non consentirebbe la tempestiva piena conoscenza della documentazione di gara inerente all’ammissione dei partecipanti e, comunque, non assicurerebbe una rapidità tale da consentire il rispetto del termine decadenziale di 30 giorni, rendendo necessario un ricorso “al buio”.
Nel caso di specie la stessa ricorrente evidenza come l’istanza di accesso agli atti sarebbe stata presentata il 13.10.2016 e riscontrata, mediante il rilascio di copie, solo in data 7.11.2016.
Conclude la società ricorrente che l’unica interpretazione dell’art. 120 comma 2 bis c.p.a. compatibile con il diritto comunitario e con i precetti costituzionali sarebbe quella di far decorrere il termine di impugnativa dei provvedimenti di ammissione solo dal momento in cui la stazione appaltante ha reso pienamente conoscibili tutti gli atti di gara, ovverosia dal momento in cui la ditta abbia chiesto l’accesso documentale in termini ragionevoli e lo abbia concretamente ottenuto, acquisendo piena conoscenza dei medesimi atti. Aggiunge che, nel caso ciò non avvenga, la parte ricorrente potrebbe impugnare direttamente il provvedimento di aggiudicazione.
Al riguardo, il Collegio rileva innanzitutto come nel processo amministrativo, ai fini della decorrenza del termine per proporre ricorso, è sufficiente la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato, al fine di garantire l’esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l’impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed il giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell’atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 30 gennaio 2017, n. 644). Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa l’orientamento secondo il quale “nel processo amministrativo la decorrenza del termine per l’impugnazione deve essere ancorata al momento in cui in concreto si è verificata ed è stata apprezzata la situazione di lesività, atteso che la piena conoscenza del provvedimento causativo non può ritenersi operante oltre ogni limite temporale, atteso che ciò renderebbe l’attività dell’Amministrazione e le iniziative dei controinteressati suscettibili d’impugnazione sine die, in aperta contraddizione con il limite temporale che la legge impone al soggetto di farsi parte diligente” (cfr. ex multis, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 19 agosto 2016 n. 3645; Id., sez. VI, 14/06/2016, n. 2565).
Al tempo stesso appare evidente la ratio acceleratoria delle norme processuali previste dall’art. 120 c.p.a., tra cui quella di cui al comma 2 bis, volta alla sollecita definizione del processo in una materia rilevante come quella degli appalti, in piena conformità con il principio di ragionevolezza dei tempi del processo e, in ultima istanza, del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, che trova eco nell’art. 24 e 113 Cost., oltre che nell’art. 1 c.p.a.
Non pare quindi si ponga una questione di costituzionalità, né di compatibilità comunitaria, per la disciplina che prevede l’onere di immediata impugnativa, entro trenta giorni, dell’atto di ammissione alla gara in relazione alla piena conoscibilità del provvedimento, stante la comunicazione dell’avvenuta ammissione, riportante gli estremi della stessa. Al limite si può porre una questione di coordinamento con la normativa che disciplina l’accesso agli atti, comunque superabile in base all’istituto della proposizione dei motivi aggiunti per i profili di illegittimità conosciuti successivamente per effetto dell’integrale conoscenza gli atti.
In ogni caso, qualsiasi profilo relativo ad eventuali impedimenti nel prendere visione degli atti di gara, ai fini della proposizione dell’impugnativa, non può che essere improntato al principio di diligenza delle parti, che devono attivarsi tempestivamente ai fini di ottenere l’accesso agli atti secondo i mezzi messi loro a disposizione dell’ordinamento.
Nel caso in questione, ciò che esclude in radice ogni rilevanza dei profili segnalati dalla parte ricorrente sulla necessità di completa conoscenza degli atti ai fini della decorrenza del termine di impugnativa è la circostanza che la medesima società ricorrente ha formulato istanza di accesso solo in data 13.10.2016, quando ormai era già decorso il termine per l’impugnativa.
Non solo quindi la parte ricorrente non ha impugnato il provvedimento di ammissione ma non si è neanche diligentemente adoperata per chiedere tempestivamente l’accesso agli atti, formulando la relativa istanza con ritardo rispetto allo spirare dei termini per l’impugnativa.
Inoltre, sempre sul piano fattuale, come dalla stessa dichiarato, la ricorrente aveva in realtà preso tempestivamente visione degli atti inerenti all’ammissione dell’altra concorrente e ne era rimasta unicamente priva di copia, ottenuta solo in seguito all’istanza di accesso.
Aveva quindi avuto conoscenza, o quantomeno la possibilità di conoscere, gli aspetti rilevanti dell’atto di ammissione che le avrebbero consentito di formulare tempestivo ricorso avverso la mancata esclusione dell’ATI aggiudicataria e non può quindi, in questa sede, invocare aspetti di incompatibilità normativa con la carta costituzionale o con il diritto comunitario che, in ogni caso, non risulterebbero rilevanti per la risoluzione della presente controversia.

4-5) A fronte dell’eccezione di irricevibilità formulata, la parte ricorrente ha, innanzitutto, indicato l’intempestività e l’irregolarità della comunicazione via PEC del provvedimento di ammissione, perché lo stesso sarebbe stato comunicato oltre il secondo giorno successivo all’adozione ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e non avrebbe riportato l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti, ex art. 79, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
Al riguardo il Collegio osserva come il termine di due giorni previsto per le comunicazioni ha natura ordinatoria, così come costituisce mera irregolarità la mancata indicazione dell’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti, tanto più in quanto era ben chiaro, nel caso in esame, quali erano gli uffici di riferimento che detenevano gli atti di gara.

Impugnazione dell’esclusione o dell’ammissione di un concorrente mediante rito superspeciale – Successiva impugnazione dell’aggiudicazione definitiva mediante motivi aggiunti – Ammissibilità o improcedibilità? – Riunione o separazione dei giudizi? – Contrasto giurisprudenziale – Tesi a confronto

SULLA POSSIBILITA’ DI RIUNIONE DEI GIUDIZI → TAR Napoli, 19.01.2017 n. 434
In primo luogo deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, formulato avverso l’aggiudicazione definitiva della gara, e conseguente improcedibilità del ricorso principale.
L’eccezione si incentra sulla circostanza che il ricorso introduttivo è riconducibile alla disciplina codicistica prevista dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., essendo stato impugnato un “… provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa …”.
Per queste ipotesi il comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a. delinea un rito “superspeciale”, che va celebrato in Camera di Consiglio entro 60 giorni dalla notifica del ricorso, rendendolo applicabile esclusivamente ai casi di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara in ragione del possesso (o mancato) dei requisiti di ordine generale e di qualificazione per essa previsti e non per l’impugnazione del successivo provvedimento di aggiudicazione della gara.
Quest’ultimo rimarrebbe soggetto all’ “ordinario” rito speciale degli appalti disciplinato dal comma 6 del medesimo art. 120 c.p.a..
L’atto di aggiudicazione della gara doveva quindi essere impugnato con autonomo ricorso e non nell’ambito del rito super accelerato di cui all’indicato comma 6 bis, e ciò anche per l’espresso dettato del comma 7 dell’art. 120 c.p.a., ai sensi del quale ” Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti”.
Viene sostenuta, in sostanza, la volontà legislativa di precludere ogni possibilità di ampliamento del thema decidendum del giudizio a seguito dell’impugnazione del sopravvenuto provvedimento conclusivo della procedura di gara, in quanto afferente ad un diverso segmento procedimentale e assoggettato processualmente ad un differente rito.
Tale lettura del dato normativo non appare corretta.
In linea generale, si indica come la previsione di un rito superaccelerato per l’impugnativa dei provvedimenti di esclusione o ammissione è evidentemente volta, nella sua ratio legis, a consentire la definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione; ovverosia, in sostanza, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione (parere Consiglio di Stato 1 aprile 2016, n. 855/2016).
Una volta, tuttavia, che il provvedimento di aggiudicazione intervenga in corso di causa, non appare logico, né utile ai fini delle ragioni di economia processuale, precludere l’impugnativa di quest’ultimo provvedimento con motivi aggiunti.
Anzi appare del tutto contrario ai principi di economia e concentrazione processuale, oltre che foriero di possibili contrasti tra giudicati, sostenere che il provvedimento di aggiudicazione sopravvenuto debba necessariamente essere impugnato con ricorso autonomo e che le due impugnative non possano confluire in un unico giudizio.
In questo senso depone fra l’altro il principio generale della cumulabilità delle azioni connesse soggette a riti diversi di cui all’art. 32, comma 1 c.p.a., a mente del quale “È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV”. Nella stessa direzione sostanziale l’art. 43 c.p.a. prevede il principio, anch’esso generale, della proponibilità dei motivi aggiunti per l’impugnativa dei nuovi atti connessi con quelli del giudizio già in corso, contemplando altresì che, se la domanda nuova è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi.
Il principio di cumulabilità delle azioni è volto a garantire l’unitarietà del giudizio, in coerenza con il principio di effettività e completezza della tutela giurisdizionale, assicurando la valutazione complessiva della vicenda sostanziale portata all’attenzione del giudice.
Tale principio viene talmente valorizzato nell’ambito del diritto processuale amministrativo sino, ad esempio, ad ammettere la cumulabilità di due azioni ontologicamente diverse e assoggettate a due riti ben distinti quali quella di esecuzione del giudicato (azione di giurisdizione di merito, di natura prevalentemente esecutiva e soggetta a un rito abbreviato) e quella di legittimità (assoggetta al rito ordinario). Per gli atti posti in essere dalla P.A. successivamente al giudicato viene, infatti, ammesso che l’azione per far valere l’illegittimità di tali atti venga cumulata con quella volta a far valere la violazione del giudicato e alla sua esecuzione (Cons. Stato, Ad. Plen. 15 gennaio 2013, n. 2; Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2015, n. 1806 e 1808; Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 854).
Tale esigenza di unitarietà non può non trovare eco anche in materia di impugnativa delle procedure di gara, per provvedimenti, come quelli in esame, in stretta connessione tra loro, anzi uno condizionante l’altro, come l’esclusione o l’ammissione di concorrenti e l’aggiudicazione definitiva.
Tenendo conto di ciò, il Collegio ritiene che il comma 7 dell’art. 120 c.p.a. debba essere interpretato nel senso di riconoscere alla parte ricorrente la facoltà (e non l’obbligo) di proporre autonoma impugnativa avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara, ove questo sia sopraggiunto all’introduzione del non ancora definito giudizio ex art. 120, comma 6 bis, c.p.a., senza in assoluto escludere né la possibilità di un’impugnativa congiunta, né la proposizione successiva di motivi aggiunti.
Quanto al rito applicabile in queste ipotesi, ovverosia in presenza di impugnative di atti inerenti alla medesima procedura di gara di appalto ma assoggettate a riti con un diverso grado di specialità, il Collegio ritiene di poter richiamare la soluzione adottata dal recente T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 7 dicembre 2016, n. 1367.
Si deve desumere, in base al richiamato art. 32 c.p.a., l’esistenza di un principio di prevalenza del rito che si presti a fornire maggiori garanzie per tutte le parti coinvolte nell’unica vicenda processuale, in ragione della necessità di individuare tra più discipline confliggenti quella che fissi regole e termini processuali in grado di offrire una maggiore salvaguardia del diritto di difesa.
Tale rito deve individuarsi in quello disciplinato dal comma 6 dell’art. 120 c.p.a., che ormai in maniera consolidata e “ordinariamente” si applica all’impugnativa di provvedimenti concernenti le procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture, tanto da prevalere anche sul rito ordinario (come ad es. in caso di proposizione congiunta di domanda di annullamento di atti della procedura e domanda risarcitoria).
Per tale ragione la causa in esame è stata discussa e trattenuta in decisione in udienza pubblica.
2.1) In ultima e ulteriore analisi il Collegio rileva che, pur qualora si volesse ritenere che il rito superaccelerato, ex comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a., non consenta l’impugnativa con motivi aggiunti del provvedimento di aggiudicazione, in ogni caso il formulato ricorso per motivi aggiunti non potrebbe essere dichiarato inammissibile, esistendo tutti i presupposti formali e sostanziali per la sua conversione come ricorso autonomo, in applicazione di quanto disposto dall’art. 32, co. 2, c.p.a.
Ai sensi di quest’ultima disposizione il giudice qualifica l’azione in base ai suoi elementi sostanziali, al di là della qualificazione formale data dalla parte, e può disporne la conversione qualora ne ricorrano i presupposti formali e sostanziali. Ciò in conformità al principio generale dello iura novit curia che consente al giudice di qualificare l’azione sulla base del reale contenuto della domanda, senza fermarsi al nomen iuris utilizzato dalla parte. Nel caso di specie non si vedrebbero ostacoli, in considerazione del principio di conservazione degli atti processuali, alla “riqualificazione” della domanda da parte del giudice, con conversione del ricorso per motivi aggiunti in ricorso autonomo.
2.2) Deve essere rigettata anche l’eccezione volta a sostenere l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti nella parte contenente nuove censure inerenti alla mancata esclusione dell’ATI risultata aggiudicataria, in quanto tali motivi dovevano essere fatti valere, a pena di decadenza, tutti in via immediata, ai sensi del più volte indicato comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a.
Il Collegio osserva in proposito come il principio della necessaria perentorietà dell’impugnativa degli atti di esclusione e ammissione, certamente vigente, non può valere per i motivi di ricorso desumibili da quegli atti di cui il ricorrente sia potuto venire a conoscenza solo successivamente alla formulazione del ricorso principale, tramite una istanza di accesso agli atti o in seguito al deposito in giudizio.

SULLA NECESSITA’ DI SEPARAZIONE DEI GIUDIZI → TAR Roma, 20.01.2017 n. 1025
Il Collegio, condividendo in parte l’eccezione dell’Avvocatura, ritiene che sia irrituale un ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di aggiudicazione, proposto su un ricorso originariamente presentato ai sensi dell’art. 120, comma 2bis. Tuttavia, non ritiene che lo stesso debba essere, nella specie, dichiarato inammissibile, configurandosi un’ipotesi di errore scusabile;
– tenuto conto, infatti, della novità e particolarità del rito in esame (introdotto, come noto, dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), che interviene sulla precedente prassi – ritenuta legittima col vecchio regime – della proposizione di motivi aggiunti avverso il successivo atto di aggiudicazione, allorché il ricorso originario era stato proposto avverso l’atto di esclusione (non essendo, all’epoca, prevista la possibilità di ricorrere avverso le ammissioni degli altri concorrenti);
– visto anche il precedente giurisprudenziale riportato dalla difesa ricorrente (Tar Bari, I, n. 1367/2016), il quale, decidendo su un ricorso presentato dalla medesima ditta, ha ritenuto possibile un’impugnativa congiunta dei provvedimenti di ammissione e di aggiudicazione definitiva (ove la successione temporale degli atti della procedura lo consenta), ovvero con motivi aggiunti, assoggettando l’intero giudizio al rito speciale appalti “ordinariamente applicato”, di cui all’art.120, comma 6;
Ritenuto che:
– pur apprezzando il pregio delle argomentazioni svolte dal Tar Bari, che ha avuto inoltre il merito di affrontare funditus la questione per la prima volta, non si possa tuttavia condividerne le conseguenze, ritenendo, invece, opportuna la separazione delle due azioni, soggette a riti diversi, non convertibili tra loro, ciò in considerazione tanto del dato testuale, quanto di quello teleologico;
– sotto il primo profilo, si evidenzia, invero, che il comma 7, dell’art.120, nel prevedere la possibilità che gli atti successivi siano impugnati con motivi aggiunti, esclude quanto previsto dal comma 2bis, “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2 bis, i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti”. 
– tale previsione va coordinata con il precedente comma 6bis, laddove è data la possibilità di rinviare la camera di consiglio (ovvero l’udienza pubblica, richiesta dalle parti), fissata per la trattazione della causa, solo per esigenze istruttorie, proposizione di motivi aggiunti o di ricorso incidentale, intendendo per “motivi aggiunti” la facoltà di introdurre “nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte” (art.43 c.p.a.);
– sotto il profilo teleologico, si rileva che il procedimento giurisdizionale “super accelerato” è ispirato dall’obiettivo di porre fine ad alcune distorsioni registratesi nella prassi del contenzioso sui contratti pubblici – verificatesi, in particolare, attraverso il massiccio utilizzo del ricorso incidentale “escludente” ed il proliferare di censure incrociate sulla fase iniziale del procedimento selettivo, una volta che questo era ormai giunto a conclusione – al precipuo fine, quindi, di deflazionare e semplificare il giudizio sull’atto conclusivo della procedura di gara, ovvero l’aggiudicazione, concentrando i motivi di censura solo su quest’ultimo, una volta consolidatisi gli effetti degli atti precedenti.
– se questo è l’intento del legislatore (v. legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, art.1, comma 1, lett. bbb)), sebbene sia mancato poi, in sede di attuazione della delega, un coordinamento tra i tempi strettissimi dettati dal nuovo rito e le norme relative al procedimento di gara, specie se si consideri che tra l’ammissione e la successiva fase di valutazione e aggiudicazione possono trascorrere – come verificatosi nel caso in esame – anche solo pochi giorni, ammettere l’esame contestuale di censure dirette nei confronti tanto dei provvedimenti di ammissione, quanto di quello dell’aggiudicazione, non necessariamente coincidenti e proposte in un unico ricorso, ancorché integrato da motivi aggiunti, va, di fatto, ad esautorare e vanificare la portata della novella legislativa, ottenendo, appunto, il medesimo risultato che si verificava sotto il previgente regime, con la proposizione di un ricorso incidentale escludente avverso l’aggiudicazione; risultato che il legislatore ha, invece, voluto evitare;
– alla luce della considerazioni sopra fatte, il legislatore abbia inteso rinunciare ad avvalersi dello strumento dei motivi aggiunti per il rito “superspeciale”,
– tuttavia, nel caso in esame, la scelta ricorrente di promuovere tale strumento non possa comportare una decadenza dall’impugnazione dell’aggiudicazione, ricorrendo, invece, tutte le condizioni per riconoscere l’errore scusabile della parte, il cui ricorso, pur formalmente presentato come motivi aggiunti, ha tutti i requisiti, sostanziali e formali, per essere trattato come ricorso autonomo, secondo il principio di conservazione degli atti;
– debba, quindi, procedersi alla separazione dei ricorsi, in analogia a quanto disposto dall’art. 103, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio operato dall’art.39 c.p.a., con la conseguente iscrizione del ricorso per motivi aggiunti, secondo una numerazione autonoma, nel ruolo d’udienza del 1° marzo 2017, per la trattazione del merito in base al rito speciale appalti, di cui all’art. 120, comma 6, c.p.a., e l’iscrizione del ricorso RG. 13883/2016, nel ruolo della camera di consiglio del 1° febbraio 2017, già fissata per la trattazione degli analoghi ricorsi avverso le ammissioni presentati dalle altre ditte in gara, secondo il rito “super accelerato” di cui al comma 6 bis;
Ritenuto, infine, di sospendere, nelle more, gli effetti dell’aggiudicazione, al fine di pervenire alla definizione dei contenziosi re adhuc integra;

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    Rito superaccelerato o superspeciale – Misura cautelare ante causam – Tutela monocratica d’urgenza – Ammissibilità – Presupposti – Criticità – Dubbi di costituzionalità e di compatibilità comunitaria (art. 29 , art. 76 , art. 204 d.lgs. n. 50/2016 – art. 120 c.p.a.)

    TAR Napoli, 20.12.2016 n. 5852

    5. Il giudizio viene deciso in forma semplificata ai sensi dell’art. 120 co. 6 c.p.a., anche in considerazione della circostanza che la tutela cautelare è stata già concessa con il decreto del 21 novembre 2016 e si impone, per ragioni di celerità, la definizione del giudizio.
    Tuttavia, proprio questa modalità di decisione assume un rilievo particolare, nel caso concreto, in ragione di quanto fatto rilevare dalla difesa di parte resistente, che ha sostanzialmente prospettato, nella memoria difensiva, una non corretta applicazione del nuovo rito appalti (cd. superaccelerato) in materia di impugnazione delle esclusioni e delle ammissioni, così come introdotto dall’art. 204 co. 1 d.lgs. 50/2016, stante la concessa tutela cautelare d’urgenza e la conseguente fissazione della camera di consiglio “tradizionale” in luogo di quella introdotta con il comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a.
    5.1. Il collegio ha interesse a chiarire la correttezza del procedimento seguito e fornire, sia pure sinteticamente, così come pure auspicato dalle parti, una prima interpretazione della nuova normativa processuale sotto il profilo, attinente al presente giudizio, dei rapporti tra rito superaccelerato e tutela cautelare.
    Va comunque ribadito che la parte resistente ha rinunciato all’eccezione relativa alla non corretta applicazione del nuovo rito, sicchè la decisione del collegio segue pacificamente l’iter ordinario di cui alla prima parte dell’art. 120 co. 6 c.p.a.
    6. L’art. 204 co. 1 del d.lgs. 50 del 2016 ha modificato l’art. 120 c.p.a., che a sua volta disciplina il rito speciale per i ricorsi giurisdizionali avverso gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture (cd. rito appalti).
    La norma codicistica, che disegna un rito speciale in materia di procedure ad evidenza pubblica, è frutto di successive stratificazioni normative, poi trasfuse nel d.lgs. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo).
    Un primo rito sui generis e accelerato, per gli appalti di soli lavori, era già previsto dall’art. 19 del d.l. 67 del 1997, successivamente generalizzato per particolari materie tra cui gli appalti (anche di servizi e forniture) dall’art. 23 bis della l. 1034 del 1971 (legge T.a.r.), a sua volta confluito nell’art. 245 del previgente Codice dei contratti (d.lgs. 163 del 2006), che è stato a sua volta modificato dal d.lgs. 53 del 2010, di recepimento della cd. direttiva ricorsi (2007/66/CE).
    Nel passaggio al Codice del Processo Amministrativo (art. 120), il rito appalti ha mantenuto le sue peculiarità, caratterizzandosi per alcune differenze rispetto al cd. rito abbreviato comune a determinate materie di cui al precedente art. 119, consistenti essenzialmente nella rapidità di svolgimento del giudizio.
    Tale caratteristica è stata ulteriormente esaltata dall’introduzione, nel 2014, di regole atte a garantire la certezza circa i tempi di definizione della controversia, posto che l’art. 40, comma 1, lettera a), legge n. 114 del 2014 ha sostituito il comma 6 dell’art. 120 (che, nella sua versione originaria, stabiliva la fissazione d’ufficio dell’udienza di merito per la decisione del ricorso “con assoluta priorità”) imponendo la trattazione e decisione del ricorso a una udienza pubblica “da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente”.
    6.1. Sotto il profilo della tutela cautelare, invece, non si rilevano differenze sostanziali tra i giudizi di cui agli artt. 119-120 c.p.a. e quelli ordinari, fatta salva la diversa velocità di decisione dei giudizi, già disposta con il 119 e ribadita, con tempistiche diverse, dall’art. 120, nonché la circostanza che in base al comma 4 dell’art. 119 le misure cautelari vengono disposte “in caso di estrema gravità ed urgenza”.
    Infatti, fatta eccezione per la tutela ante causam (in origine applicabile ai soli giudizi in materia di appalti) e per una breve fase anteriore all’entrata in vigore del Codice del processo ammnistrativo, dal 27 aprile al 15 settembre 2010 (vigente l’art. 245, co. 2-duodecies, d.lgs. 163 del 2006), che aveva introdotto anche per la fase cautelare un rito tanto accelerato quanto problematico, con il Codice del processo si arriva ad una armonizzazione quasi assoluta, in quanto:
    – il comma 4 dell’art. 119 stabilisce espressamente che “al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo” e che “con l’ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari”;
    – il comma 3 dell’art. 120 rinvia all’art. 119 e quindi al comma 3 della citata disposizione, per cui, salva l’immediata definibilità con sentenza in forma semplificata, la tutela cautelare può essere concessa se sussistono, a un primo sommario esame, profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e e di estrema gravità;
    – il comma 6 dell’art. 120, nell’imporre, come sopra illustrato, la fissazione dell’udienza pubblica entro 45 giorni, ribadisce la definibilità “immediata” del giudizio nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti;
    – il comma 8 e il comma 8 bis dell’art. 120 consentono al giudice, rispettivamente, di decidere interinalmente sulla domanda cautelare, anche in caso di istruttoria, incidenti processuali o rinvio per termini a difesa e di subordinare eventualmente la misura cautelare alla concessione di una cauzione, quest’ultima anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili e comunque sempre in funzione di garantire, per un limitato periodo di tempo, gli effetti della cautela.
    In sostanza, anche nella materia appalti, la normativa processuale vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50 del 2016 consentiva l’applicazione, sia pure con le peculiarità sopra illustrate, del sistema di tutela cautelare tradizionale (ante causam, monocratica d’urgenza e collegiale) previsto dal Codice del processo.
    7. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, il suddetto sistema patisce alcune deroghe, perché sono stati di fatto introdotti due sottosistemi processuali avverso le diverse fasi della procedura di evidenza pubblica, aventi un chiaro impatto sull’utilità della tutela cautelare.
    7.1. Il primo, relativo ai casi di impugnazione dell’aggiudicazione, non è frutto di una modifica dell’art. 120 c.p.a. ma è desumibile dal confronto con l’art. 32 del d.lgs. 50/2016, relativo alle fasi di affidamento, in forza del quale si crea un effetto sospensivo automatico per effetto della definitività dell’aggiudicazione che impedisce la stipulazione del contratto prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, co. 9).
    È noto che il meccanismo di standstill era già presente dal 2010 per effetto della sua introduzione, nel nostro sistema, da parte del d.lgs. 53/2010, e che con il nuovo Codice dei contratti esso subisce una contrazione (essendo escluso per quasi tutti i contratti sotto soglia).
    Si ritiene tuttavia opportuno ribadirne l’effetto in termini di impatto sul regime della tutela cautelare, posto che, come detto, nel caso venga impugnata l’aggiudicazione, la tutela cautelare ante causam e quella con decreto presidenziale perdono, in linea di massima, di utilità, perché il ricorrente non ha interesse alla pronuncia cautelare immediata.
    7.1.1.Tuttavia, gli istituti in questione riacquistano interesse:
    – nei casi di mancata applicazione del suddetto termine dilatorio nei casi previsti dalla legge (art. 32, co. 10, lett. a) e b) del d.lgs. 50/2016);
    – nei casi in cui, anche qualora venga impugnata l’aggiudicazione, il ricorrente voglia utilizzare una tutela d’urgenza in quanto si siano verificate circostanze eccezionali di mancato rispetto del termine dilatorio. Tali casi sono stati enucleati nei primi commenti alla nuova disciplina e consistono essenzialmente: i) nell’avvio dell’esecuzione d’urgenza dell’appalto, da parte della stazione appaltante, pur in assenza di un contratto formalmente stipulato (art. 32, commi 13 e 8 d.lgs. 50/2016); ii) nella violazione dell’effetto sospensivo automatico da parte della stazione appaltante;
    – qualora dette forme di tutela vengano richieste direttamente dalla stazione appaltante resistente o dai controinteressati, per ottenere il prima possibile una pronuncia cautelare ad essi favorevole, che renda possibile la stipulazione del contratto.
    7.1.2. E’ altresì evidente che la tutela cautelare d’urgenza (ante causam e/o monocratica) è certamente utilizzabile quando il ricorrente impugni atti diversi dall’aggiudicazione e quindi non si produca alcun effetto sospensivo automatico (il riferimento è alla impugnazione di bandi, sanzioni, iscrizioni nel casellario informatico, ecc.).
    7.1.3. La tutela cautelare collegiale tradizionale, invece, non è in discussione, posto che l’art. 11 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 stabilisce testualmente che “se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all’Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.”
    Alla tutela cautelare si applica la disciplina ordinaria di cui all’art. 55, c.p.a., ma con termini dimezzati, ai sensi dell’art. 119, c. 2, c.p.a.
    Si applicano altresì: il comma 8 bis dell’art. 120 c.p.a. (introdotto, come detto, dalla l. 114/2014); l’art. 9, c. 1 e c. 2-sexies, del d.l. 12.9.2014 n. 133 (nel testo risultante dalla l. di conversione 11.11.2014 n. 164), che ha imposto limiti alla tutela cautelare nella materia degli appalti pubblici quando vi è pericolo per l’incolumità pubblica; infine, il comma 8 ter dell’art. 120 c.p.a., introdotto dall’art. 204, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 50 del 2016, in forza del quale “nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all’esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione”, così introducendo un nuovo onere motivazionale dei provvedimenti cautelari specifico per la materia degli appalti, che, come si vedra infra, crea non pochi problemi.
    7.2. Il secondo sottosistema processuale, che è poi quello che interessa il presente giudizio ed in relazione al quale va chiarita la portata applicativa della tutela cautelare nelle sue varie forme (ante causam, monocratica e collegiale) è quello scaturente dall’introduzione di un rito cd. superaccelerato ad opera dell’art. 204 co. 1 lett. b) e d) del d.lgs. 50/2016, in materia di impugnazione delle esclusioni e delle ammissioni.
    Il nuovo comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a., infatti, stabilisce che “nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica”.
    Esso introduce una scansione precisa del procedimento giurisdizionale in quanto: i) il decreto di fissazione dell’udienza è comunicato alle parti quindici giorni prima dell’udienza; ii) le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a sei giorni liberi e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi prima; iii) la camera di consiglio o l’udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale; iv) l’ordinanza istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine non superiore a tre giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della stessa; v) la nuova camera di consiglio deve essere fissata non oltre quindici giorni. Inoltre, non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo e l’appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione.
    I casi di cui al comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. sono quelli relativi alle “esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”.
    Per tali provvedimenti, il Codice del processo prevede ora l’impugnativa nel termine di trenta giorni, decorrente dalla loro pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante (vedi art. 29 co. 1 d.lgs. 50/2016).
    L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.
    7.2.1. L’introduzione di questo specifico rito è dovuta al criterio della legge delega (legge 11/2016, di recepimento della Direttiva 2014/24/UE) di cui al punto bbb), che ha imposto la “revisione e razionalizzazione del rito abbreviato (…) anche mediante l’introduzione di un rito speciale in camera di consiglio che consente l’immediata risoluzione del contenzioso relativo all’impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione; previsione della preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione dalla gara o ammissione alla gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva”.
    Gli obiettivi sono sicuramente duplici: da un lato, limitare l’uso strumentale del ricorso incidentale escludente da parte dei controinteressati, e il proliferare di censure incrociate sulla fase iniziale del procedimento selettivo (in particolare sull’ammissione alla gara) anche una volta che questo sia giunto a conclusione, con l’effetto di deflazionare e semplificare i giudizi avverso l’aggiudicazione; dall’altro, definire la platea dei concorrenti ammessi alla gara prima delle operazioni di valutazione delle offerte, impedendo un ricorso principale che contesti l’ammissione dell’aggiudicatario.
    La peculiarità del nuovo rito risiede, oltre che nel circoscritto ambito di applicazione – volto a cristallizzare la definitività di una peculiare sub fase delle gare d’appalto creando una struttura bifasica della tutela in subiecta materia– nell’utilizzo dello strumento processuale come veicolo per creare una correlazione del tutto inusuale tra interesse ad agire in giudizio e pretesa sostanziale, sicchè, come rilevato anche dai primi commenti alla disciplina in questione, il legislatore avrebbe introdotto una sorta di presunzione legale di lesione, non direttamente correlata alla lesione effettiva e concreta di un bene della vita secondo la dimensione sostanzialistica dell’interesse legittimo ormai invalsa nel nostro ordinamento.
    Non può tralasciarsi, sul punto, che il legislatore abbia effettivamente tenuto conto del rilievo del diverso peso che l’interesse “strumentale” ha man mano assunto nell’ambito del processo in materia di appalti (ne sono la dimostrazione le sentenze della Corte di Giustizia 4 luglio 2013 – C 100/12, meglio nota come sentenza “ Fastweb”, e la recentissima 5 aprile 2016, C-689/13, Puligienica), e abbia quindi pensato, in funzione di questo, una disciplina di carattere sostanziale mirata a identificare una sorta di “provvedimento conclusivo della fase di ammissione”, che giustifica l’obbligo di immediata impugnazione proprio in ragione dell’interesse strumentale al corretto svolgimento della gara.
    È tuttavia possibile che nel fare questo abbia scelto uno strumento non del tutto efficace, avendo concentrato tutto sulla fase processuale invece di preoccuparsi di definire meglio gli istituti di diritto sostanziale all’interno del Codice dei Contratti, con risultati che, come si vedrà infra, sono oggettivamente criticabili.
    In concreto, infatti, quanto sopra detto si esplica nell’applicazione generalizzata del procedimento in camera di consiglio (cd. rito camerale), salvo richiesta delle parti, nonchè nella previsione di termini stringatissimi sia per la fissazione della camera di consiglio (anche quando questa sia frutto di nuova fissazione a seguito di ordinanza istruttoria, concessione di termini a difesa o integrazione del contraddittorio), sia per le difese e produzioni delle parti, sia per il deposito della sentenza e del dispositivo.
    Soprattutto, per ciò che interessa in questa sede, il giudizio è concepito come ordinariamente immediato stante la previsione della sua immediata definizione “in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente”, senza che ciò possa essere mutato dalla richiesta di udienza pubblica formulata da una delle parti e potendo essere ammesso il differimento (e quindi la trasformazione in un rito “abbreviato”) solo nei casi ivi previsti (istruttoria, termini a difesa, etc).
    7.2.2. Non appare questa la sede idonea per approfondire le numerose tematiche collegate all’introduzione di questo rito specialissimo, la cui principale novità, al di là della estrema rapidità dello svolgimento della fase contenziosa, risiede nell’onere di impugnazione dei provvedimenti di ammissione alla gara delle offerte altrui, posto che per quelli di esclusione tale onere era già riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, in ragione della lesività di tali provvedimenti e del conseguente onere di gravame a pena di improcedibilità delle impugnative degli atti successivi.
    Infatti, salvo quanto si dirà infra in ordine alla applicabilità del nuovo rito alla questione oggetto del presente giudizio (in particolare, in relazione alla ritualità dell’operato della stazione appaltante in ordine alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016, del provvedimento di esclusione impugnato dalla odierna ricorrente), la questione sottoposta all’attenzione del Collegio riguarda esclusivamente il rapporto tra nuovo rito superaccelerato e tutela cautelare, nella specie, monocratica, ex art. 56 c.p.a.
    La concessione di quest’ultima, infatti, comporta obbligatoriamente (art. 56, co. 4 c.p.a.) la fissazione della camera di consiglio di cui all’articolo 55, co. 5 c.p.a. e, quindi, il prosieguo del giudizio secondo le forme “tradizionali” del giudizio cautelare ordinario (sia pure, per gli appalti, con tutte le peculiarità sopra illustrate collegate al sistema degli artt. 119 e 120 c.p.a.), che risultano materialmente incompatibili col nuovo rito immediato superaccelerato.
    La questione è dunque quella di stabilire, in base a una interpretazione sistematica del Codice del processo amministrativo e del nuovo Codice dei Contratti, e anche in relazione alla normativa e giurisprudenza comunitaria sulla tutela cautelare, se sia ammissibile una lettura dei commi 2 bis e 6 bis dell’art. 120 c.p.a. che escludano o rendano massimamente inutile la concessione di misure cautelari, con particolare riferimento a quelle monocratiche d’urgenza.
    Questo lascia intendere il parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di Decreto legislativo recante il nuovo codice dei contratti (parere 1° aprile 2016 n. 855), secondo cui la tutela cautelare, nel rito accelerato del 2 bis-6 bis, “diventa, di fatto e nella ordinarietà dei casi, superflua, attesi i tempi strettissimi in cui si perviene alla decisione di merito, di cui può anche essere anticipata la pubblicazione del dispositivo. Sicché la funzione anticipatoria che è propria e tipica della tutela cautelare non troverà ordinariamente possibilità di pratica esplicazione.”
    7.2.3. Il Collegio, su sollecitazione delle parti del giudizio, intende offrire una interpretazione del sistema di tutela cautelare che tenga conto del nuovo dettato legislativo in relazione ai principi consolidati sulla effettività e utilità di un sistema di misure cautelari ad ampio spettro, che sono frutto della giurisprudenza amministrativa poi trasposta nella disciplina che il legislatore nazionale, a partire dalla legge 205 del 2000, ha fatto propria, pervenendo al superamento della identificazione della misura cautelare, nel processo amministrativo, come limitata alla sola sospensiva adottata dal collegio.
    I passaggi sono noti, posto che dal 2000 in poi è stata generalizzata la misura monocratica d’urgenza, sia pure post causam (attuale art. 56 c.p.a.), per poi pervenire alla disciplina di una tutela monocratica ante causam, in casi di eccezionale gravità e urgenza, che dalla materia degli appalti (dove era stata introdotta dal d.lgs. 163/2006, art. 245) è stata esportata nel Codice del processo amministrativo all’art. 61 e generalizzata per tutte le materie oggetto di giurisdizione amministrativa.
    Inoltre, nessuna delle misure suindicate è limitata alla possibile mera sospensione del provvedimento impugnato, essendo possibile, come è noto, la concessione di misure cautelari ad ampio spettro e a contenuto variabile e atipico, come conseguenza dei profondi cambiamenti subiti dalla giurisdizione amministrativa nel corso degli ultimi venti anni, il cui oggetto si è man mano esteso non solo alla cura degli interessi legittimi pretensivi ma anche, nelle materie di giurisdizione esclusiva, dei diritti soggettivi.
    Le ragioni dell’evoluzione del sistema processuale sono dunque intimamente legate a quelle dei cambiamenti subiti dal sistema di diritto amministrativo nazionale sotto un profilo sostanziale, ma anche all’interpretazione costituzionalmente orientata della essenzialità della tutela cautelare ai fini della effettività della tutela giurisdizionale.
    In quest’ottica si spiegano le numerose sentenze della Corte Costituzionale che sin dagli anni’70 del secolo scorso hanno inteso sottolineare la strettissima correlazione tra fase cautelare e fase di merito, ai fini del pieno conseguimento del bene della vita (C.Cost. 27 dicembre 1974 n. 284; id., 1 febbraio 1982 n. 8; id., 28 giugno 1985 n. 190), sino ad arrivare all’enunciazione del principio che la disponibilità delle misure cautelari è strumentale all’effettività della tutela giurisdizionale e costituisce diretta espressione dell’art. 24 della Costituzione (C. Cost. 16 luglio 1996 n. 249).
    A queste si affiancano le altrettanto numerose e assai note pronunce della Corte di Giustizia comunitaria, che hanno ribadito l’obbligo degli Stati membri di adottare sistemi processuali e discipline interne idonee a garantire la completa e adeguata protezione delle situazioni giuridiche soggettive derivanti dal diritto comunitario, coì imponendosi una sorta di standard europeo di tutela giudiziaria.
    La garanzia di una tutela cautelare effettiva è uno dei cardini di questo sistema, sin dalla decisione 19 giugno 1990, C-213/89 (caso Factortame), che ha sancito il dovere dei giudizi nazionali di disapplicare la normativa interna che ostasse alla concessione dei quei provvedimenti cautelari necessari per assicurare la piena efficacia della pronuncia giurisdizionale avente ad oggetto l’esistenza di posizioni giuridiche invocate in forza del diritto comunitario.
    Con le successive pronunce, rese nei casi Zuckerfabrik (21 febbraio 1991, C-143/88 e 92/89) e Atlanta (9 novembre 1995 C-465/93), la Corte di Giustizia ha ulteriormente stabilito il potere del giudice nazionale di sospendere non solo l’applicazione di una normativa interna, di origine comunitaria, fino a quando non sia intervenuta la pronuncia pregiudiziale del giudice comunitario, ma di poter arrestare l’esecuzione di un provvedimento amministrativo nazionale adottato alla stregua di un regolamento di cui si contesti la validità, ribadendo che il pieno riconoscimento del principio di effettività della tutela giurisdizionale comporta che la protezione cautelare che i giudici nazionali devono assicurare ai diritti d’origine comunitaria non possa variare “a seconda che i singoli chiedano la sospensione dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo nazionale o la concessione di provvedimenti provvisori positivi”, così aprendo la strada, ampiamente perseguita dal legislatore nazionale con la legge 205 del 2000, alla introduzione di una tutela cautelare del tutto analoga a quella prevista dal codice di procedura civile per le controversie tra privati (art. 700 c.p.c.).
    Nello specifico settore degli appalti, tali conclusioni sono una conseguenza del disposto delle Direttive del Consiglio 21 dicembre 1989 n. 665 e 25 febbraio 1992 n. 13, che all’art. 2, par. 1, sanciscono l’obbligo, per gli Stati membri, di garantire che “ i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che permettano di prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza, provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica di un appalto o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dalle autorità aggiudicatrici”.
    Le Direttive stabiliscono inoltre (art. 2, par. 3) che “ le procedure di ricorso non devono necessariamente esercitare, di per sé stesse, effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione cui si riferiscono” e che “ gli Stati membri possono prevedere che l’organo responsabile, quando esamina l’opportunità di prendere provvedimenti provvisori, possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti stessi per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché dell’interesse pubblico e decidere di non accordare tali provvedimenti qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive. La decisione di non accordare provvedimenti provvisori non reca pregiudizio agli altri diritti rivendicati dalla persona che chiede tali provvedimenti.”
    7.2.4. La prima domanda che dunque ci si pone è come sia armonizzabile la disciplina sopra esposta con il rito superaccelerato previsto dal nuovo art. 120 c.p.a commi 2-bis e 6-bis.
    La risposta è che, evidentemente, anche con l’introduzione di tale speciale disciplina, al giudice amministrativo non possa essere preclusa la possibilità di accordare la tutela cautelare nelle sue varie forme, e quindi anche in via monocratica.
    Tale conclusione è strettamente collegate all’esigenza insopprimibile dell’effettività della tutela giurisdizionale, così come ribadito dalle supreme Corti nazionali e comunitarie, e quindi di tenere conto, come stabilito dalla Direttiva 89/665, delle probabili conseguenze dei provvedimenti stessi per tutti gli interessi che possono essere lesi.
    In sostanza, il citato criterio di cui alla legge delega, strettamente collegato ad esigenze deflattive del contenzioso ma non previsto dalla Direttiva 2014/24/UE (recepita proprio attraverso la legge 11/2016 e il successivo d.lgs. 50/2016), non può arrivare al punto di imporre alle parti l’obbligatorietà di un regime processuale nel quale sia escluso a priori il ricorso alle misure cautelari, soprattutto monocratiche, al ricorrere dei presupposti di legge, posto che il sistema di cui agli artt. 55, 56 e 61 c.p.a. non è stato escluso dall’art. 120 co. 2-bis c.p.a. e quindi resta perfettamente in vigore.
    D’altra parte, lo stesso parere del Consiglio di Stato, pur ipotizzando, per le ipotesi di cui al nuovo rito accelerato, una limitazione dei casi di ricorso alla tutela cautelare “ attesi i tempi strettissimi in cui si perviene alla decisione di merito””, ha suggerito di non escludere la tutela cautelare, come era previsto invece nell’originario schema del codice appalti e l’ha di fatto considerata a contrario, per casi diversi da quelli ordinari.
    Ha inoltre quasi imposto la modifica (poi apportata) al comma 8 dell’art. 120 c.p.a., che nella versione originaria prevista dall’art. 204 dello schema di decreto legislativo prevedeva che il giudice “decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali, salvo quanto previsto al comma 6 bis”, affermando che l’inciso sollevava ampi dubbi sulla sua legittimità costituzionale e comunitaria se interpretato come rispondente alla ratio della ordinaria non necessità della tutela cautelare nel rito superspeciale, e questo in ragione della indefettibilità della tutela cautelare medesima, la quale non può essere preclusa ex ante, in via generale, anche ove, di fatto, ed ordinariamente, ex post, non sia necessaria.
    Astrattamente parlando, il nuovo rito superaccelerato, così come costruito, sembra porsi in contrasto con le garanzie costituzionali di azione in giudizio e tutela contro gli atti della pubblica amministrazione ex art. 24 e 113 Cost. e questo a causa dell’onere di immediata impugnativa dei provvedimenti di aggiudicazione e esclusione indicati a fronte dell’assenza di un interesse concreto e attuale al ricorso.
    Sicchè, nonostante alcuni tra i primi interpreti abbiano ricostruito questa presunzione assoluta di lesività dei provvedimenti come una sorta di interesse alla legittima formazione della platea dei concorrenti ammessi alle successive fasi della procedura, sul modello processuale del contenzioso elettorale di cui all’art. 129 c.p.a. (nel quale, tuttavia, sono impugnabili i provvedimenti immediatamente lesivi del di diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio), ciò non toglie che un sistema così congegnato potrebbe astrattamente far scivolare il contenzioso in materia di appalti verso un modello di giudizio di diritto oggettivo contrario agli artt. 24 e 113 Cost. ed escluso dalla giurisprudenza (cfr. Ad. Plenaria n. 4 del 13 aprile 2015, per la quale il processo amministrativo si basa pur sempre sul principio dispositivo in relazione all’ambito della domanda di parte e la giurisdizione amministrativa di legittimità è pur sempre di una giurisdizione di tipo soggettivo, sia pure con aperture parziali alla giurisdizione di tipo oggettivo in precisi, limitati ambiti tra le quali la valutazione sostitutiva dell’interesse pubblico, da parte del giudice, in sede di giudizio cautelare).
    Deve tuttavia non trascurarsi il peso che nel processo amministrativo potrebbe assumere l’interesse strumentale, di cui alle citate sentenze Fastweb e Puligienica.
    Solo la futura evoluzione giurisprudenziale potrà, pertanto, confermare o smentire la scelta del legislatore del 2016.
    7.2.5. Ulteriori criticità sulla concreta utilità della nuova disciplina in materia di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione e di esclusione dalle procedure di affidamento sorgono se si ha riguardo all’ambito oggettivo di applicazione della disciplina medesima.
    Già la circostanza che il legislatore abbia accomunato provvedimenti di esclusione e provvedimenti di ammissione è sintomatica di scarsa consapevolezza delle profonde differenze circa gli effetti lesivi delle due categorie di atti, posto che le esclusioni sono state sempre considerate provvedimenti immediatamente lesivi (come tali suscettibili di impugnazione immediata) mentre le ammissioni degli altri concorrenti non lo sono quasi mai, stante la mancanza di elementi valutativi in tal senso e l’evidente assenza di una graduatoria definitiva.
    In pratica, la disciplina sostanziale, anche per effetto dei vincoli del diritto europeo, non favorisce la netta distinzione tra la fase definitiva di cristallizzazione dei concorrenti ammessi e lo stadio successivo di valutazione.
    È quindi evidente che il desiderio del legislatore del nuovo Codice di costruire un sistema processuale strettamente bifasico, si scontra, senza possibilità di conciliazione alcuna, con la presenza di tali e tante criticità di tipo sostanziale da far dubitare in partenza che l’accelerazione imposta dall’art. 204 d.lgs. 50/2016 sia effettivamente realizzabile, se non in pochissimi casi relativi ad un numero assai limitato di operatori economici partecipanti alla procedura, e qualora vi sia una sensibile distanza temporale tra la verifica dei requisiti di partecipazione e la fase valutativa delle offerte.
    A titolo di esempio, possono illustrarsene alcune di immediata percezione.
    i) in primo luogo, l’art. 57 della direttiva 2014/24/UE stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 (in sintesi, condanne penali per reati espressamente tipizzati, e violazioni di obblighi fiscali).
    Il d.lgs. 50 del 2016 ha recepito quest’obbligo all’articolo 80, co. 6.
    Da questo si deduce che la fase di ammissione non si conclude necessariamente mediante l’adempimento agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29, co. 1, secondo periodo, che espressamente stabilisce che “al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”, e 76 co. 3, in base al quale, contestualmente alla pubblicazione prevista dal comma 1 dell’art. 29,” è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. “
    ii) In secondo luogo, tale rito è circoscritto esclusivamente ai provvedimenti di esclusione e ammissione emessi “all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”.
    Ne discende che esso non sembra potersi applicare ai medesimi provvedimenti quando questi siano fondati su presupposti diversi da quelli di carattere soggettivo, il che è oggettivamente possibile, come chiarito dalla nota decisione dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 25 febbraio 2014, che ha individuato le cause di esclusione, sotto un profilo funzionale, e sia pure nella vigenza del precedente Codice dei contratti, sulla scorta di due diversi criteri: a) quello della violazione di prescrizioni imposte dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione o da altre leggi; b) quelle enunciate nell’allora vigente art. 46 comma 1-bis (che però aveva recepito prassi ed elaborazioni giurisprudenziali consolidate) e consistenti nella incertezza assoluta sul contenuto o provenienza dell’offerta; nella non integrità dei plichi; in altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da dimostrare in concreto la violazione del principio di segretezza delle offerte.
    Se dunque nelle ipotesi di cui al punto a) ben possono farsi rientrare quelle relative all’assenza dei requisiti di cui all’art. 83 d.lgs. 50/2016, che sono quelli menzionati nel nuovo comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. (requisiti di idoneità professionale; requisiti di capacità economica e finanziaria; requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali), non può mettersi in discussione che un’esclusione possa essere disposta sulla base di valutazioni estranee a quelle attinenti i presupposti soggettivi, e riguardanti le ipotesi che l’Ad.Pl. 9/2014 ha indicato al punto b) sopra citato.
    Inoltre, lo stesso d.lgs. 50 del 2016 contempla all’art. 80 casi di esclusione per ragioni diverse dall’assenza dei presupposti soggettivi, e consistenti nella presenza di condanne penali nei casi ivi indicati al comma 1, oppure in caso di presenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previsti nei casi di cui al comma 2 (normativa antimafia).
    La disomogeneità del contenzioso de quo si estende anche alle ipotesi di impugnazione delle ammissioni, in quanto la contestazione di queste ultime involge solo parzialmente i requisiti di partecipazione sopra indicati, potendo avere riguardo ad ulteriori profili che l’art. 204 d.lgs. 50/2016 non ha assolutamente contemplato (a titolo esemplificativo, si pensi alla contestazione della intempestività della domanda di partecipazione alla gara; alla carenza di elementi essenziali dell’offerta) o con finalità diverse dalla contestazione dell’ammissione pure e semplice (per esempio, contestazione dell’ammissione altrui al fine di rideterminazione delle medie, oppure dell’ammissione del solo vincitore per ottenere lo scorrimento, come pure dell’ammissione di tutti gli altri concorrenti per ottenere la ripetizione della procedura).
    A nulla servirebbe ipotizzare una possibile applicazione analogica del rito speciale per casi non espressamente contemplati dalla disposizione in questione, in quanto l’eccezionalità della stessa non la consente (cfr. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 10 del 2011, sulla eccezionalità del rito abbreviato ex art. 23 bis l. 1034/1971).
    iii) In terzo luogo, si pone il problema del contemperamento tra rito accelerato ex art. 6 bis, e rito ordinario, in caso di impugnazione, uno actu, di provvedimenti assoggettati a riti differenti come, ad esempio, l’aggiudicazione definitiva e la precedente ammissione.
    Il caso è stato oggetto di pronuncia del Tar Bari n. 1367/2016, pubblicata in data odierna e quindi esaminata dal collegio ai fini della presente decisione, la quale ha concluso per l’ammissibilità di un’impugnativa congiunta dei provvedimenti di ammissione e di aggiudicazione definitiva (ove la successione temporale degli atti della procedura lo consenta), in applicazione dell’art. 32, comma 1 c.p.a., sul cumulo, nello stesso giudizio, di domande connesse proposte in via principale o
    incidentale, potendosi altresì consentire la proposizione di motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. posto che la modifica da ultimo disposta al comma 7 dell’art. 120, c.p.a. dall’art. 204 del D.lgs. 50/2016 va interpretata nel senso di riconoscere alla parte ricorrente la facoltà (e non l’obbligo) di proporre autonoma impugnativa avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara, ove questo sia sopraggiunto successivamente all’introduzione del giudizio ex art. 120, comma 6 bis, senza escludere né la possibilità di un’impugnativa congiunta, né la proposizione successiva di motivi aggiunti.
    In questo senso, secondo la citata pronuncia, una volta intervenuta l’aggiudicazione, viene meno la ratio sottesa al nuovo e speciale microsistema processuale dei commi 2 bis e 6 bis, di definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione, e questo conformemente a quanto il Consiglio di Stato ha affermato nel citato parere n. 855/2016 in ordine all’opportunità di creare un giudicato formale che consenta lo sviluppo “pacificato” della procedura di gara; viene altresì meno l’esigenza di rifuggire da inutili complicazioni processuali e sostanziali, connesse ad una oramai inutile “frammentazione” di domande intrinsecamente connesse, con rischio di contrasto di giudicati, acuito dalla faticosa moltiplicazione delle possibilità di impugnative parziali, anche assoggettate a termini processuali differenziati, peraltro in patente violazione del principio eurocomunitario di concentrazione dei giudizi.
    Il risultato è dunque l’applicazione del rito ordinario di cui al comma 6 e non di quello speciale di cui all’art. 6 bis, in caso di cumulo di azioni.
    7.2.6. In tutti questi casi, come pure in tutti quelli analoghi che dovessero prospettarsi in futuro, è impensabile ritenere applicabile il rito superaccelerato di cui ai commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120 c.p.a.
    Ne discende che, in caso di proposizione di un ricorso contenente una domanda cautelare, esso non può che essere assoggettato al rito ordinario ex art. 120, co. 6 c.p.a. e alle forme di tutela cautelare “ tradizionali”
    7.2.7. A parere del collegio, tuttavia, la possibilità di richiedere la tutela cautelare ante causam e, soprattutto, quella monocratica d’urgenza non può essere esclusa, e, anzi, deve essere garantita, anche nei casi di astratta ammissibilità del rito superaccelerato.
    Esso, infatti, presenta gravissime lacune sotto il profilo delle garanzie del diritto di difesa delle parti, che può ritenersi soddisfatto, anche in chiave comunitaria (vedi Direttiva 2007/66/CE) solo se l’ordinamento consente al soggetto di leso di valutare cognita causa se ne esistono i presupposti, senza costringerlo a proporre un ricorso “al buio”, che, ai già pesanti oneri del contributo unificato e delle spese legali aggiunge, se respinto, il rischio, sempre più concreto, di condanna al pagamento di ulteriori spese e, ora, quello del rating negativo di legalità ai fini delle successive qualificazioni.
    Allo stato questo non sembra poter avvenire, posto che la durata delle diverse fasi di ammissione e selezione è assolutamente disomogenea e non predeterminabile, per cui non vi è una sicura e rapida scansione cronologica del procedimento di verifica delle offerte.
    Anche quando le fasi sono molto rapide, in particolar modo in caso di gare dai contenuti poco complessi e con un numero assai limitato di partecipanti (sul punto, il caso oggetto del presente giudizio è emblematico), l’utilità del giudizio accelerato, relativo a ammissione ed esclusione, risulta vanificata, e pone molte complicazioni per via della sicura moltiplicazione dei processi, essendo quasi scontata l’immediata impugnativa dell’aggiudicazione.
    In ogni caso, il sistema degli artt. 29 e 76 d.lgs. 50/2016, se letto in correlazione con quello dei commi 2 bis e 6 bis dell’art. 120 c.p.a., conferma l’impossibilità, di fatto, di qualsiasi forma di tutela effettiva del concorrente e che sia conforme, quanto a garanzie minime, con quelle imposte dalla Direttiva 2007/66/CE, posto che è preclusa la valutazione dei presupposti minimi per la proposizione di un ricorso efficace, sia in quanto il citato art. 29 d.lgs. 50/2016 non fornisce alcuna utilità al concorrente in ordine al possesso o meno, da parte degli altri competitors, dei requisiti di partecipazione, la cui carenza legittima la parte al ricorso con il rito accelerato (la disposizione si limita ad affermare che la stazione appaltante deve pubblicare l’elenco degli ammessi e degli esclusi, ma non fornisce indicazione alcuna sui contenuti), sia in quanto l’art. 76 d.lgs. 50/2016, eliminando l’accesso ex lege agli atti della procedura di gara (che era previsto dall’art. 79 del d.lgs. n. 163/2006), conferma che l’impugnativa ex art. 120 co. 2 bis è di fatto una impugnativa al buio, discendente dalla mera pubblicazione degli elenchi di cui all’art. 29 d.lgs. 50/2016, mancando, in capo alla stazione appaltante, sia l’obbligo di esternare le ragioni alla base della decisione assunta se non dietro richiesta scritta del concorrente (che la stazione appaltante dovrà esaudire immediatamente e comunque entro quindici giorni), sia quello di fornire informazioni sugli atti di ammissione degli altri offerenti (oggetto dell’obbligo di impugnativa ex art. 120 co. 2 bis).
    7.2.8. In questo quadro poco confortante, nel quale i dubbi di costituzionalità e compatibilità comunitaria delle disposizioni in questione sono acuiti dalla circostanza che “l’omessa impugnazione (n.d.r. delle esclusioni e delle ammissioni) preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale” (art. 120, co. 2 bis c.p.a., seconda parte), la possibilità di garantire alla parte la tutela cautelare soprattutto monocratica non può essere messa in discussione.
    Ciò vale a maggior ragione nel caso di impugnazione delle ammissioni, che rappresentano la vera novità nonché criticità di applicazione del nuovo regime processuale, posto che per le esclusioni la necessità di una tutela cautelare immediata esiste da sempre e non sembra che, concretamente, possa essere messa in discussione (il che è dimostrato anche dallo svolgimento della vicenda oggetto del presente giudizio).
    Infatti, sotto il profilo della tutela degli interessi della parte ricorrente soprattutto al blocco della procedura di gara onde evitare che essa venga troppo rapidamente aggiudicata nonostante il ricorso avverso la propria esclusione o l’ammissione di altri concorrenti (con conseguente onere di ulteriore ricorso alla giustizia), i 60 giorni (30 giorni, dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente, per la celebrazione dell’udienza, che a sua volta è di ulteriori 30 giorni dal perfezionamento della notifica del ricorso) dalla notifica del ricorso che il nuovo rito individua come termine ultimo per la celebrazione della camera di consiglio/udienza pubblica definitoria, sono comunque troppi laddove la parte lamenti l’esistenza di un pregiudizio di “estrema gravità ed urgenza” o, addirittura, eccezionalmente grave e urgente, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale.
    Considerando che nel rito superaccelerato ordinario introdotto dalla riforma del 2014 (art. 120, co. 6 c.p.a.) l’udienza va celebrata entro 75 giorni dalla notifica del ricorso (45 giorni dalla scadenza del termine di costituzione delle parti diverse dal ricorrente, che è, come detto, di 30 giorni), l’esigua differenza di soli 15 giorni tra la camera di consiglio “ a rito camerale” fissata ai sensi del comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a. e la “udienza fissata d’ufficio” fissata, sempre d’ufficio, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, non giustifica in alcun modo, anche sotto un profilo di compatibilità del nuovo rito con il diritto comunitario e con i principi enunciati a più riprese dalla Corte di Giustizia, la circostanza che nel primo caso la tutela cautelare d’urgenza non venga affatto contemplata, mentre nel secondo caso resta “ferma la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti”, il che contempla tutta la gamma di misure cautelari possibili, sia collegiali che monocratiche (essendo queste ultime soggette comunque al vaglio successivo del collegio).
    7.2.9. A nulla vale, poi, un confronto col modello processuale elettorale previsto all’art. 129 c.p.a., cui il sistema del 6 bis è chiaramente ispirato sotto il profilo dell’anticipazione della tutela.
    Le somiglianze tra i due sistemi, infatti, si concentrano, e parimenti si esauriscono, proprio nella struttura bifasica del contenzioso, differenziandosene sotto altri aspetti.
    Se è vero che anche nel procedimento elettorale coesistono due diverse fasi di contenzioso legate alla natura dei provvedimenti impugnati (più precisamente, onere di impugnativa immediata dei provvedimenti “immediatamente lesivi” del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio; onere di impugnativa di tutti gli altri atti alla conclusione del procedimento unitamente all’atto di proclamazione degli eletti), resta il fatto che tale sdoppiamento del regime processuale coincide con una chiara e definita lesività dei provvedimenti censurati, posto che gli atti del procedimento preparatorio sono direttamente collegati alla lesione del diritto del cittadino a partecipare alla contesa elettorale.
    La vera differenza tra i due sistemi sta nel fatto che, mentre nel procedimento elettorale la scansione legislativa è puntuale e coordinata con la disciplina processuale, questo non avveine, come visto, nel procedimento di aggiudicazione; inoltre, per giurisprudenza pacifica, nel procedimento ex art. 129 c.p.a. non sono ammissibili ricorsi contro ammissioni di candidati concorrenti, salvo il caso di confondibilità dei contrassegni.
    Pertanto, mentre la fase del procedimento elettorale preparatorio, che si concretizza essenzialmente nella presentazione delle liste, è certamente qualificabile come fase a “ chiusura certa”, non così è per quanto riguarda le fasi di svolgimento della procedura di gara.
    Invero, il d.lgs. 50/2016, non sembra recepire l’impostazione sostanzialista e di deflazione del contenzioso prevista al comma 2 dell’art. 56 della Direttiva 2014724/UE, in base al quale “nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi degli articoli da 57 a 64. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 57 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice.”
    Se il legislatore del 2016 avesse recepito correttamente tale indicazione, sarebbe stata possibile la contestazione dell’atto di ammissione dell’aggiudicatario solo all’esito della procedura selettiva, senza la necessità, purtroppo imposta dal Codice, di impugnare “cautelativamente”, tutte le ammissioni, comprese quelle dei concorrenti che risulteranno, poi, collocati in posizioni deteriori.
    A questo si aggiunga che, secondo il citato art. 57, co. 5 della Direttiva, questo recepito dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, l’esclusione è possibile in ogni momento della procedura.
    Ne discende che nell’attuale sistema degli appalti non vi è una fase di ammissione delle offerte che possa concludersi con un provvedimento definitivo e tombale, seguito da una possibile “omologa” da parte del giudice, e questo a differenza del procedimento elettorale, dove la fase preparatoria e di presentazione delle liste è completamente separata da quella relativa allo svolgimento della competizione elettorale.
    In conclusione, perdurando quello che i primi commenti alla disciplina de quo hanno definito “dovere di controllo aperto”, da parte della stazione appaltante, almeno sino alla aggiudicazione, e in assenza di una sicura e rapida scansione cronologica del procedimento di verifica delle offerte, è evidente che le analogie tra il rito superaccelerato in materia di appalti e il rito elettorale terminano rapidamente.
    Pertanto, l’assenza di previsione di una tutela cautelare anche d’urgenza in quest’ultimo giudizio non può fare da viatico per ipotizzare che la medesima sorte tocchi al nuovo rito appalti, posto che molto diverse si presentano le fasi della procedura e, di conseguenza, le situazioni soggettive meritevoli di tutela giurisdizionale in tutte le sue varie forme.
    7.2.10. Resta da capire come le conclusioni sopra esposte si concilino formalmente con un sistema, quello introdotto all’art. 120 c.p.a. dall’art. 204 d.lgs. 50/2016, nel quale la valutazione delle esigenze cautelari della parte ricorrente è fatta a monte dal legislatore, che ha di fatto previsto un sistema di definizione della controversia che lo stesso Consiglio di Stato, nel parere reso il 1° aprile 2016, ha considerato idoneo a sopperire all’assenza di una apposita tutela cautelare (che non ha certamente escluso ma ha ritenuto pressochè superflua).
    Una volta appurato che essa non solo non è superflua, ma anche necessaria sotto un profilo della garanzia degli interessi di parte all’effettività della tutela giurisdizionale, si potrebbe ritenere che la richiesta di misure cautelari debba essere motivata in senso rafforzato, dovendo la parte appositamente giustificare non solo i contenuti della richiesta (sotto un profilo delle esigenze cautelari così come previste dal Codice del processo), ma la ragione stessa della domanda proposta, la quale, di fatto, costituisce una deroga al sistema processuale superaccelerato del comma 6 bis e rimette al giudice il potere di dettare i tempi della prima fase del giudizio, che sembravano essergli stati sottratti dalla nuova disciplina.
    È quindi ipotizzabile, a parere del collegio, e sempre in chiave armonizzatrice della nuova disciplina con i principi generali in materia di efficacia della tutela giuriusdizionale mediante l’utilizzo delle misure cautelari, un onere motivazionale aggiuntivo dell’istanza cautelare in relazione alla deroga della normativa vigente, un onere aggiuntivo che esalti ancor di più l’estrema gravità del pregiudizio per giustificare, appunto, l’intervento del giudice a monte del instaurando processo.
    È infatti evidente che, così come si è verificato nel caso oggetto del presente giudizio, l’operare delle regole ordinarie di cui agli artt. 55 e ss. del Codice del processo amministrativo, si pone in contrasto con la disciplina di cui al comma 6 bis dell’art. 120, posto che è quanto meno difficile conciliare la fissazione della camera di consiglio “cautelare” con quella, a distanza di pochissimi giorni, di una camera di consiglio “camerale” sul medesimo oggetto, anche in ragione del fatto che il collegio ben potrebbe definire la causa già con sentenza in forma semplificata o rinviare di lì a massimo 45 giorni ad un’udienza pubblica, sempre definitiva, secondo il rito del comma 6 dell’art. 120 c.p.a.
    A parere del collegio, dunque, fermo restando l’obbligo motivazionale sopra indicato, in questi casi casi il rito ordinario del comma 6 prevarrebbe, per ragioni logiche e anche temporali, su quello del comma 6 bis.
    7.2.10.1. A questo punto si pone l’ulteriore problema di capire se, neri casi previsti dal comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., siano ammesse tutte le forme di tutela cautelare di cui al Codice del processo amministravo.
    È evidente che il regime derogatorio sopra ipotizzato, unitamente all’obbligo motivazionale rinforzato, è ammissibile e legittimo solo laddove esso presenti caratteristiche di straordinarietà tali da consentire la deroga della disciplina processuale accelerata in ragione della superiore esigenza di tutela del diritto di difesa del ricorrente.
    Ne discende, dunque, che è certamente possibile la tutela monocratica eccezionale ante causam (art. 61) e quella urgente monocratica presidenziale, ma non è ammissibile la semplice richiesta cautelare ex art. 55 c.p.a., posto che in caso di semplice pregiudizio grave e irreparabile non si vede come la parte possa pretendere che il giudice amministrativo, fissando la camera di consiglio ordinaria, possa legittimamente derogare al procedimento superaccelerato introdotto dal nuovo Codice dei contratti.
    La camera di consiglio cautelare che venga dunque fissata, come nel caso oggetto del presente giudizio, altro non è che quella obbligatoria, per legge, ai sensi dell’art. 56, co. 4 c.p.a. (e 61, co. 5, c.p.a.), in quanto nel decreto deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5.
    9.2.10.2. Resta tuttavia l’incognita, in ordine al sopra illustrato onere rinforzato di motivazione della richiesta cautelare, dell’introduzione nell’art. 120 c.p.a., sempre ad opera del co. 1, lett. f) dell’art. 204, d.lgs. n. 50 del 2016), di un comma 8 ter, applicabile da subito anche al rito superaccelerato, in base al quale “nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all’ esecuzione contrattuali del contratto, dandone conto nella motivazione.”
    La disposizione in questione è stata oggetto di pesanti critiche dei primi commentatori al Codice e non risultano, allo stato, pronunce giurisdizionali che ne abbiano fornito interpretazioni e circoscritto la portata.
    Tuttavia, non può escludersi che la sua portata venga ridimensionata da una interpretazione che rimetta comunque al giudice la prognosi sull’esito della lite, tenendo conto, come sempre fa, degli interessi pubblici coinvolti.
    Sulla portata di tale disposizione il collegio evita di prendere posizione allo stato, in quanto l’approfondimento della questione esulerebbe dall’ambito del presente giudizio, nel quale la misura cautelare è già stata accordata conformemente, come si vedrà infra, alle regole ordinarie, e il giudizio è stato deciso con sentenza ex art. 60 c.p.a.
    Fermo restando, comunque, l’impatto di tale disposizione sui presupposti per la concessione della tutela cautelare sia nel rito appalti ordinario (comma 6) che in quello accelerato (comma 6 bis), resta il fatto che è del tutto illogico che al giudice debba toccare la valutazione della concedibilità della tutela cautelare attraverso una prognosi sull’esito del giudizio, collegato al rinvio agli artt. 121 co. 1 e 122 c.p.a. (ed in particolare alla possibilità per il ricorrente di ottenere la tutela in forma specifica subentrando nel contratto), quando ci si trova nell’ambito di un giudizio contro ammissioni o esclusioni e ancora non si conosce quale concorrente sarà dichiarato aggiudicatario.
    È quindi ipotizzabile ritenere che la suddetta disposizione non si applichi al rito super accelerato, perché presuppone comunque l’affidamento e forse addirittura l’esistenza di un contratto.
    8. Chiusa l’esposizione delle proprie considerazioni in ordine ai rapporti tra tutela cautelare e rito superaccelerato, nel ribadire, in concreto, che parte resistente ha rinunciato ad eccepire l’irritualità del procedimento seguito (concessione della misura monocratica d’urgenza e fissazione dell’udienza cautelare ordinaria), il Collegio sottolinea che comunque il rito dell’art. 6 bis art. 120 c.p.a. non avrebbe potuto applicarsi al caso oggetto del presente giudizio, posto che la stazione appaltante non ha adottato le formalità di pubblicazione delle esclusioni previste all’art. 29 co. 1 d.lgs. 50/2016, ossia non ha pubblicato nella apposita sezione “ Amministrazione trasparente” del proprio profilo, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento con il quale ha proceduto all’esclusione della E. s.p.a. alla gara d’appalto, procedendo, invece, con una comunicazione di tipo tradizionale a seguito di soccorso istruttorio.
    La società esclusa ha quindi proceduto alla notifica di un ricorso al quale ha affiancato una richiesta di misure monocratiche urgenti secondo lo schema tradizionale degli art. 55 e 56 c.p.a., al fine di evitare l’aggiudicazione dell’appalto all’unico soggetto rimasto in gara (la cui offerta tecnica ed economica deve tuttavia essere ancora vagliata).
    Questo dimostra che, al di là delle riflessioni che il collegio ha già esposto, non è possibile addossare all’operatore economico gli oneri di una procedura tanto astrattamente rapida quanto concretamente inutile e assai spesso inutilizzabile, privandolo ab origine di forme di tutela d’urgenza che il diritto nazionale, in adempimento a specifici obblighi di diritto comunitario, garantisce espressamente anche e soprattutto per i giudizi in materia di contratti pubblici.

    Comportamento illegittimo della stazione appaltante – Danno curricurale e per mancati introiti – Prova – Assenza – Determinazione in via equitativa – Preclusione

    Consiglio di Stato, sez. V, 16.12.2016 n. 5323

    Ciò posto, la Sezione condivide il rilievo del Consorzio resistente laddove assume, come del resto riconosce la stessa ricorrente, che nessuna prova concreta da quest’ultima è stata data della misura dell’utile perduto per non essere subentrata nel contratto avente ad oggetto la fornitura messa a gara.
    In tale contesto, non può quindi essere riconosciuta la richiesta a titolo di lucro cessante della percentuale del 10% dell’utile che avrebbe ricavato la ricorrente dall’aggiudicazione della a gara.
    In assenza dell’omesso adempimento dell’onere probatorio, non vengono meno tuttavia le condizioni per riconoscere in via equitativa la misura del danno risarcibile per l’utile economico non percepito.
    In quest’ambito, aderendo all’orientamento consolidato di questo Consiglio, il danno può quindi essere determinato nella misura del 5% del valore della fornitura offerta dalla società ricorrente. (v. Cons. Stato Sez.V , 09.12.2013 n.5884; idem 31.12.2014 n.6450)
    A diversa conclusione deve giungersi per quel che concerne la richiesta di condanna della Stazione appaltante al danno curriculare ed al danno per i mancati introiti causati dal comportamento illegittimo della stazione appaltante accertato con la sentenza di questa Sezione della cui ottemperanza si discute.
    Rispetto alle dette tipologie di danno, nell’indiscussa assenza di prova del danno da parte della società richiedente in ordine alla loro concreta esistenza, ritiene la Sezione che non sia consentito procedere alla sua determinazione in via equitativa.(v. sent. n. 6450/2014 citata)
    Ed invero, occorre porre in evidenza che l’utilizzazione di detto criterio supplementare è possibile rispetto al danno derivante dal mancato conseguimento dell’utile economico, inerendo la sua applicazione al solo quantum, laddove la prova dell’an del danno stesso è ricavabile deduttivamente dalla considerazione che, normalmente, la partecipazione alla gara ha come fine ed esito quello del conseguimento dell’ utile dalla sua aggiudicazione.
    Nel danno per il mancato accrescimento del peso imprenditoriale (danno curricolare) e per l’aliunde perceptum, tale criterio supplementare non può essere utilizzato, venendo impedito l’ausilio logico deduttivo esposto dalla natura composita di circostanze la cui effettiva presenza soltanto, cioè quando adeguatamente provate e non genericamente affermate o fondate su presunzioni, afferma l’esistenza stessa del danno. ( v. sent. da ultimo citata n. 6450/2014)
    Diversamente ritenendo non vi è dubbio che illegittimamente, da un lato, la parte verrebbe avvantaggiata dall’elusione dell’onere di provare l’esistenza del danno e, dall’altro, il giudice perverrebbe alla sua quantificazione.
    La domanda di risarcimento per i danni ulteriori rispetto al mancato conseguimento dell’utile economico deve conseguentemente essere respinta.
    Il ricorso deve in conclusione deve essere accolto nella sola misura del 5% della fornitura offerta in gara dalla società ricorrente, quale danno per mancato utile economico.

    1) Bando di gara – Criterio di aggiudicazione – E’ immediatamente impugnabile; 2) Servizio ad alta intensità di manodopera – Aggiudicazione – Divieto di utilizzo del criterio del minor prezzo – Obbligo di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

    TAR Roma, 13.12.2016 n. 12439

    A) in rito:
    – che non è condivisibile l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Agenzia sul rilievo dell’insussistenza di impedimenti alla formulazione dell’offerta (offerta, peraltro, concretamente presentata dalle ricorrenti);
    – che, sotto il profilo dell’interesse, le società istanti hanno condivisibilmente dedotto come la scelta del criterio del minor prezzo, preclusivo di apprezzamenti su aspetti di tipo qualitativo, influirebbe sulla formulazione dell’offerta, incidendo irrimediabilmente sulle determinazioni dell’impresa, per un verso “costretta a strutturare la propria offerta non in rapporto alla qualità del servizio” e, per altro verso, impossibilitata, in ipotesi di aggiudicazione (non avendone l’interesse), “a rimuovere la situazione (antigiuridica) che l’ha portata a dover praticare [un] prezzo enormemente più basso rispetto alla qualità del servizio che intende rendere” (mem. 5.12.16);
    – che con riferimento al caso di specie, avuto riguardo anche alle considerazioni della parte privata, appare meritevole di rimeditazione il tradizionale indirizzo in materia di impugnazione della lex specialis (su cui fa leva l’Agenzia);
    – che in linea generale il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabile alla procedura in esame, ha operato una rilevante revisione dei meccanismi di tutela giurisdizionale con riferimento (tra l’altro) sia alla fase cautelare, “al fine di garantire l’efficacia e la speditezza delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti” (come si esprime la legge di delega; v. art. 1, co. 1, lett. aaa, l. 28 gennaio 2016, n. 11), sia allo stesso giudizio ordinario, attraverso la previsione di un rito ad hoc (c.d. “super-speciale”; cfr. Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4994) per le controversie sulle ammissioni ed esclusioni, anche questo preordinato all’“immediata risoluzione del contenzioso relativo all’impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione” (art. 1, co. 1, lett. bbb, l. n. 11/2016 cit.);
    – che dalle riportate indicazioni legislative, trasfuse in puntuali modifiche di norme processuali (v. in particolare art. 120 c.p.a.), ma sottese anche ad altri rilevanti istituti (a es. “pareri di precontenzioso” ex art. 211 d.lgs. n. 50/2016), emerge in modo ancor più evidente di quanto non fosse in passato la necessità di coniugare, nel settore in esame, le esigenze di tutela giurisdizionale con quelle di sollecita se non “immediata” definizione delle controversie, con la conseguenza che l’interprete dovrebbe privilegiare, tra varie opzioni esegetiche, quella idonea a garantire il perseguimento di entrambi gli obiettivi;
    – che, in questa ottica, è preferibile un’impostazione che consenta all’operatore economico interessato a partecipare alla gara di chiedere l’immediata verifica della legittimità della lex specialis, nella parte relativa alla scelta del criterio di aggiudicazione, senza dover necessariamente partecipare alla selezione (con eventuale celebrazione del giudizio sulle ammissioni) e senza doverne attendere l’esito;
    – che costituisce indice dell’immediata sindacabilità di questo tipo di determinazione lo specifico obbligo motivazionale introdotto dall’art. 95, co. 5, d.lgs. cit., a tenore del quale “Le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta”;
    – che la disposizione, sebbene sembri riferire l’obbligo alla fase (e al provvedimento) di aggiudicazione, va più ragionevolmente intesa nel senso esposto dalle Linee guida Anac n. 2/2016 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa (approvate con delib. 21 settembre 2016, n. 1005), in cui si fa menzione delle stazioni appaltanti “che intendono procedere all’aggiudicazioneutilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 5” (enf. agg.; le Linee guida precisano, ancora, che le stazioni appaltanti “devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta […]”);
    – che la necessità di dar conto delle ragioni dell’utilizzo del criterio del minor prezzo sin dagli atti di avvio della procedura implica la possibilità di contestare immediatamente la scelta;
    – che, peraltro, l’eccezione in disamina non avrebbe miglior sorte nemmeno alla stregua dell’orientamento formatosi durante la vigenza del d.lgs. n. 163/2006;
    – che infatti la più recente giurisprudenza (v. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2016, n. 4180), nel confermare il consueto indirizzo in tema di impugnazione della lex specialis – secondo cui “l’illegittimità di regole inidonee a consentire una corretta e concorrenziale offerta economica incide direttamente sulla formulazione dell’offerta, impedendone la corretta e consapevole elaborazione, sicché la lesività della stessa disciplina di gara va immediatamente contestata, senza attendere l’esito della gara per rilevare il pregiudizio che da quelle previsioni è derivato, ed anzi nemmeno sussiste l’onere di partecipazione alla procedura di colui che intenda contestarle, in quanto le ritiene tali da impedirgli l’utile presentazione dell’offerta e, dunque, sostanzialmente impeditive della sua partecipazione alla gara” –, aderisce a una concezione “ampliativa” della nozione di “clausole del bando immediatamente escludenti”, individuate con riferimento (non solo a quelle afferenti ai requisiti soggettivi, ma anche) a quelle “attinenti alla formulazione dell’offerta, sia sul piano tecnico che economico laddove esse rendano (realmente) impossibile la presentazione di una offerta” (per l’indirizzo in rassegna, rientrano in tale nozione più ampia le clausole “impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale” o che “rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile”, le “disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta”, le “condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente”, l’“imposizione di obblighi contra ius”, le “gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta” o la presenza di “formule matematiche del tutto errate”, la carenza dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso);
    – che in analogo ordine di idee si è mossa anche questa Sezione in una fattispecie in cui è stata ritenuta ammissibile l’immediata impugnazione di alcune previsioni dello schema di contratto (non preclusive della partecipazione alla gara), sul rilievo, tra l’altro, che il tradizionale meccanismo di tutela giurisdizionale (alla stregua del quale la contestazione delle clausole in questione, una volta trasfuse nel contratto, andrebbe riservata alla sede civile, a meno di non volerne ipotizzare l’impugnazione in sede amministrativa, ma subito dopo l’aggiudicazione) determinerebbe “un’inefficienza dell’agere amministrativo, risolventesi in possibile alterazione della par condicio”, mentre “una tempestiva correzione dello schema contrattuale consentirebbe a tutti i concorrenti di conoscere per tempo il definitivo assetto pattizio del futuro rapporto con la stazione appaltante e di assumere le conseguenti determinazioni, anche in termini di offerta” (sent. 16 novembre 2012, n. 9483);
    – che il caso oggi in esame può essere ricondotto alle ipotesi innanzi riportate, condividendone la ratio;

    B) nel merito:
    – che con il primo motivo le ricorrenti invocano il divieto di utilizzo del criterio del minor prezzo, venendo in rilievo un servizio “ad alta intensità di manodopera” ex art. 50 d.lgs. n. 50/2016, come univocamente attestato dalla “relazione asseverata” in atti (all. 7 ric.);
    – che l’Agenzia non contesta tale qualificazione (v. anche pag. 7 mem. 5.12.16), ma assume la piena legittimità, anche in base alle citate Linee guida Anac n. 2/2016, del criterio del minor prezzo perché il servizio rientrerebbe (altresì) nella categoria prevista dall’art. 95, co. 4, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 (v. mem. 5.12.16 cit., con cui la parte resistente ha illustrato gli elementi da cui evincere la natura “standardizzata” delle prestazioni, richiamando la det. Anac n. 9/2015, linee guida per l’affidamento del servizio di vigilanza privata, laddove si precisa che in caso di servizio “altamente standardizzato […] sarebbe preferibile adottare il criterio del prezzo più basso”);
    – che la qualificazione proposta dalle società istanti può darsi per accreditata al giudizio, in assenza di contestazioni della controparte e alla luce delle risultanze, parimenti non contestate, del menzionato elaborato tecnico;
    – che, sul piano giuridico, la disciplina d’interesse dimostra la correttezza della tesi delle ricorrenti;
    – che l’art. 95 cit., sui criteri di aggiudicazione:
    i) al co. 2 stabilisce la regola generale secondo cui le stazioni appaltanti (fatte salve “le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici”) “procedono all’aggiudicazione […] sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’articolo 96”;
    ii) al co. 3 individua alcune categorie di “contratti” aggiudicabili “esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”; tra questi, i contratti relativi ai servizi “ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1” (lett. a), ossia “quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto” (art. 50, co. 1, ult. per.);
    iii) al co. 4 elenca i casi di possibile utilizzo del “criterio del minor prezzo”, tra cui i servizi “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” (lett. b) e quelli “di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività” (esclusi, però, “quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; lett. c);
    – che la questione controversa attiene al nesso tra tali disposizioni, occorrendo in particolare stabilire se, fermo il rapporto regola-eccezione intercorrente tra i commi 2 e 4, il co. 3 abbia introdotto una previsione ulteriormente derogatoria (e dunque autonoma), nel senso che per i casi ivi indicati non sarebbe mai possibile utilizzare il criterio del minor prezzo (come ipotizzato dalla ricorrente), o se, al contrario, esso costituisca una mera specificazione del co. 2 (in punto di metodiche di aggiudicazione), risultando di conseguenza derogabile nelle ipotesi del co. 4 (come implicitamente sostenuto dalla resistente);
    – che la formulazione testuale delle disposizioni potrebbe indurre alla condivisione di questa seconda opinione, dal momento che l’art. 95, declinate al co. 2 le metodiche applicative del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (“miglior rapporto qualità/prezzo”, “elemento prezzo”, “costo”), specifica al co. 3 il novero dei contratti da aggiudicare “esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, potendosi in astratto ritenere che la norma abbia semplicemente voluto inibire il ricorso agli altri due sistemi (“elemento prezzo” o “costo”; in caso contrario, essa avrebbe dovuto essere formulata in modo da far percepire la cesura tra gli aspetti in considerazione);
    – che a questa lettura si oppone il dato, parimenti testuale, ricavabile dalla legge di delega (l. n. 11/2016 cit.);
    – che infatti l’art. 1, co. 1, lett. ff), l. cit. indica, tra i “principi e criteri direttivi specifici”, l’utilizzo, per l’aggiudicazione, del “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, con riferimento all’“approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita” e al “«miglior rapporto qualità/prezzo» valutato con criteri oggettivi […]” (1° per.), prevedendo altresì la “regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e prestazionali e delle soglie di importo entro le quali le stazioni appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta […]” (2° per.);
    – che la successiva lett. gg), per i contratti relativi (tra gli altri) ai servizi “ad alta intensità di manodopera”, precisa che l’aggiudicazione può avvenire “esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera ff), escludendo in ogni caso l’applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta” (enf. agg.);
    – che perciò l’unica interpretazione ammissibile, perché costituzionalmente orientata (tale cioè da evitare pur ipotizzabili profili di eccesso di delega), delle previsioni in esame appare essere quella che assegna portata autonoma, e natura inderogabile, al co. 3;
    – che pertanto, venendo al caso di specie, la gara per cui è controversia non può essere aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, con conseguente illegittimità della scelta operata dalla lex specialis;

    Nuovo rito appalti – Impugnazione congiunta dell’ammissione di un concorrente e dell’aggiudicazione – Impugnazioni soggette a riti diversi – Rito applicabile – Sospensione feriale – Applicabilità (art. 204 d.lgs. n. 50/2016)

    TAR Bari, 07.12.2016 n. 1367

    Ritiene il Collegio di dover scrutinare in via preliminare le questioni concernenti la tempestività e l’ammissibilità del ricorso per come in epigrafe proposto.
    3.1 Va innanzitutto disattesa la formulata eccezione di tardività, atteso che alcuna disposizione normativa sottrae il nuovo rito superaccelerato appalti alla sospensione feriale dei termini processuali, secondo la regola generale esplicitata dall’art. 54 c.p.a., pacificamente applicabile anche ai giudizi di cui al titolo V, libro IV c.p.a..
    Va da sé che l’impugnativa in esame risulta tempestiva, in quanto proposta nei termini di cui all’art. 120, comma 2 bis, al netto del periodo non computabile di sospensione.
    3.2 Quanto all’ulteriore questione innanzi prospettata, alcun dubbio nutre il Collegio circa la possibilità di un’impugnativa congiunta dei provvedimenti di ammissione e di aggiudicazione definitiva (ove la successione temporale degli atti della procedura lo consenta), ovvero con motivi aggiunti, atteso che, in assenza di espressa previsione contraria, sovvengono:
    – l’art. 32, comma 1 c.p.a., a mente del quale “È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV”;
    – l’art. 43 c.p.a., che stabilisce, tra l’altro, che “1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. (……). 3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell’articolo 70”.
    Né in senso ostativo alle conclusioni cui è giunto il Collegio può essere utile invocare (come fa la difesa comunale) la modifica da ultimo disposta al comma 7 dell’art. 120, c.p.a. dall’art. 204 del D.lgs. 50/2016.
    La norma contenuta nella disposizione in questione, infatti, va più correttamente interpretata nel senso di riconoscere alla parte ricorrente la facoltà (e non l’obbligo) di proporre autonoma impugnativa avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara, ove questo sia sopraggiunto successivamente all’introduzione del giudizio ex art. 120, comma 6 bis, senza escludere né la possibilità di un’impugnativa congiunta, né la proposizione successiva di motivi aggiunti.
    Le superiori considerazioni risultano suffragate:
    I) dalla espressa facoltà riconosciuta al controinteressato (cfr. art. 120, comma 2 bis, u.p.), nell’ambito del giudizio promosso ex art. 120, comma 6 bis, di far valere “l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento (n.d.r tra cui l’aggiudicazione), anche con ricorso incidentale”, sia pure solamente ove abbia tempestivamente impugnato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni: di qui, dunque, l’insussistenza di preclusioni in astratto all’introduzione nell’ambito del giudizio “superaccelerato” appalti di domande nuove, diversamente amministrate con le regole procedurali proprie del rito “ordinario” appalti (salvo quanto si dirà in ordine al rito unitariamente applicabile);
    II) dal richiamo al principio di parità delle parti che suggerisce di ritenere estesa anche al ricorrente, la facoltà – per quanto esposto riconosciuta al controinteressato – di ampliare il thema decidendum attraverso l’impugnativa di ulteriori e successivi provvedimenti (in primis il provvedimento di aggiudicazione, in uno alla presupposta graduatoria) benché ciò comporti il cumulo di domande assoggettate a diversa disciplina e termini processuali.
    Ne consegue che, ove siano rispettati i termini processuali, parte ricorrente non è privata della possibilità di presentare un unico ricorso, avverso entrambi i provvedimenti (aggiudicazione definitiva e ammissione dell’aggiudicatario – oltre che di eventuali altri concorrenti che lo precedono in graduatoria) essendo chiaramente evincibili indubbi profili di connessione oggettiva e soggettiva che ne giustificano la trattazione congiunta.

    4. Posto, dunque, che il ricorso, alla luce delle esaminate questioni preliminari di rito, risulta tempestivamente e ritualmente proposto, il Collegio intende anche chiarire le ragioni per cui non ritiene di procedere né ad una definizione solo parziale delle domande proposte dalla ricorrente, ex art. 36, comma 2, c.p.a., né ad una separazione delle azioni, pur in astratto praticabile in forza degli artt. 103, comma 2, richiamato dal comma 2 dell’art. 104, e 279, comma 2, n. 5, c.p.c., (applicabili per effetto del rinvio esterno operato al codice di procedura civile dall’art. 39 c.p.a.), posto che, una volta intervenuta l’aggiudicazione definitiva, questa assorbe in sé i vizi del presupposto provvedimento di ammissione che siano stati ritualmente e tempestivamente dedotti, delineando un complesso e unitario thema decidendum, che (se è discutibile che imponga) quantomeno suggerisce la trattazione unitaria.
    Tale prospettata soluzione è peraltro confortata sia dalla constatazione del venir meno, una volta intervenuta l’aggiudicazione, della ratio sottesa al nuovo e speciale microsistema processuale, di definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione (in termini cfr. parere Consiglio di Stato n. 855/2016 del 1° aprile 2016), in modo da creare un giudicato formale che consenta lo sviluppo “pacificato” della procedura di gara; sia dall’esigenza di rifuggire da inutili complicazioni processuali e sostanziali, connesse ad una oramai inutile “frammentazione” di domande intrinsecamente connesse, con rischio di contrasto di giudicati, acuito dalla defatigante moltiplicazione delle possibilità di impugnative parziali, anche assoggettate a termini processuali differenziati, peraltro in patente violazione del principio eurocomunitario di concentrazione dei giudizi.

    5. Resta, dunque, al Collegio il compito di individuare quale sia il rito applicabile all’odierna controversia, posto che gli atti gravati, in forza della recentissima introduzione nella materia degli appalti di un ulteriore rito speciale, cd “superaccelerato”, risultano assoggettati a regole e termini processuali diversificati che necessitano, pertanto, di essere portati ad unità in forza del chiaro disposto dell’art. 32, co. 1, c.p.a. secondo cui, se le azioni presenti all’interno del medesimo giudizio (perché proposte ab origine in un unico contesto, ovvero a seguito della proposizione di motivi aggiunti, o perché riunite dal giudice in ragione del vincolo della connessione ex art. 70, co. 1, c.p.a.), “(..) sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV”.
    Si è chiarito in giurisprudenza, che in ogni ipotesi di cumulo di azioni disciplinate da riti diversi (uno ordinario ed uno speciale, o più speciali), troverà di regola sempre applicazione il rito ordinario; tale rito non sarà applicabile, in via del tutto eccezionale (come riconosciuto esplicitamente dalla relazione illustrativa al c.p.a., pag. 26), solo quando una delle controversie sia regolata dal rito sancito dagli artt. 119 – 125 (che esauriscono il Titolo V del Libro IV rubricato non a caso – riti abbreviati relativi a speciali controversie) – cosìCons. St., sez. V, 23 febbraio 2012, 1058; sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 996.
    Occorre dunque stabilire quale disciplina processuale debba applicarsi, in presenza di domande di annullamento di provvedimenti afferenti la medesima materia “appalti”, eppur assoggettate a riti caratterizzati da un diverso grado di specialità.
    Il Collegio ritiene desumibile dal richiamato art. 32 c.p.a. un principio di prevalenza del rito che si presti a fornire maggiori garanzie per tutte le parti coinvolte nell’unica vicenda processuale, in ragione della necessità di individuare tra più discipline confliggenti quella che fissi regole e termini processuali in grado di offrire una maggiore salvaguardia del diritto di difesa.
    Applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ritiene, pertanto, doversi fare applicazione del rito appalti disciplinato dal comma 6 dell’art. 120 c.p.a., che ormai in maniera consolidata e “ordinariamente” si applica all’impugnativa di provvedimenti concernenti le procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture, tanto da prevalere anche sul rito ordinario (come ad es. in caso di proposizione congiunta di domanda di annullamento di atti della procedura e domanda risarcitoria).
    Diversamente, va ribadito, ci sarebbe un’eccessiva compromissione del diritto delle parti di difendersi e contraddire, in ragione dalla iper brevità dei termini processuali di cui al più volte richiamato comma 6 bis, di per sé (discutibilmente) giustificati nell’ottica di una straordinaria anticipazione della tutela giurisdizionale, funzionale all’esigenza di pervenire all’aggiudicazione avendo già chiaro chi sono i soggetti che legittimamente hanno titolo a partecipare alla selezione, e, dunque, più in vista dell’esigenza di garantire una stabilità a gradi progressivi della procedura di gara che non a tutela di un interesse attuale del ricorrente: solo potenzialmente pregiudicato dall’ammissione di altro concorrente (solo probabile aggiudicatario della gara), non essendo noto né se il primo (in ragione della definitiva collocazione in graduatoria) avrà interesse a proporre impugnazione avverso il conclusivo provvedimento di aggiudicazione, né se il controinteressato conseguirà il bene della vita agognato con la definitiva aggiudicazione dell’appalto.
    E’ per tali superiori ragioni che l’applicazione del nuovo rito introdotto dal comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a. va necessariamente e tassativamente limitata, essendosi peraltro già chiarito che le norme che introducono riti speciali costituiscono eccezioni tassative, sono di stretta interpretazione e insuscettibili di interpretazione analogica (cfr. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 10 del 2011).

    6. In conclusione, dovendo il giudizio in esame essere assoggettato alle regole del rito speciale appalti di cui all’art. 120, comma 6, c.p.a. va disposto il rinvio della trattazione delle questioni di merito del ricorso, per come in epigrafe proposto, ad un’udienza pubblica, fissata nel rispetto dei termini processuali a difesa delle parti intimate, alla data del 5 aprile 2017.

    Rito “superspeciale” introdotto dal nuovo codice dei contratti – Ambito di applicazione – Temine per le impugnazioni (art. 204 d.lgs. n. 50/2016)

    Consiglio di Stato, sez. III, 25.11.2016 n. 4994

    2.2- La disposizione processuale asseritamente inosservata non può intendersi applicabile alla fattispecie in esame per le argomentazioni di seguito esposte.
    2.3- Innanzitutto, e in via dirimente, il presente grado di giudizio risulta certamente estraneo all’ambito applicativo della previsione del cui rispetto si discute, in quanto il termine per la proposizione dell’appello (ivi stabilito) si riferisce, evidentemente, alle sole impugnazioni delle decisioni pronunciate nell’ambito del rito “superspeciale” introdotto dall’art. 204 d.lgs. n. 50 del 2016.
    Le regole procedurali dettagliate al comma 6-bis dell’art. 120 c.p.a. descrivono, infatti, un rito accelerato per le impugnazioni delle ammissioni e delle esclusioni, nei casi meglio definiti al comma 2-bis, ed esauriscono un sistema processuale chiuso e speciale, sicchè la previsione del termine breve (asseritamente inosservato) per la proposizione dell’appello si inserisce (anch’essa) nel predetto regime procedurale, nel senso che deve intendersi operativa solo al suo interno e, quindi, per la sola impugnazione di sentenze di primo grado pronunciate su ricorsi introdotti e definiti ai sensi del combinato disposto dei commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120 c.p.a.
    Ora, è sufficiente osservare che, nella fattispecie in esame, il ricorso di primo grado non è stato “amministrato” con le regole procedurali del rito “superspeciale” in questione, anche perché il ricorso è stato notificato prima dell’emanazione del d.lgs. n. 50 del 2016 e la sentenza è stata (addirittura) assunta in decisione lo stesso giorno della sua entrata in vigore, per concludere che il presente giudizio di appello deve intendersi estraneo al perimetro applicativo della prescrizione relativa alla sua valida e tempestiva introduzione.
    2.4- Non solo, ma il termine breve in questione deve intendersi inapplicabile anche per l’ulteriore considerazione che con il ricorso di primo grado è stata impugnata l’aggiudicazione dell’appalto F., e non la sua ammissione alla gara, sicchè, anche sotto questo assorbente profilo, la presente controversia esula dai confini dell’ambito di operatività del rito “superspeciale”, nella misura in cui quest’ultimo resta circoscritto al solo gravame dei provvedimenti che determinano l’ammissione alla (e le esclusioni dalla) procedura (Cons. St., sez, III, 27 ottobre 2016, n.4528).
    2.5- Quand’anche, tuttavia, si intendessero superabili le predette ragioni preclusive, l’applicabilità del rito in questione alla presente causa dovrebbe, in ogni caso, essere esclusa sulla base degli argomenti di diritto intertemporale appresso dettagliati.
    2.6- Com’è noto, quando viene introdotto un nuovo assetto normativo, che modifica un regime esistente, il legislatore deve (dovrebbe) farsi carico delle questioni di diritto intertemporale e dettare una chiara disciplina sulla transizione tra la regolazione previgente e quella nuova.
    In astratto, le opzioni regolatorie concettualmente disponibili sono tre: a) la normativa anteriore continua ad applicarsi ai rapporti sorti prima dell’entrata in vigore del nuovo atto normativo (principio di ultrattività); b) la nuova normativa si applica anche ai rapporti pendenti (principio di retroattività); c) previsione di una regolazione autonoma provvisoria.
    In mancanza di un’esplicita regolazione del regime transitorio, ma solo in quel caso, soccorrono all’interprete i noti principi del divieto di retroattività (art.11 delle preleggi: “la legge non dispone che per l’avvenire”), che impedisce di ascrivere entro l’ambito operativo di una disposizione legislativa nuova una situazione sostanziale sorta prima, e, per quanto riguarda le fattispecie sostanziali che constano di una sequenza di atti (ivi comprese quelle processuali), il principio del tempus regit actum, che impone di giudicare ogni atto della procedura soggetto al regime normativo vigente al momento della sua adozione.
    Ovviamente, come già rilevato, i canoni ermeneutici da ultimo ricordati valgono nella sola ipotesi in cui il legislatore abbia omesso di dettare una disciplina transitoria, dovendosi, in quest’ultima evenienza, risolvere le questioni di diritto intertemporale alla (sola) stregua dei suoi dettami.
    2.7- Orbene, il legislatore del 2016 si è fatto carico delle questioni di diritto transitorio e le ha chiaramente risolte scegliendo e utilizzando (tra quelle astrattamente disponibili) l’opzione dell’ultrattività, mediante, cioè, la previsione generale che le disposizioni introdotte dal d.lgs. n.50 del 2016 si applicano solo alle procedure bandite dopo la data dell’entrata in vigore del nuovo “Codice”, e, quindi, dopo il 19 aprile 2016, e il rinvio a disposizioni speciali e testuali di un diverso regime di transizione (art.216, comma 1).
    L’anzidetta previsione, chiarissima nella sua portata precettiva, impedisce, innanzitutto, ogni esegesi di questioni ermeneutiche di diritto intertemporale che si fondi sulla regola tempus regit actum (pure prospettato come canone risolutivo, in senso contrario a quello qui affermato, del problema in esame), e che si rivela, evidentemente, recessiva rispetto a una disposizione normativa che regola la successione nel tempo delle leggi, e vincola, al contrario, l’interprete ad attenersi alla stretta applicazione della disciplina transitoria.
    2.8- Così chiarite le coordinate ermeneutiche alla cui stregua devono essere risolti i problemi di diritto intertemporale, resta del tutto agevole ascrivere anche l’applicazione delle nuove regole processuali (contenute nell’art. 204 d.lgs. n. 50 del 2016) entro il perimetro operativo dell’art. 216, comma 1.
    Là dove, infatti, quest’ultima previsione si riferisce “al presente Codice”, intende, evidentemente, comprendere entro il suo ambito applicativo tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le uniche eccezioni di deroghe testuali ed espresse alla predetta regola transitoria (come chiarito dall’incipit dell’art.216).
    A prescindere, infatti, dalla curiosità lessicale che il titolo del decreto legislativo non reca (più) la dizione di “Codice”, viceversa presente nella legge delega, resta evidente che l’espressione letterale utilizzata all’art. 216, comma 1, deve intendersi riferita a tutte le previsioni normative contenute nel provvedimento normativo nel quale la relativa previsione transitoria risulta inserita.
    Se, infatti, il legislatore avesse voluto escludere dall’ambito applicativo del regime transitorio le disposizioni processuali contenute nel decreto legislativo, lo avrebbe dovuto esplicitamente chiarire, come ha fatto per le previsioni riportate nei commi dell’art. 216 successivi al primo e come espressamente stabilito, quale criterio esegetico generale della disciplina transitoria, nella clausola di apertura del primo comma, con la conseguenza che, nel silenzio dell’art. 216, comma 1, e in mancanza di diverse disposizioni specificamente riferite alle innovazioni del Codice del processo amministrativo, il carattere generale della formulazione della suddetta previsione impone di ritenerla estesa a tutte le norme del nuovo “Codice” non menzionate da disposizioni transitorie speciali.
    2.9- Né vale, di contro, obiettare che la disciplina transitoria in questione debba intendersi limitata alle sole previsioni direttamente riferibili al “Codice dei contratti pubblici” e non anche alle norme inserite, con esso, nel Codice del processo amministrativo.
    In difetto di univoci indici che rivelino una chiara volontà di escludere dall’operatività del principio di ultrattività le norme processuali contenute nel d.lgs. n. 50 del 2016, ogni opzione ermeneutica che giunga alla conclusione di applicare a queste ultime il principio della retroattività o, comunque, la regola del tempus regit actum si rivela arbitraria, siccome sprovvista di ogni fondamento positivo, e, in ogni caso, foriera di incertezze interpretative e di confusione applicativa (e, come tale, da rifiutare).
    Sotto un profilo strettamente letterale, al contrario, il riferimento al “presente Codice” (seppur non immune dalle imprecisioni e dalle incertezze lessicali connesse al sorprendente, mancato utilizzo di quel termine nel titolo del provvedimento) dev’essere inteso come comprensivo di tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 50 del 2016, senza possibilità di una incerta cernita selettiva di quelle soggette alla disciplina transitoria, atteso che il lemma “Codice” risulta utilizzato sia nella legge delega, sia all’art.1 del decreto legislativo (rubricato “Oggetto e ambito di applicazione”), sicchè il suo utilizzo nella norma dedicata a regolare la successione delle leggi nel tempo dev’essere decifrato come significativo del provvedimento normativo nella sua interezza.
    2.10- Non solo, ma la regola del tempus regit actum risulta, nella fattispecie, del tutto inappropriata e inapplicabile, anche perché il rito “superspeciale” di cui ai commi 2-bis e 6-bis dell’art.120 c.p.a. risulta concepito e regolato in coerenza con la nuova disciplina procedimentale introdotta dal d.lgs. n. 50 del 2016, sicchè resta del tutto illogica la prospettata entrata in vigore differenziata dei due regimi (processuale e sostanziale).
    A ben vedere, infatti, l’onere di impugnazione immediata, nel termine di trenta giorni, del “provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali” risulta esigibile solo a fronte della contestuale operatività delle disposizioni del decreto legislativo che ne consentono l’immediata conoscenza da parte delle imprese partecipanti alla gara e, segnatamente, degli artt. 29, comma 1, e 76, comma 3.
    In difetto del (contestuale) funzionamento delle regole che assicurano la pubblicità e la comunicazione dei provvedimenti di cui si introduce l’onere di immediata impugnazione – che devono, perciò, intendersi legate da un vincolo funzionale inscindibile – la relativa prescrizione processuale si rivela del tutto inattuabile, per la mancanza del presupposto logico della sua operatività e, cioè, la predisposizione di un apparato regolativo che garantisca la tempestiva informazione degli interessati circa il contenuto del provvedimento da gravare nel ristretto termine di decadenza ivi stabilito.
    Diversamente opinando, e ritenendo, cioè, la regola processuale in questione applicabile anche alle procedure (ancora) soggette al regime sostanziale previsto nel d.lgs. n. 163 del 2006, che non contemplava analoghi strumenti conoscitivi dei provvedimenti di ammissione (in effetti non previsti in quella disciplina), si finirebbe per produrre l’inaccettabile (e, probabilmente, incostituzionale) effetto di imporre l’impugnazione immediata di atti (in particolare: le ammissioni alla procedura) che l’impresa interessata non è in grado di conoscere tempestivamente.
    2.10- Si aggiunga, da ultimo, che, quand’anche permanessero dubbi esegetici sul regime temporale di applicazione delle nuove regole processuali esaminate, gli stessi dovrebbero essere risolti preferendo l’opzione ermeneutica meno sfavorevole per l’esercizio del diritto di difesa (e, quindi, maggiormente conforme ai principi costituzionali espressi dagli artt. 24 e 113).
    A fronte dell’introduzione di un gravoso (e, finora, inedito) onere processuale, quale quello relativo all’immediata impugnazione delle ammissioni alla gara (pacificamente escluso, prima dell’innovazione processuale in esame), dev’essere, infatti, rifiutata ogni lettura delle disposizioni sopravvenute che limiti o, addirittura, pregiudichi l’esercizio del diritto di difesa, come accadrebbe se si ammettesse l’operatività del nuovo rito anche con riferimento alle procedure bandite prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016 (in ragione delle preclusioni espressamente collegate dalla nuova normativa all’omessa, tempestiva impugnazione delle ammissioni di altre imprese concorrenti).

    Nuovo rito appalti: presupposti per l’applicazione (art. 120, comma 6 bis, c.p.a.)

    Tar Palermo, 28.10.2016 n. 1082 (ord.)

    Fermo restando la necessità di un maggiore approfondimento nella fase di merito, non sembrerebbe fondata l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla controinteressata, la quale sostiene che, in base al disposto dell’art. 120, comma 6 bis, c.p.a., aggiunto dall’art. 204, comma 1, lettera d), del d.lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016, costituente norma processuale, il provvedimento di ammissione contenuto nel verbale del 19 gennaio 2016 avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione.
    Sembra, infatti, al collegio che, indipendentemente dalla complessa questione dell’applicabilità di tale disposizione a una gara bandita sulla base del previgente d.lgs.vo n. 163 del 2006, non appare ragionevole l’estensione del rigoroso regime dalla stessa previsto a provvedimenti di ammissione adottati più di 30 giorni prima della sua entrata in vigore con conseguente spostamento del dies a quo a tale data.

    Ambito di applicazione del nuovo rito appalti introdotto dall’art. 120, comma 6-bis, Codice del Processo Amministrativo

    Consiglio di Stato, sez. III, 27.10.2016 n. 4528

    Va anzitutto disattesa l’eccezione di tardività sollevata da R. con riferimento al disposto dell’art. 120, comma 6-bis, del cod. proc. amm., introdotto dall’art. 204 del d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), che prevede, per la proposizione dell’appello nei casi considerati dal comma 2-bis (impugnazioni delle esclusioni o delle ammissioni alla procedura di affidamento, all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi), un termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
    Infatti, la sentenza gravata consegue all’impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione, e quindi è al di fuori dell’ambito tematico considerato dal predetto comma 2-bis, e comunque l’art. 216 del d.lgs. 50/2016 dispone che le disposizioni del Codice si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice, mentre l’avvio della procedura in esame risale al 2014.

    Ricorso in appello – Mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva adottata in esecuzione della sentenza di primo grado – Conseguenze

    Consiglio di Stato, sez. V, 11.10.2016 n. 4182

    Deve essere anzitutto esaminata l’eccezione di inammissibilità o improcedibilità dell’appello per carenza di interesse per mancata impugnazione del nuovo provvedimento di aggiudicazione.
    Consolidata giurisprudenza afferma che non può essere dichiarato inammissibile un appello per non essere stata impugnata l’aggiudicazione definitiva (ovvero, una nuova aggiudicazione) pronunciata in esecuzione della sentenza di primo grado.
    Infatti il principio dell’effetto espansivo esterno della riforma della sentenza appellata, posto in tema di impugnazioni dall’art. 336, secondo comma, Cod. proc. civ. (a norma del quale «la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata») è un principio generale del processo. Come tale, è applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno dell’art. 39 del Cod. proc. amm.. Esso implica, nel caso di accoglimento dell’appello, l’automatica caducazione della aggiudicazione medio tempore disposta in dichiarata esecuzione della sentenza esecutiva del Tribunale amministrativo regionale (es., Cons. Stato, VI, 15 settembre 2015, n. 4283; III, 14 gennaio 2015, n. 57; V, 18 novembre 2011, n. 6093; IV, 8 giugno 2007, n. 3012; V, 8 giugno 1992, n. 529). Ne consegue che, in caso di accoglimento del suo appello, il Consorzio Stabile Dinamico mantiene intatto l’interesse ad ancora divenire parte del contratto e che non è dato presumere una sua acquiescenza all’aggiudicazione definitiva.

    In quali casi l’impresa che non ha partecipato alla gara può impugnarne l’esito al fine di ottenerne la ripetizione?

    In quali casi l’impresa che non ha partecipato alla gara può impugnarne l’esito al fine di ottenerne la ripetizione? E’ noto che condizione essenziale per poter contestare in sede giudiziaria la determinazione negativa della stazione appaltante e per essa della commissione di gara nella nuova gara, è l’avvenuta presentazione nei termini fissati dal bando o dalla lettera d’invito della domanda di partecipazione.
    Nel caso in cui un impresa non ha partecipato alla gara, essa non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a censurarne l’esito al fine di ottenerne la ripetizione, in quanto titolare di un mero interesse di fatto.
    Il principio sopra esposto, in coerenza con i principi affermati anche in sede comunitaria, può essere derogato riconoscendo la legittimazione a ricorrere anche al non partecipante alla gara, ma solo in tre specifiche ipotesi:
    – quando, a prescindere, dalla partecipazione alla stessa, il ricorrente abbia specificatamente impugnato la scelta dell’amministrazione di indire la gara;
    – quando il ricorrente non abbia potuto partecipare alla gara per mancanza della stessa in quanto l’Amministrazione ha proceduto ad affidamento diretto;
    – quando il bando di gara contenga clausole escludenti per il ricorrente.
    (In termini, Consiglio di Stato, Ad. Pl., 07.04.2011, n. 4 e Consiglio di Stato, sez. V, 25.03.2016 n. 1242)

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