
Consiglio di Stato, sez. V, 06.08.2018 n. 4821
Il ricorso solleva la questione, già oggetto di divergenti ricostruzioni interpretative nel vigore del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, (da ultimo superate dalla sentenza Cons. Stato, Ad. plen., 19 settembre 2017, n. 5), della corretta procedura di determinazione della soglia di anomalia delle offerte, giusta il criterio del c.d. taglio delle ali, per le procedure da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso (art. 97 d.lgs. n. 50/2016).
È noto che nell’alternativa tra il criterio del c.d. blocco unitario o c.d. criterio relativo (che impone di considerare, ai fini della determinazione matematica della soglia di anomalia, le offerte con identico ribasso quali offerta unica, vuoi che si collochino al margine delle ali, vuoi che si collochino all’interno delle stesse) e il c.d. criterio assoluto (che impone, all’incontro, la distinta considerazione delle singole offerte, pur quando caratterizzate dal medesimo ribasso) – la richiamata decisione dell’Adunanza plenaria (che peraltro non si pronuncia sulle previsioni – comunque non applicabili ratione temporis al caso deciso) ha preferito il primo in ragione di diversi argomenti:a) sia di carattere testuale (discendenti dalla comparazione del primo e del secondo periodo dell’articolo 121, comma 1, primo e secondo periodo, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dal cui confronto emerge la distinzione tra le offerte intermedie, escluse dal “taglio delle ali” – per le quali opera il c.d. criterio assoluto – e le offerte estreme o marginali, interessate dal “taglio delle ali”, per le quali opera invece il c.d. criterio relativo):
b) sia di carattere sistematico (connesse alla finalità complessiva di salvaguardare l’interesse pubblico al corretto svolgimento delle gare e a prevenire manipolazioni delle gare e dei relativi esiti, ostacolando condotte collusive in sede di formulazione delle percentuali di ribasso).
(…)Devono, al riguardo, richiamarsi le considerazioni sulla base delle quali questa Sezione (cfr. Cons. Stato, V, 21 giugno 2018, n. 3821) ha già evidenziato che la regola del c.d. blocco unitario continui a trovare applicazione anche nel vigore del Codice degli appalti pubblici del 2016.
Anzitutto, è manifesto che l’abrogazione dell’art. 121 è coerente con la sostituzione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 con il d.lgs. n. 50 del 2016, non accompagnata da una disciplina secondaria esecutiva ed attuativa (a quella preferendo ora la legge il sistema delle linee guida): il che rende l’abrogazione indifferente rispetto al criterio in esame. Del resto, la citata disposizione regolamentare si limitava ad esplicitare una regola logica che la giurisprudenza amministrativa aveva ricavato dal sistema normativo ancor prima della sua introduzione.
A sua volta, l’introduzione di altri strumenti anticollusivi non vale, di suo, a dare per superate le esigenze a suo tempo ritenute da Cons. Stato, Ad. plen., 19 settembre 2017, n. 5 che privilegiano, perché più confacente allo scopo, il c.d. criterio assoluto. Per quanto alla luce della normativa sopravvenuta, appaia meno facile figurare – mediante l’indebito concordamento delle modalità di formalizzazione delle offerte – un’alterazione anticoncorrenziale della determinazione della soglia di anomalia, resta comunque che il criterio del blocco unitario appare convergente al medesimo scopo, la cui rilevanza non è diminuita nel nuovo contesto (nel senso che “la condivisibile ratio ‘antiturbativa’ non [possa] considerarsi venuta meno solo per effetto del complesso meccanismo introdotto dalla novellata disciplina dell’art. 97 del Codice in tema di esclusione automatica”, cfr., parere 361/2018 della Commissione speciale di questo Consiglio di Stato sull’aggiornamento, in parte qua, delle linee guida ANAC).
Piuttosto – nel silenzio del d.lgs. n. 50 del 2016 – miglior criterio ermeneutico, anche per basilari esigenze di sicurezza giuridica, appare il mantenere, fino a dimostrazione di una volontà contraria del legislatore, l’orientamento della consolidata giurisprudenza e con essa gli acquisiti presidi di funzionalità, di efficienza, di trasparenza e concorrenzialità dei procedimenti di evidenza pubblica.
Tali considerazioni di ordine logico e sistematico impongono dunque di interpretare l’art. (art. 97, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 50 del 2016, coerentemente con la ratio legis e, dunque, in senso sostanziale e non meramente formale o letterale, dovendosi quindi ritenere che il termine “offerte” di maggiore o minore ribasso contenuto nella suddetta norma vada inteso in senso logico e non in senso numerico.
RISORSE CORRELATE
- Taglio delle ali : non comporta definitiva esclusione delle offerte scartate (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Verifica di anomalia - Taglio delle ali - Calcolo delle offerte da accantonare (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Soglia di anomalia - Taglio delle ali - Provvisoriamente accantonate ma non definitivamente escluse (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Taglio delle ali - Effetto fittizio (non reale) - Accantonamento temporaneo delle offerte anomale (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Soglia di anomalia - Taglio delle ali - Principio del "blocco unitario" - Offerte di eguale valore da considerare come "unica offerta" nel caso in cui si collochino "al margine delle ali" o "all'interno" di esse
- Taglio delle ali - Effetto reale (non fittizio) - Offerta anomala - Non va accantonata - Esclusione automatica - Giustificazioni - Non occorrono (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Soglia di anomalia - Taglio delle ali - Fattore di correzione - Corretta applicazione secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Taglio delle ali - Corretta applicazione del "fattore di correzione" - Rimessione all'Adunanza Plenaria CdS
- Soglia di anomalia - Taglio delle ali - Offerte da considerare - Media aritmetica - Calcolo (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Soglia di anomalia - Taglio delle ali - Calcolo della media aritmetica - Modus procedendi corretto alla luce del Codice e del Comunicato ANAC 05.10.2016 (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Adunanza Plenaria CDS sul taglio delle ali : calcolo delle offerte da accantonare
- Taglio delle ali - Applicazione - Questione rimessa all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Calcolo della soglia di anomalia – Criterio – Taglio delle ali – Media aritmetica – Valore al quale applicare la decurtazione – Interpretazione - Comunicato ANAC del 05.10.2016 - Indicazioni dello schema di decreto correttivo (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Calcolo della soglia di anomalia - Criterio - Taglio delle ali - Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci percento - Somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi - Interpretazione - Applicazione - Comunicato ANAC 05.10.2016 (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Anomalia dell'offerta - Taglio delle ali - Calcolo della media - Scarto aritmetico - Disciplina del nuovo Codice dei contratti (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Anomalia - Taglio delle ali - Modalità - Ipotesi di offerte identiche (Art. 86)
- Offerte anormalmente basse: taglio delle ali con il criterio del c.d. “blocco unitario” (Art. 86)