TAR Bologna, 05.12.2016 n. 983
La norma applicabile precedentemente era l’art. 86, comma 1, D.Lgs.163/2006, che prevede: “Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media”.
Secondo un indirizzo favorevole al metodo usato dalla resistente, il cosiddetto “taglio delle ali”, previsto dall’art. 86, comma, 1 del D.Lgs.,163/2006, ha la finalità, unitamente ad altri elementi, solo di individuare la soglia di anomalia delle offerte e non di escludere automaticamente dalla gara le imprese che abbiano presentato offerte ricadenti nel detto taglio; ne consegue che le offerte che si situano oltre la fissata soglia di anomalia devono essere esclusivamente assoggettate al vaglio di congruità ai fini dell’aggiudicazione (vedasi ex multis TAR Napoli 2800/2016, TAR Abruzzo 370/2015, TAR Lombardia 1312/2011, TAR Puglia Lecce 2629/2010).
A favore dell’ipotesi contraria: Consiglio di Stato 3953/2012 la cui massima così si esprime: “In base all’art. 122, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), al fine dell’esclusione automatica delle offerte cd. anomale, sono considerate tali tutte quelle che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione (cd. taglio delle ali) del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente, delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Pertanto, dopo l’ammissione delle offerte, sono previste le seguenti fasi: – taglio delle ali, vale dire l’esclusione dal calcolo del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; – calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le residue offerte; – calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che in tali offerte superano la predetta media; – somma dei dati relativi alla media aritmetica e allo scarto medio aritmetico, con la conseguente determinazione della soglia di anomalia.” ( vedasi anche Consiglio di Stato 818/2016 ).
A fronte di una disciplina che aveva dato origine a tale contrasto giurisprudenziale, si deve ritenere che un legislatore tecnico e consapevole degli orientamenti della giurisprudenza, come quello che redige il testo di decreti legislativi per conto del governo, abbia formulato la norma in modo da eliminare possibilmente interpretazioni alternative.
Ed allora dobbiamo rifarci al testo della legge: se l’art. 97 citato avesse voluto escludere le offerte delle c.d. ali sia dal calcolo della media sia dalla determinazione dello scarto medio aritmetico, lo avrebbe detto esplicitamente precisando che i ribassi percentuali che superano la media da confrontare dovevano essere solo quelli precedentemente utilizzati per calcolare la media dei ribassi.
L’ANAC in un comunicato del 5.10.2016 ha sottolineato come l’accantonamento delle ali costituisca una mera operazione matematica, distinta dall’effettiva esclusione di concorrenti che superano la soglia di anomalia.
Il fatto che le offerte con ribassi estremi in un senso o nell’altro siano esclude dal primo calcolo, è dovuto alla necessità di evitare che offerte anomale incidano eccessivamente nel calcolare una media. Ma l’individuazione dello scarto medio aritmetico serve a correggere detta media tenendo conto di tutte le offerte più alte presentate, così da rendere più vicina la media alla realtà delle offerte presentate alzando la soglia di anomalia così da ricomprendere qualche concorrente che resterebbe oltre la soglia in caso di mero riferimento ad uno scarto calcolato sulle sole offerte che hanno partecipato al calcolo sulla media. Il tutto per favorire un maggior risparmio dell’Amministrazione.
RISORSE CORRELATE
- Taglio delle ali - Effetto reale (non fittizio) - Offerta anomala - Non va accantonata - Esclusione automatica - Giustificazioni - Non occorrono (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Soglia di anomalia - Taglio delle ali - Criterio del blocco unitario (o relativo) - Interpretazione - Applicazione (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Soglia di anomalia - Taglio delle ali - Calcolo della media aritmetica - Modus procedendi corretto alla luce del Codice e del Comunicato ANAC 05.10.2016 (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Esclusione automatica delle offerte anomale - Presupposti (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Adunanza Plenaria CDS sul taglio delle ali : calcolo delle offerte da accantonare
- Taglio delle ali - Applicazione - Questione rimessa all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Calcolo della soglia di anomalia – Criterio – Taglio delle ali – Media aritmetica – Valore al quale applicare la decurtazione – Interpretazione - Comunicato ANAC del 05.10.2016 - Indicazioni dello schema di decreto correttivo (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Calcolo della soglia di anomalia - Criterio - Taglio delle ali - Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci percento - Somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi - Interpretazione - Applicazione - Comunicato ANAC 05.10.2016 (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Anomalia - Taglio delle ali - Modalità - Ipotesi di offerte identiche (Art. 86)
- Offerte anormalmente basse: taglio delle ali con il criterio del c.d. “blocco unitario” (Art. 86)
- Art. 97, (Offerte anormalmente basse)