Consiglio di Stato, sez. V, 23.01.2018 n. 435
L’art. 97, comma 2 del nuovo codice costituisce disposizione assai “poco lineare”, che ha dato luogo a “numerosi dubbi interpretativi”, destinata a condurre, a seconda dell’esito del sorteggio fra i 5 metodi di calcolo della soglia di anomalia ivi previsti, a risultati della gara “radicalmente diversi”, sì che risulta “arduo individuare una logica di sistema della disposizione, nel suo confronto con la realtà della gara, risultando pienamente rispettato il solo criterio dell’imprevedibilità dell’esito”, dal momento che “quasi tutte o quasi nessuna delle offerte ammesse potrebbero essere qualificate anomale nella stessa gara a seconda del criterio sorteggiato”.
All’infelicità redazionale della disposizione di cui trattasi ha inteso offrire un contributo migliorativo il richiamato Comunicato stampa del Presidente dell’ANAC del 5 ottobre 2016, avente ad oggetto “Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso”, secondo il quale la norma dovrebbe essere letta come se recitasse: “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore, con esclusione del dieci per cento, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso”, ove tuttavia un Fato maligno pare essersi accanito inserendo un refuso, giacché la parole “arrotondato all’unità superiore” andrebbero chiaramente riferite al “dieci per cento” e collocate dopo questo. In ogni modo, il Presidente dell’ANAC ha inteso ribadire che per il calcolo della media aritmetica non vanno considerate le offerte previamente escluse in virtù del taglio delle ali.
In definitiva, il modus procedendi per dare applicazione alla disposizione de qua sembra doversi così ricostruire:
1. escludere il 10 % (arrotondato all’unità superiore) delle offerte di maggior ribasso e altrettante di quelle di minor ribasso (cd. taglio delle ali);
2. effettuato il taglio delle ali, sommare i ribassi rimasti, indi calcolarne la media aritmetica;
3. se la prima cifra dopo la virgola della somma suddetta è una cifra pari, oppure è zero, la media resta invariata; se è dispari, allora la media viene diminuita di una percentuale pari a tale cifra.
RISORSE CORRELATE
- Taglio delle ali - Effetto reale (non fittizio) - Offerta anomala - Non va accantonata - Esclusione automatica - Giustificazioni - Non occorrono (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Soglia di anomalia - Taglio delle ali - Criterio del blocco unitario (o relativo) - Interpretazione - Applicazione (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Taglio delle ali - Corretta applicazione del "fattore di correzione" - Rimessione all'Adunanza Plenaria CdS
- Soglia di anomalia - Taglio delle ali - Offerte da considerare - Media aritmetica - Calcolo (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Soglia di anomalia dell’offerta - Principio di invarianza - Applicazione (art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Adunanza Plenaria CDS sul taglio delle ali : calcolo delle offerte da accantonare
- Calcolo della soglia di anomalia – Criterio – Taglio delle ali – Media aritmetica – Valore al quale applicare la decurtazione – Interpretazione - Comunicato ANAC del 05.10.2016 - Indicazioni dello schema di decreto correttivo (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Calcolo della soglia di anomalia - Criterio - Taglio delle ali - Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci percento - Somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi - Interpretazione - Applicazione - Comunicato ANAC 05.10.2016 (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Anomalia dell'offerta - Taglio delle ali - Calcolo della media - Scarto aritmetico - Disciplina del nuovo Codice dei contratti (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)