
Le associazioni di volontariato possono partecipare ad appalti pubblici? Alla luce della direttiva CE n.18/2004 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08) la nozione comunitaria di imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa, per cui “l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici. Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nell’elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa. Esse possono essere ammesse alle gare pubbliche quali “imprese sociali”, a cui il d.lg. 24 marzo 2006 n. 155 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale, anche se non lucrativa” (vedi ex multis CdS n283/2013 nonché n.5882/2012).
La esposta nozione di imprenditore, tra l’altro, risulta recepita anche dal Codice dei Contratti ( DLGS n.163/2006), che si riferisce all’imprenditore come “operatore economico” ammesso a partecipate alle gare per la realizzazione di opere e l’affidamento di servizi senza ulteriori specificazioni (Consiglio di Stato, sez. III, 15.01.2016 n. 116).
RISORSE CORRELATE
- Gratuità per affidamento riservato ad enti non profit : interpretazione e condizioni di ammissibilità
- Associazioni di volontariato, ammissibilità alla gara e possibilità di impiegare personale volontario
- Associazioni di volontariato: possibilità di partecipare alle gare di affidamento di appalti pubblici - Sindacabilità del giudizio di anomalia - Ritardo nella verifica dei requisiti da parte della Stazione appaltante: conseguenze
- Art. 38. Requisiti di ordine generale