
Consiglio di Stato, sez. V, 12.08.2025 n. 7030
Ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, “L’Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all’articolo 81”.
Per consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 3 gennaio 2025, n. 25), l’iscrizione disposta dall’Autorità nazionale anticorruzione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, comma 10, cit., in conseguenza della segnalazione fatta dalla stazione appaltante del provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione per mancata stipulazione del contratto, ha natura obbligatoria e non discrezionale; in tale evenienza, l’ANAC è solamente tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, oltre alla loro utilità in considerazione delle finalità proprie del Casellario, mentre va escluso che possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento o dell’illecito contestato all’operatore (da ultimo, Cons. Stato, V, 30 luglio 2024, n. 6836).
In ordine all’esercizio del potere di annotazione, l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tutela del Casellario, sia l’utilità della stessa quale potenziale indice rilevatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dalla annotazione (ex multis, Cons. Stato, V, 16 maggio 2024, n. 4359).
Sempre in argomento, il concetto di utilità della notizia da iscrivere deve essere inteso in relazione al contenuto normativo del requisito o della causa di esclusione, il cui accertamento è comunque riservato alla stazione appaltante nell’ambito della singola procedura di gara: in questi termini, la notizia da iscrivere può ritenersi utile (alla stazione appaltante) se può assumere rilevanza nel processo di accertamento del requisito (generale o speciale).
Poiché la valutazione della concreta rilevanza dell’informazione è riservata all’amministrazione procedente, l’Autorità, da un lato, nell’individuare le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario, deve selezionarle tenendo conto degli elementi normativi che compongono la fattispecie descrittiva dei requisiti da accertare; dall’altro lato, la motivazione circa l’utilità della notizia deve investire la sola veridicità dei fatti in cui consiste l’informazione o la notizia, non già la possibile rilevanza di questi nell’ambito della fattispecie del requisito o della causa di esclusione (valutazione, come detto, riservata alla stazione appaltante).
Non si tratta pertanto di un potere di valutazione tecnica (né, tantomeno, di un potere discrezionale), ma di un’attività di ricognizione e di mero accertamento di un fatto nei limiti della sua esistenza (escluso ogni profilo di natura valutativa). In definitiva, la norma dell’art. 213 del d.lgs. n. 50 del 2016 si riferisce all’utilità della notizia per la stazione appaltante, per le successive valutazioni che questa dovrà effettuare. L’utilità si risolve pertanto nella rilevanza, a questi fini, dell’annotazione. Non si tratta di una norma di natura sanzionatoria e non è necessario di conseguenza accertare e motivare anche in ordine al titolo di imputabilità soggettiva (dolo o colpa) del fatto, o in ordine alla responsabilità dell’impresa segnalata.
Venendo adesso al caso di specie, non si può ragionevolmente dubitare che la presenza di un provvedimento di risoluzione contrattuale (tanto più se derivante da un rifiuto di stipulare opposto dall’aggiudicataria, la quale per di più non si era neppure avvalsa del diritto potestativo previsto dalla legge di gara di sciogliersi unilateralmente dal vincolo da una certa data in poi) sia una circostanza rilevante per il Casellario, in quanto destinato a contenere le informazioni e le notizie utili alle stazioni appaltanti in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici.
In effetti, una volta scelto di non avvalersi del diritto di risoluzione unilaterale del rapporto, la società -OMISSIS- aveva ragionevolmente indotto la stazione appaltante a confidare nel buon esito della procedura, sì cha la successiva – e del tutto atipica – dichiarazione di non voler sottoscrivere il contratto risultava, da un lato, contraddire il legittimo affidamento in precedenza indotto, dall’altro indicativa di un modus operandi non rispondente alle regole procedimentali in materia.
In questi termini, pur tenendo conto che tali iscrizioni non possono a priori definirsi “innocue” rispetto alla vita delle imprese, ben potendo rilevare anche sotto il profilo dell’aggravamento della partecipazione dell’operatore rispetto a future selezioni pubbliche (cfr. Cons. Stato, V, 23 giugno 2022, n. 5189), nel caso di specie deve comunque concludersi per la ragionevolezza dell’operato dell’ANAC nell’assolvere i propri oneri di pubblicità-notizia.
Va al riguardo ribadito, a fronte dell’astratta potenziale rilevanza – quanto alla valutazione della professionalità dell’offerente – delle circostanze segnalate, che l’Autorità non può svolgere alcuna ulteriore valutazione di merito circa l’effettiva sussistenza dell’illecito contestato dalla stazione appaltante: in caso contrario finirebbe per sostituirsi a quest’ultima, cui sola spetta valutare – necessariamente a posteriori – se la notizia annotata rappresenti effettivamente un “illecito professionale” e se questo “illecito” sia idoneo ad incidere sull’affidabilità dell’operatore economico, in relazione allo specifico oggetto del contratto di volta in volta da aggiudicare.
Il riscontro operato dall’ANAC mira invece solamente a verificare se vi sia un “fumus” di illecito professionale, ossia se l’informazione annotata sia astrattamente suscettibile di essere considerata, in relazione alle specifiche caratteristiche del contratto pubblico da aggiudicare, quale causa di esclusione; tali considerazioni non mutano alla luce del “nuovo” Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, il cui art. 95, comma primo, lett. e), continua ad inquadrare i “gravi illeciti professionali” tra le cause di esclusione meramente “facoltative”, come tali rimesse alla valutazione discrezionale della singola Stazione appaltante.
Ora, nell’ipotesi – quale quella che qui occupa – di revoca dell’aggiudicazione a seguito del rifiuto di stipulare opposto dall’aggiudicataria, la quale neppure si era avvalsa del diritto potestativo di cui al succitato art. 32, comma 8, del Codice, l’utilità dell’annotazione – come bene evidenziato dall’appellante – emerge per così dire in re ipsa, ossia a prescindere dalla effettiva e concreta idoneità della revoca a integrare un “grave illecito professionale”, valutazione quest’ultima di per sé non rientrante tra le attribuzioni dell’ANAC.
RISORSE CORRELATE
- Grave illecito professionale e discrezionalità valutazione della Stazione Appaltante (art. 98 d.lgs. 36/2023)
- Casellario ANAC ed annotazione : Regolamento illegittimo per carenza di contraddittorio e procedimento di valutazione di utilità e non manifesta infondatezza della notizia (art. 222 d.lgs. 36/2023)
- Annotazione casellario ANAC : termine di 30 giorni non perentorio
- Iscrizione nel casellario informatico ANAC – Durata massima di un anno – Inderogabilità
- ANAC : provvedimenti , delibere e regolamenti attuativi ai sensi del nuovo Codice Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023 (Assegnazione d'ufficio Stazioni Appaltanti, BDNCP, FVOE, Pubblicità legale, Conflitto interessi, Trasparenza, Vigilanza, Precontenzioso, Casellario informatico)
- ANAC : obbligo di motivazione sull’ utilità della notizia ai fini dell' iscrizione nel Casellario informatico (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)
- Casellario ANAC - Annotazione - Motivazione puntuale ed esatta - Necessità (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)
- ANAC - Annotazione Casellario - Presupposti - Conferenza e utilità della notizia quale indice di inaffidabilità dell' Operatore Economico (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)
- Differenza tra omessa e falsa dichiarazione ai fini della segnalazione ad ANAC e dell’ annotazione nel Casellario informatico
- Casellario ANAC - Annotazione notizie utili - Non implica valutazione sulla rilevanza del fatto - Accertamento sul possesso dei requisiti - Riservato alla Stazione Appaltante (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)
- ANAC - Annotazione - Casellario informatico - Limiti normativi e funzionali (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) ANAC - Annotazione di notizie utili sul Casellario - Finalità - Obbligo di motivazione; 2) Procedimento sanzionatorio - Termine massimo - Violazione - Illegittimità (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)
- Annotazione non interdittiva - Casellario ANAC - Differenza tra sezioni "A" e "B" - Notizie utili - Obblighi dichiarativi (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Annotazione sul Casellario ANAC - Omessa dichiarazione nel DGUE - Esclusione automatica (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Annotazione "non interdittiva" nel Casellario informatico ANAC - Omessa indicazione nel DGUE - Irrilevanza - Illimitato obbligo dichiarativo o informativo in capo agli operatori economici - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- False dichiarazioni o esclusione pregressa - Relative ad altre procedure - Non rilevano per la gara in corso - Gravi illeciti professionali - Obblighi dichiarativi - Occorre comunque che risultino dal Casellario Informatico ANAC (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Risoluzione contrattuale anteriore al triennio - Rilevanza temporale - Non sussiste - Esclusione e revoca dell'aggiudicazione relativa a precedente gara - Obbligo dichiarazione - Non sussiste - In assenza di annotazione nel casellario informatico ANAC - Ragioni (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Esclusione da una precedente gara risultante dal casellario ANAC - Omessa dichiarazione nelle gare successive - Grave errore professionale endoprocedurale - Sussiste - Anche se risalente nel tempo (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)