
In ordine alla dedotta non applicabilità del limite del 30% di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 al subappalto (…) deve essere evidenziato quanto segue. (…) [1]
Nelle more del giudizio che occupa, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019, ha affermato che “la direttiva 2014/24 dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi”.
La Corte ha evidenziato in particolare che “durante tutta la procedura, le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare i principi di aggiudicazione degli appalti di cui all’articolo 18 della direttiva 2014/24, tra i quali figurano, in particolare, i principi di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità” … “la normativa nazionale di cui al procedimento principale vieta in modo generale e astratto il ricorso al subappalto che superi una percentuale fissa dell’appalto pubblico in parola, cosicché tale divieto si applica indipendentemente dal settore economico interessato dall’appalto di cui trattasi, dalla natura dei lavori o dall’identità dei subappaltatori. Inoltre, un siffatto divieto generale non lascia alcuno spazio a una valutazione caso per caso da parte dell’ente aggiudicatore”.
Orbene, ritiene il Collegio, in applicazione dei principi dettati dalla CGUE, che non possa più ritenersi applicabile “a priori” il limite del 30% al subappalto, ma che debba comunque essere valutato in concreto se il ricorso al subappalto abbia effettivamente violato i principi di trasparenza, di concorrenza e di proporzionalità.(Nel caso all’esame del Collegio, la società ausiliaria della ricorrente avrebbe dovuto subappaltare più del 90% delle prestazioni oggetto dell’appalto, incorrendo altresì in una violazione del divieto di subappalto “a cascata”).
[1] L’art. 1, comma 18, decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019 ha stabilito che nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31.12.2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
RISORSE CORRELATE
- Subappalto - Limite al 40% (quaranta per cento) ai sensi del Decreto Sblocca cantieri (d.l. n. 32 del 2019) - Incompatibilità con il diritto euro comunitario - Rileva la natura quantitativa del limite, nonché la sua applicabilità in modo generale e astratto, senza una valutazione caso per caso - Illegittimità (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Subappalto – Limite percentuale – Incompatibilità comunitaria – Conferma sentenza Corte di Giustizia Europea 26.09.2019 (C-63/18) (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Subappalto - Legittimo il limite del 40 per cento - Non contrasta con le direttive comunitarie (art. 105 d.lgs. n. 50/2018)
- Avvalimento - Subappalto all'impresa ausiliaria - Differenza con il subappalto a terzi - Non opera il limite percentuale bensì soltanto quello dei requisiti prestati - Subappalto all'impresa ausiliaria di una quota preponderante delle attività oggetto dell’appalto e finanche di quelle principali - Ammissibilità (art. 89 , art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Subappalto – Limite 30% - Divieto di ulteriore ribasso oltre 20% - Nuova pronuncia Corte Giustizia Europea
- Subappalto e limite percentuale: atto di segnalazione dell'ANAC
- Subappalto - Divieto - Illegittimità - Nullità della clausola (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Subappalto – Limite percentuale derivante dalla normativa nazionale - Non è compatibile con la Direttiva comunitaria (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 105, (Subappalto)