Risulta affermato costantemente in giurisprudenza che l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto (TAR Firenze, 19.04.2022 n. 525; TAR Roma, 12.07.2021 n.8261; Consiglio di Stato, sez. V, 03.11.2020 n. 6786 e sez. III, 26.10.2020 n. 6530).
RISORSE CORRELATE
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- Costi di manodopera e divieto di ribasso: interpretazione alla luce del nuovo Codice contratti pubblici (art. 41 d.lgs. 36/2023)
- Offerta economica - Costo della manodopera palesemente errato in cifre ed in lettere - Deve essere, in ogni caso, accertato in sede di verifica di anomalia (art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costi della manodopera riferibili a subappaltato o personale non a tempo pieno - Omessa indicazione - Esclusione (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Verifica costi della manodopera : va riferita ai soli dipendenti impiegati nell' appalto (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Verifica di anomalia sul costo del personale non dipendente - Legittimità (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo della manodopera - Non è riferibile ai costi indiretti della commessa - Dipendenti o consulenti esterni impiegati per diversi appalti (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)