Consiglio di Stato, sez. III, 10.01.2022 n. 164
Quanto all’efficacia delle misure di cd self cleaning ex post adottate, il TAR ha ritenuto – disattendendo l’ulteriore profilo di censura di Idealservice – “le misure rimediali di carattere organizzativo adottate da -Omissis- -consistenti nella rimozione, dopo l’apprensione della notizia di indagini penali, dei procuratori della società Coopservice e nell’adozione di iniziative propedeutiche all’adeguamento del modello di cui al d.lgs. n. 231 del 2001- idonee già allo stato a consentire la formulazione di offerte in pubblici incanti”.
Al riguardo è sufficiente invece far richiamo alla recente giurisprudenza del Consiglio di stato (sent. n. 5659 del 2 agosto 2021), che ha avuto modo di chiarire, in analoga vicenda, … che risponde a logica, prima che alla normativa vigente, che le misure c.d. di self cleaning abbiano effetto pro futuro, ossia per la partecipazione a gare successive all’adozione delle misure stesse, essendo inimmaginabile un loro effetto retroattivo. Solo dopo l’adozione delle stesse la stazione appaltante può, infatti, essere ritenuta al riparo dalla ripetizione di pratiche scorrette ad opera degli stessi organi sociali, posto anche che l’atto sanzionatorio remunera una condotta ormai perfezionata in ogni elemento (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 6.4.2020, n. 2260).
Riferimenti normativi: art. 80 d.lgs. n. 50/2016
RISORSE CORRELATE
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- Esatta interpretazione dell' art. 80 , comma 10 bis sulla durata triennale dell' esclusione per gravi illeciti professionali
- Corte di Giustizia Europea su self cleaning e dichiarazioni dell'operatore economico
- Self cleaning: la valutazione deve risultare dai verbali della Commissione giudicatrice (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Self cleaning - Non ha effetto retroattivo - Errore professionale: nozione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Comportamento valutabile - Self cleaning - Misure - Rilevano solo per le gare successive (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)