Certificato di regolare esecuzione in luogo del certificato di collaudo o della verifica conformità

Parere MIMS n. 930 del 21.05.2021

Codice identificativo: 930
Data ricezione: 21/05/2021

Argomento: Esecuzione del contratto

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione in luogo del certificato di collaudo o di verifica conformità.

Quesito:
Il D.Lgs. 50/2016 all’art. 102 disciplina l’argomento in oggetto indicando che, per lavori inferiori ad 1 milione di euro + IVA ed acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria al netto dell’IVA è sempre facoltà, per la stazione Appaltante (SA), sostituire il più complesso certificato di collaudo o certificato di verifica conformità, col più semplice certificato di regolare esecuzione (CRE) rilasciato per i lavori, dal Direttore dei Lavori (DL), mentre per i servizi e le forniture dal RUP. Il problema sorge per i lavori compresi tra il predetto importo e la soglia comunitaria al netto dell’IVA per i quali, il CRE, puo’ essere utilizzato solamente per le fattispecie indicate dal regolamento di attuazione del Codice e/o specifico decreto del MISM entrambi non ancora emanati. Tutto ciò premesso si chiede se, relativamente a tale verbale di collaudo o di verifica conformità: 1 – allo stato attuale, per tale fascia d’importo, sia obbligatorio effettuarlo sempre; 2 – la commissione possa essere nominata direttamente dal RUP e/o dalla SA in qualità di ente deputato all’approvazione del contratto ai sensi dell’art. 225 del DPR 170/2005 ed art. 216 co. 1 del DPR 207/2010 e non da un organo ad essa sovraordinato significando che, tale concetto, parrebbe in linea con quanto già previsto dagli abrogati art. 28 della L. 109/1994 ed art. 141 del DLgs. 163/2006; 3 – tale commissione sarà costituita da tre tecnici esperti in materia in forza all’Ente in cui insiste la SA e non vi dovrà prendere parte il DL in quanto ruolo incompatibile con quello di collaudatore ai sensi dell’art. 102 co. 7 del D.Lgs. 50/2016. E’ corretto il ragionamento?

Risposta:
In merito alla prima questione sottoposta all’attenzione, ovvero all’obbligo di emissione del certificato di collaudo per lavori di importo superiore al milione di euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, si premette che l’articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016, prevede, al comma 2, che “Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori”. Nelle more dell’adozione del decreto citato dalla norma, continuano a trovare applicazione “le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo X, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207” (come previsto dall’articolo 102, comma 8 e dall’articolo 216, comma 16, del Codice dei contratti). Ciò premesso, quanto al primo quesito si ritiene di rispondere affermativamente alla luce di quanto previsto dall’articolo 141, comma 3, del DPR 207/2010 (richiamato dall’articolo 237 “certificato di regolare esecuzione”) che limita la facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, ai lavori di importo compreso tra i 500.000 euro ed il milione di euro (facoltà che, come si ricava a contrario, risulta quindi non esservi per contratti di importo superiore al milione). Quanto alla seconda questione, relativa al soggetto competente alla nomina della Commissione, si evidenzia che l’articolo 102, comma 6, del Codice prevede espressamente che sia la stazione appaltante a nominare i membri dell’organo collegiale. Per inciso, si rileva che il DPR nr. 170/2005 (citato dal richiedente) risulta essere stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 136, D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236. Sull’ultimo aspetto, concernente la composizione della Commissione, trovano applicazione i commi 6 e 7 dell’articolo 102 del Codice appalti, i quali, per quanto qui di interesse, prevedono che “le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto” e che “Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità: […] d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare”.

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