
Consiglio di Stato, sez. III, 18.05.2021 n. 3847
10.2. La censura è tuttavia destituita di fondamento perché, se è vero che la commissione giudicatrice di gare d’appalto è un collegio perfetto, che deve operare, in quanto tale, in pienezza della sua composizione e non con la maggioranza dei suoi componenti, con la conseguenza che le operazioni di gara propriamente valutative, come la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte, non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni (Cons. St., sez. V, 6 luglio 2018, n. 4143), è anche vero che la sostituzione di un suo componente – come è avvenuto nel caso di specie – non impone la integrale rinnovazione delle operazioni di gara già svolte, che rimangono valide, ben potendo il nuovo componente, come si è verificato in questa vicenda (…), fare proprie le valutazioni delle offerte già esaminate dalla Commissione nella precedente composizione e procedere nella disamina delle offerte non ancora valutate e nell’assegnazione dei punteggi finali.
10.3. Non esiste nel nostro ordinamento un principio assoluto di unicità od immodificabilità delle commissioni giudicatrici, poiché tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni (Cons. St., sez. III, 6 agosto 2018, n. 4830).
10.4. L’orientamento seguito più volte da questo Consiglio di Stato, infatti, afferma che non esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici e che tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della Commissione a svolgere le proprie funzioni (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169, Cons. St., sez. III, 9 luglio 2013, n. 3639).
10.5. Questo Consiglio di Stato ha statuito, infatti, che i «membri delle commissioni di gara […] possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa» (Cons. St., sez. V, 3 dicembre 2010, n. 8400), configurandosi la sostituzione come «un provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni» (Cons. St., sez. V, 5 novembre 2009, n. 6872).
[rif. art. 77 d.lgs. n. 50/2016]
RISORSE CORRELATE
- Il RUP non può (di regola) sostituirsi alla Commissione giudicatrice
- Intervallo minimo tra le sedute di gara
- Rifiuto di un Commissario alla sottoscrizione dei verbali di gara - Impossibilità di concludere la valutazione delle offerte - Nomina di una nuova Commissione giudicatrice - Necessità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Sostituzione di un Commissario per motivi di salute - Legittimità - La Stazione Appaltante non è tenuta ad operare alcun sindacato sull' esistenza di un impedimento grave , tenuto conto della normativa in materia di riservatezza su dati sensibili (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Composizione parziale - Sedute svolte da un sottogruppo di Commissari - Illegittimità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissari di gara - Competenza - Non rileva specifico titolo di studio - Può risultare da attività ed incarichi svolti in precedenza (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Il RUP può chiedere alla Commissione di rivalutare l'offerta dopo la proposta di aggiudicazione ?
- Commissari di gara : ipotesi di incompatibilità per funzioni "attive" nell’ambito della gara (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione dei Commissari di gara e predeterminazione dei criteri di nomina (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Riconvocazione - Potere di riesame delle offerte per correzione errori di giudizio o di valutazione - Sussiste fino all'approvazione degli atti di gara (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)