
Consiglio di Stato, sez. V, 23.06.2020 n. 4015
E’ controverso se sia intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse dell’opera, ma si tratta di un profilo che non richiede approfondimento ai fini del decidere, in quanto, in ogni caso, e cioè quand’anche fosse stato non solo individuato il promotore, ma anche ritenuto di pubblico interesse il progetto dallo stesso presentato, l’amministrazione non sarebbe comunque vincolata a dare corso alla procedura di gara, essendo libera di scegliere, attraverso valutazioni attinenti al merito amministrativo e non sindacabili in sede giurisdizionale se, per la tutela dell’interesse pubblico, sia più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione ovvero rinviare la sua realizzazione, ovvero non procedere affatto.
Ne consegue che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse dell’opera, la valutazione amministrativa della perdurante attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera continua ad essere immanente ed insindacabile nel merito (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 4 febbraio 2019, n. 820). Infatti la disciplina del project financing si contraddistingue in quanto l’iniziativa non è assunta dall’amministrazione, ma dal privato; tuttavia, anche una volta che la proposta di quest’ultimo sia stata dichiarata di pubblico interesse, il promotore non acquisisce alcun diritto pieno all’indizione della procedura, ma una mera aspettativa, condizionata dalle valutazioni di esclusiva pertinenza dell’amministrazione in ordine all’opportunità di contrattare sulla base della medesima proposta. Detta aspettativa non è quindi giuridicamente tutelabile rispetto alle insindacabili scelte dell’amministrazione e la posizione di vantaggio acquisita per effetto della dichiarazione di pubblico interesse si esplica solamente all’interno della gara una volta che la decisione di affidare la concessione sia stata assunta.
Ne consegue che comunque, anche a ricondurre (impropriamente, per quanto si è detto) il provvedimento gravato nell’area nozionale della revoca, risulterebbe infondata la domanda di indennizzo, il quale, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, non spetta in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, ma solo in caso di revoca di atti durevoli, stabilmente attributivi di vantaggi, laddove invece la dichiarazione di pubblico interesse del progetto presentato dal promotore non è un atto durevole, ovvero attributivo in maniera definitiva di un vantaggio, ma meramente ed eventualmente prodromico alla successiva indizione della gara.[art. 183 d.lgs. n. 50/2016]
RISORSE CORRELATE
- 1) Project financing - Selezione del Promotore - Lesività - Onere di impugnazione; 2) Diritto di prelazione - Presupposti (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Project financing - Individuazione del Promotore - Amministrazione non è tenuta a valutare offerta tecnicamente migliore bensì quella più rispondente all' interesse pubblico (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Project financing - Requisiti del proponente - Mancanza - Non può essere sanata dalla successiva costituzione della Società di progetto (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Project financing - Progetto di fattibilità a base di gara - Non vincola gli operatori economici concorrenti (art. 23 , art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Project financing ad iniziativa privata dopo il Decreto Semplificazioni - Opzione dell'Amministrazione per procedimento ad iniziativa pubblica - Inserimento dell'opera negli strumenti di programmazione - Non ostano (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Project financing: 1) Individuazione del promotore - Amplissima discrezionalità amministrativa; 2) Soglia di sbarramento - Funzione e ratio; 3) Promotore - Mancato raggiungimento punteggio minimo - Diritto di prelazione - Non è esercitabile; 4) PEF - Verifica di anomalia - Inapplicabilità (art. 97 , art. 179 , art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Project financing - Fattispecie a formazione progressiva - Articolazione - Finalità - Discrezionalità dell'Amministrazione (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Project financing - Promotore escluso dalla gara - Diritto di prelazione - Non può essere esercitato (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Project Financing - Valore Attuale Netto - Durata e convenienza economica (art. 168 , art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Project financing - Richiesta di integrazioni o modifiche - Discrezionalità - Pendenza di più proposte (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 183, (Finanza di progetto)