
L’art. 168 del Codice dei Contratti, recependo l’art. 18 della Direttiva 2014/23/UE stabilisce in materia il principio cardine per cui la durata delle concessioni non è predeterminata, ma deve essere calcolata in funzione dell’entità della prestazione che il concessionario è tenuto a rendere e della necessità di rientro degli investimenti.
Centrale per valutare la convenienza economica di un’operazione di project financing è, quindi, il criterio del Valore Attuale Netto (cd. VAN) che consente di calcolare il valore del beneficio netto atteso dall’iniziativa economica e la ricchezza incrementale generata dall’investimento.
Tale indice, affinché un progetto possa essere valutato favorevolmente, deve assumere un valore positivo, perché solo in tal caso l’iniziativa risulta in grado di produrre flussi monetari sufficienti a ripagare l’esborso iniziale ed a remunerare i capitali impiegati nell’operazione.
RISORSE CORRELATE
- Project financing - Equilibrio economico finanziario - Trasferimento del rischio - Occorre specificare negli atti di gara tutti gli oneri in capo al gestore (art. 180 d.lgs. n. 50/2016)
- Project financing - Dichiarazione di pubblico interesse della proposta - Diritto del promotore all'indizione della gara - Non sussiste (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Project financing - Fattispecie a formazione progressiva - Articolazione - Finalità - Discrezionalità dell'Amministrazione (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Project financing - Promotore escluso dalla gara - Diritto di prelazione - Non può essere esercitato (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 168, (Durata delle concessioni)