TAR Catania, 05.05.2020 n. 951
L’art. 89, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che “La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80. Essa impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l’operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici”.
La disposizione de qua recepisce la previsione dell’art. 63 (Affidamento sulle capacità di altri soggetti) della direttiva 24/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 («L’amministrazione aggiudicatrice verifica, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 57. L’amministrazione aggiudicatrice impone che l’operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione»), con ampliamento dell’ambito di operatività a tutti i motivi di esclusione dell’art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Tar Basilicata 14 marzo 2020, n. 194).
Ciò chiarito, sul carattere “innovativo” dell’istituto della sostituzione del terzo ausiliario, si è soffermata la giurisprudenza, domestica ed eurounitaria (cfr. Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2015, n. 5359, che ha evidenziato come lo stesso fosse “sconosciuto sia alla normativa nazionale che a quella europea”, e Corte di Giustizia UE, sez. I, 14 settembre 2017, C-223/16, Casertana costruzioni s.r.l., secondo la quale “l’articolo 63 […] apporta modifiche sostanziali per quanto concerne il diritto degli operatori economici di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti nell’ambito di un appalto pubblico” e “introduce nuove condizioni che non erano previste nel precedente regime giuridico”).
Più di recente sull’innovatività della previsione in esame è tornata la giurisprudenza domestica (Cons. Stato, sez. III, ord., 20 marzo 2020, n. 2005, che ha dubitato del contrasto dell’art. 89, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con i principi e le regole di cui al cit. art. 63 della direttiva 2014/24/UE e della compatibilità della disposizione nazionale con i principi concorrenziali di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE), ricordando come sotto la vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 la modificazione soggettiva dell’offerta era consentita solo nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, per i motivi ivi previsti (art. 37, comma 19, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e solamente nella fase di esecuzione del contratto.
E’ stato osservato, inoltre, che la “sostituzione dell’ausiliaria durante la procedura è istituto patentemente derogatorio al principio dell’immodificabilità soggettiva del concorrente nel corso della procedura (nonché di coloro di cui intende avvalersi: e, per questa via, della stessa offerta), rispondendo all’esigenza, stimata superiore, di evitare l’esclusione dell’operatore per ragioni a lui non direttamente riconducibili e, in questo modo, sia pure indirettamente, stimolare il ricorso all’avvalimento: il concorrente, infatti, può far conto sul fatto che, nel caso in cui l’ausiliaria non presenti i requisiti richiesti, potrà procedere alla sua sostituzione e non sarà, per solo questo fatto, escluso” (Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2018, n. 2527; Tar Salerno, sez. I, 27 dicembre 2019, n. 2272).
RISORSE CORRELATE
- Oggetto e contenuti minimi del contratto di avvalimento attestazione SOA (art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Avvalimento - Plurime o successive sostituzioni dell' ausiliaria - Possibilità (art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Avvalimento - Falsa dichiarazione dell' impresa ausiliaria - Esclusione automatica del concorrente - Non conformità alle Direttive comunitarie - Disapplicazione (art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Avvalimento - Impresa ausiliaria - Dichiarazione non veritiera - Possibilità di sostituzione - Principio di proporzionalità
- Avvalimento sovrabbondante (art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Sostituzione dell' impresa ausiliaria ai fini dell'avvalimento (art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Avvalimento SOA – Subordinato alla produzione in gara della SOA dell'impresa ausiliata – Clausola – Nullità parziale – Pronuncia dell'Adunanza Plenaria (art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Avvalimento dei titoli di studio o delle esperienze professionali - Impegno dell'ausiliaria ad eseguire direttamente le prestazioni - Necessità (art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Avvalimento - Termine ragionevole per la sostituzione dell'impresa ausiliaria (art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Avvalimento - Dichiarazioni non veritiere su condanna per grave illecito professionale – Esclusione automatica del concorrente senza possibilità di sostituzione dell'impresa ausiliaria – Rimessione alla Corte di Giustizia UE
- Avvalimento - Subappalto all'impresa ausiliaria - Differenza con il subappalto a terzi - Non opera il limite percentuale bensì soltanto quello dei requisiti prestati - Subappalto all'impresa ausiliaria di una quota preponderante delle attività oggetto dell’appalto e finanche di quelle principali - Ammissibilità (art. 89 , art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Irregolarità contributiva (DURC) - Impresa ausiliaria - Regolarizzazione - Inammissibilità - Sostituzione - Possibilità (art. 80 , art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Avvalimento - Dichiarazioni mendaci - Sostituzione dell'impresa ausiliaria - Inapplicabilità; 2) Sentenze di condanna rilevanti quale causa di esclusione o quale illecito professionale - Differenze - Efficacia temporale - Effetti espulsivi ed effetti informativi (art. 80 , art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Impresa ausiliaria con DURC irregolare: sostituzione o regolarizzazione?
- Sostituzione dell'impresa ausiliaria - Applicazione retroattiva (art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Il contratto di avvalimento deve necessariamente prevedere un corrispettivo per l'impresa ausiliaria?
- Impresa ausiliaria colpita da interdittiva antimafia - Sostituzione - E' possibile?
- Sostituzione dell'impresa ausiliaria in sede di gara - Rimessione alla Corte di Giustizia U.E. - Questione rilevante ai fini dell'interpretazione dell'art. 89 del Nuovo Codice Appalti (art. 63 Dir. 2014/18/CE) (Art. 49 D.Lgs. n. 163/2006)
- Art. 89, (Avvalimento)