
La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, congruamente motivata dalla Stazione Appaltante in ragione di oggettive cause d’urgenza e dalla conseguente necessità di provvedere celermente, può essere utilizzata per l’affidamento temporaneo di un contratto pubblico di lavori, servizi o forniture (cosiddetta gara “ponte”), anche al fine di impedire l’eventuale interruzione delle prestazioni, ove già in corso di esecuzione, nelle more dell’espletamento di una nuova gara (aperta o ristretta).
In un quadro di estrema urgenza, si è ritenuto legittimo optare per il metodo del minor prezzo (o massimo ribasso) invece dell’offerta economicamente più vantaggiosa, comportando quest’ultima la necessità di predisporre atti di gara più elaborati e di nominare una Commissione giudicatrice, con conseguente dilatazione dei tempi.
Ai fini dello svolgimento di una procedura negoziata improntata alla massima celerità, e comunque rispettosa dei principi di trasparenza e di massima partecipazione, è stato altresì ritenuto corretto reperire ed invitare (ai sensi del comma 6 dell’art. 63 citato) unicamente gli operatori economici presenti nell’ambito territoriale in cui opera la Stazione Appaltante, in quanto già noti ed immediatamente disponibili, oppure mediante eventuale interpello di quelli utilmente classificatisi (dopo l’aggiudicatario) nella gara per l’affidamento del medesimo contratto (ove in precedenza espletata).
Al ricorrere dei presupposti dell’urgenza che impongano l’esperimento tempestivo di una gara “ponte” per l’affidamento temporaneo di un contratto, alla Stazione Appaltante è dunque consentito di agire con maggiore “libertà” – sia per quanto riguarda la procedura utilizzabile, sia per quanto concerne il criterio di aggiudicazione, sia per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata – fermo restando l’onere di puntuale ed adeguata motivazione delle scelte operate e degli atti adottati.
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