Revoca della gara “ponte” a seguito di individuazione dell’ aggiudicatario nella gara “principale”

Consiglio di Stato, sez. IV, 11.11.2021 n. 7537

La determinazione di revoca appare sufficientemente motivata anche sotto il profilo dell’interesse pubblico, laddove il responsabile del procedimento ha dato espressamente conto che: (a) la procedura di gara per l’affidamento “ponte” del servizio è stata indetta nelle more dell’espletamento della gara principale al “precipuo scopo di traghettare il servizio di raccolta di rifiuti urbani fino all’individuazione del nuovo contraente definitivo; (b) è venuto meno, quindi, l’interesse pubblico all’aggiudicazione e alla stipula del contratto di affidamento “ponte” del servizio, essendo già stato individuato l’aggiudicatario dell’appalto principale; (c) la sopravvenuta individuazione dell’aggiudicatario della gara principale cui era finalizzata la gara “ponte” integra un sicuro mutamento della situazione di fatto che rende inopportuna e inutile la prosecuzione della gara stessa; (d) le valutazioni della Stazione appaltante conducono, pertanto, a ritenere non più opportuno proseguire verso la definizione della gara ponte, essendo venuto meno il presupposto dato dalla finalità della stessa, ovvero la individuazione dell’aggiudicatario della gara principale, dichiaratosi, tra l’altro, disponibile a dare esecuzione allo stipulando contratto; (e) tali sopravvenute circostanze sono idonee ad integrare quei “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” ovvero quel “mutamento della situazione di fatto non prevedibile” (al momento di adozione del provvedimento di indizione), che fondano l’esercizio legittimo del potere di revoca da parte dell’Amministrazione; (f) il ritiro della procedura indetta è ampiamente giustificato dalla sopravvenuta aggiudicazione della gara principale a cui la gara ponte era funzionale e dalle conseguenti necessitate valutazioni della Stazione appaltante volte ad adeguarvisi.
Il rilievo relativo al “risparmio di spesa” che la stazione appaltante avrebbe conseguito proseguendo con l’appalto “ponte”, oltre a trovare un ostacolo nell’inveramento della condizione risolutiva del contratto con -OMISSIS-, costituisce una valutazione ampiamente discrezionale, che rientra nelle prerogative del Comune, insindacabili nel merito; valutazione, quest’ultima, che sfugge, pertanto, al sindacato giurisdizionale ma che potrà formare oggetto, se del caso, di verifica e controlli interni.