TAR L’Aquila, 20.12.2021 n. 568
Posto che sulla base dei consolidati principi giurisprudenziali, dai quali non vi è motivo di discostarsi, la scelta di avvalersi della eccezionale procedura negoziata senza bando di cui dell’art. 63, comma 2, lett. c) del Codice richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente (Cons. Stato Sez. V, 24/01/2020, n. 608, Conferma T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 832/2019), ritiene il Collegio che nessuna delle surrichiamate circostante addotte dall’Amministrazione possa valere come ragione giustificativa del ricorso alla procedura oggetto di gravame.
Segnatamente, non può considerarsi “evento imprevedibile” l’impugnazione del bando di gara e dei relativi atti atteso che costituisce fatto notorio e può considerarsi fisiologico che provvedimenti di aggiudicazione per importi così rilevanti di norma vengano impugnati e sottoposti al vaglio giurisdizionale. Ne consegue che l’impugnazione dell’esito della gara non può essere qualificato come un evento non prevedibile per la stazione appaltante, né tale impugnazione può essere addotta, a parere del Collegio, per giustificare il ricorso ad una procedura negoziata senza indizione di una gara. Il ricorso giurisdizionale come pure il conseguente provvedimento cautelare vanno, infatti, considerati per procedure di gara con importi come quello dell’affidamento de quo, come eventi del tutto prevedibili (in tali termini, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., (ud. 22/07/2020) 10-09-2020, n. 219, confermata da Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 febbraio 2021, n. 920). In buona sostanza “l’estrema urgenza invocata dalla resistente a giustificazione della procedura negoziata senza bando posta in essere, dev’essere ricondotta alla mancata attivazione della gara in termini più congrui, prudenti ed adeguati ovvero ad una circostanza imputabile al solo ente aggiudicatore” (ibidem, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., (ud. 22/07/2020) 10-09-2020, n. 219).
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