TAR Trieste, 30.09.2019 n. 408
E’ fondata la censura (svolta all’interno del primo mezzo di gravame) con cui parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. 50/2016 in quanto la verifica della regolarità della procedura, l’approvazione dei verbali della commissione giudicatrice e l’aggiudicazione sono stati disposti (…) dal Presidente della commissione giudicatrice (che non era anche Responsabile Unico del Procedimento…) in veste di “dirigente responsabile delegato” della struttura competente … ”.
La norma appena citata dispone infatti che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.
Come noto, tale previsione normativa svolge una funzione di garanzia del diritto dei concorrenti a una decisione amministrativa adottata da un organo terzo e imparziale e raggiunta mediante valutazioni il più possibile oggettive e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta (su tali principi, per una disamina completa, Consiglio di Stato, A.P. n. 13/2013).
Ora, appare evidente che l’aver approvato gli atti di gara implica, necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e – attraverso la formalizzazione – una piena condivisione. Ne deriva che l’approvazione degli atti di gara integra proprio una “funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” (in tal senso TAR Puglia, Lecce, sez. II, 27 giugno 2016, n. 1040) il cui svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice.
RISORSE CORRELATE
- Dirigente - Approvazione e sottoscrizione degli atti di gara - Commissione giudicatrice - Incompatibilità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Commissario che ha redatto la lex specialis - Incompatibilità - RUP - Auto nomina quale Presidente - In caso di previa elaborazione ed approvazione degli atti di gara - Illegittimità (art. 31 , art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Commissari - Incompatibilità: non sussiste tra chi ha predisposto l’avviso e chi ha verificato la documentazione di gara - Incarico anteriore nel tempo: irrilevanza - Principio di separazione e conflitto di interessi - Applicazione solo in caso di attività di valutazione in senso proprio (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Nomina - Regime transitorio - Predeterminazione regole e criteri da parte della Stazione Appaltante - Non occorre - Sufficienti Curriculum Vitae e dichiarazioni di compatibilità (art. 77 , art. 216 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione di gara - Periodo transitorio Albo dei Commissari - Presidente - Deve essere interno alla Stazione Appaltante (art. 77 , art. 216 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - RUP - Incompatibilità - Incarico anteriore nel tempo - Direttore dell'esecuzione (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Direttore esecutivo del contratto - Membro della Commissione giudicatrice - Legittimità
- 1) RUP - Incompatibilità con la funzione di Commissario di gara - Sentenze e principi contrastanti - Riepilogo; 2) Pubblicità atto di nomina della Commissione - Omissione - Non inficia la procedura (art. 31 , art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Incompatibilità - Predisposizione lex specialis - Atti di gara rilevanti (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- RUP - Membro o Presidente della Commissione di gara - Incompatibilità - Automaticità - Non sussiste (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Linee Guida ANAC n. 5 (aggiornate): "Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”
- Art. 77, (Commissione giudicatrice)